Fisco e contabilità

Canone unico, per gli sconti compensazioni senza vincoli

Con gli aumenti si possono coprire tutte le agevolazioni per antenne e servizi a rete

di Pasquale Mirto

Entro il 31 maggio i Comuni devono deliberare anche tariffe e regolamento del canone unico. Il regolamento andrà modificato per tener conto delle novità normativa, sia per le occupazioni relative all’erogazione dei servizi in rete sia per le antenne.

Per le prime siamo già alla terza modifica normativa. Da ultimo, con l’articolo 5, comma 14-quinquies del Dl 146/2021, il legislatore ha voluto chiarire che quando c’è una netta separazione tra titolari delle infrastrutture e titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito tramite le infrastrutture, il canone resta dovuto solo dal concessionario, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l’attività di vendita. Mentre è soggetta al canone fisso di 800 euro l’occupazione effettuata da imprese che non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale e svolgono solo attività strumentali all’erogazione dei servizi a rete.

Le società dovrebbero aver già corrisposto il Cup 2022, visto che la normativa prevede il pagamento in autoliquidazione e la presentazione della dichiarazione entro il 30 aprile. Da quest’anno, gli importi fissati in legge devono essere rivalutati in base all’indice Istat dei prezzi al consumo, sia per l’importo minimo di 800 euro sia per la tariffa forfettaria per utenza.

Da quest’anno si applica anche il nuovo canone sulle antenne (articolo 1, comma 831-bis della legge 160/2019), 800 euro indipendentemente dalla superficie occupata. I Comuni che avevano deliberato nel 2021 delle tariffe per le antenne dovranno ritornare sui propri passi, perché gli 800 euro sono intangibili.

Ovviamente, la (consistente) perdita di gettito potrà essere compensata con aumenti a danno delle altre fattispecie imponibili. La normativa pone un vincolo solo con riferimento al gettito complessivo del Cup, che non può essere superiore a quello realizzato con i prelievi soppressi, ma non alle singole fattispecie. Meccanismo, questo, tutt’altro che razionale, in quanto costringe i Comuni a penalizzare alcune fattispecie per compensare la perdita di gettito relativa ai soggetti che il legislatore ha ritenuto di agevolare, o prevedendo la loro esclusione, come le occupazioni su aree soggette a servitù di pubblico passaggio, o prevedendo canoni irrisori, come quello relativo alle antenne.

Sul fronte delle tariffe, i Comuni dovranno decidere se recepire le indicazioni ministeriali circa la modalità di determinazione della canone mercatale giornaliero. Qui, si entra in zona cavilli. La norma prevede che la tariffa giornaliera deve essere frazionata per ore, fino ad un massimo di 9. I Comuni, hanno determinato la tariffa oraria, dividendo quella giornaliera per 9, ma per il Mef il divisore corretto è 24. Si raggiunge così il massimo dell'irrazionalità, perché un Comune fino a 10 mila abitanti dovrebbe avere una tariffa oraria di 0,025 ed un banco del mercato di 20 mq, che occupa il suolo per 6 ore, dovrebbe pagare 3 euro, senza considerare, poi, che tale tariffa assorbe anche la tari giornaliera, che in passato era ben superiore agli stessi 3 euro. Incassare 3 euro comporta oneri amministrativi ben superiori.

Si ricorda, infine, che le delibere relative al Cup non devono essere inviate al Mef, trattandosi di entrata patrimoniale, e che lo stesso non ha poteri di impugnativa.

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