I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Canone unico patrimoniale parametrabile solo alla superficie degli impianti pubblicitari

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere commisurato solo alla superficie dell'impianto e non anche ad altri parametri.

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 3248/2022, ha affrontato l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione e diffusione di messaggi pubblicitari, introdotto dall'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019, nel caso di quest'ultimo presupposto.

Il canone, entrato in vigore dal 2021 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (o del relativo canone), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del relativo canone) e del diritto sulle pubbliche affissioni (oltre che di qualunque altro canone ricognitorio o concessiorio relativo alle fattispecie), prevede un duplice presupposto: l'occupazione di aree demaniali o patrimoniali indisponibili degli enti, oltre che degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree demaniali o patrimoniali indisponibili o su beni privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico (oltre che all'esterno di veicoli a uso pubblico o a uso privato).

Il ricorso presentato avanti al Tar Lazio ha riguardato la correttezza della determinazione della componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari, avvenuta sulla base, oltre che della superficie dell'impianto, anche di altri parametri, quali la tipologia dello stesso e la sua ubicazione. Il Tar ha evidenziato che il legislatore ha previsto due diversi criteri per parametrare il prelievo, a seconda che si tratti della componente relativa all'occupazione del suolo ovvero di quella riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone relativo alla prima, a norma del comma 824 dell'articolo 1 della legge 160/2019, deve essere determinato in base alla durata, alla superficie, alla tipologia, alla finalità e alla zona occupata del territorio comunale. Pertanto, le tariffe possono differenziarsi in maniera abbastanza ampia, per tener conto di tutti i citati parametri, Nel caso della componente pubblicitaria, invece, il canone, in base al comma 825, deve essere determinato solo considerando la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Il Tar ha enfatizzato infatti la scelta del legislatore che: «ha volutamente e consapevolmente escluso, dagli elementi da prendere in considerazione per il computo della tariffa collegata al presupposto del canone costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari, la collocazione e la tipologia dell'impianto pubblicitario, nonché il numero dei messaggi pubblicitari […] indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi […]». La pronuncia del Tar si pone in realtà in contrasto con la maggioranza dei regolamenti comunali e delle relative tariffe che, invece, in continuità con i previgenti prelievi, differenziano tra i diversi tipi di impianti e la loro ubicazione, al fine di tenere conto del valore economico dell'area, del sacrificio imposto alla collettività (che subisce la sottrazione del suolo o comunque la modifica dello stesso o l'alterazione del paesaggio urbano) e del vantaggio economico per il soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari, senza dubbio diversificato a seconda della zona in cui la medesima avviene. Peraltro, una siffatta differenziazione consente una più corretta applicazione del canone alla luce dei principi costituzionali, tenendo anche conto della natura patrimoniale che il legislatore ha voluto attribuire allo stesso, dalla quale non può che discendere la sua commisurazione al "valore del suolo", al "sacrificio imposto alla collettività" o al "vantaggio economico" che il privato ricava con sacrificio degli interessi o della libera fruizione di beni pubblici da parte della collettività (tra i quali deve annoverarsi anche la conservazione e il decoro del paesaggio urbano, alterato dalla diffusione di messaggi effettuati a esclusivo vantaggio del privato).

Il Tar ha inoltre individuato un limite massimo all'applicazione del canone che il legislatore avrebbe imposto. Si tratta della previsione contenuta nel comma 817, in base alla quale «il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti». Vale a dire, il canone patrimoniale non può determinare un gettito superiore a quello di Tosap (o Cosap), imposta sulla pubblicità (o Cimp), diritto sulle pubbliche affissioni e altri canoni soppressi, conseguito nel 2020. Posto questo limite, gli enti hanno piena libertà di differenziare le tariffe, esercitando un potere discrezionale di modulare il canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale, in applicazione del principio di autonomia finanziaria di entrata ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Potere che va esercitato nel rispetto però del limite massimo di legge. L'Ente che non evidenzia il rispetto di questo limite potrebbe trovarsi ad avere esercitato in maniera non legittima il suo potere discrezionale.

Tuttavia, sul punto, il comma 817 specifica altresì che è fatta salva la facoltà, in ogni caso, di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. La previsione normativa, quindi, non sembra prevedere un siffatto limite massimo, specificando invece che il gettito può essere "variato" e non solo eventualmente confermato o ridotto. Per il Tar questa interpretazione poterebbe tuttavia a sospettare la norma citata di incostituzionalità, per violazione degli articoli 23 e 119 della Costituzione, non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni (Tar Veneto, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 1428). Ciò in ossequio all'articolo 23 della Costituzione e al limite previsto dalla legge alla potestà regolamentare in materia di entrate degli enti.

Insomma, una questione spinosa e delicata che ha evidenziato ancora di più la necessità di un intervento normativo volto a correggere e chiarire in diversi punti l'applicazione del canone unico patrimoniale, onde evitare il continuo proliferare di ricorsi che minano la certezza delle risorse dei bilanci comunali.

(*) Vice presidente Anutel

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- 26-27/04/2022: CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI (9,00-11,00-15,00-17,00)

-4/5/2022: imposta di soggiorno ed esecuzione sentenze di condanna emesse dalla corte dei conti (10,00-11,00)

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- 16/6/2022: le novità della dichiarazione Irap 2022 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI

- 8/4/2022: corso sulla prevenzione della corruzione nella p.a. in particolare per le attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali – II^ parte –(9,30-11,30)

- 29/4/2022: il piano triennale di prevenzione e corruzione e della trasparenza, in particolare nella parte riguardante l'attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (9,30-11,30)

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