I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Canone unico patrimoniale: la tariffa standard non è la tariffa massima

immagine non disponibile

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La tariffa base del nuovo canone unico patrimoniale stabilita dalla legge non costituisce la tariffa massima del prelievo. Questo è l'importante e condivisibile principio sancito dal Tar Sardegna, con l'ordinanza n. 221/2021.

Il canone "unico" patrimoniale
A partire dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Province sono stati chiamati a istituire il nuovo canone unico patrimoniale, previsto dall'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019, in sostituzione di una serie di prelievi previgenti, quali la Tosap (o il Cosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (o il canone per l'installazione di impianti pubblicitari), il diritto sulle pubbliche affissioni e più in generale tutti i canoni di natura ricognitoria o concessoria, previsti dalla legge o dai regolamenti comunali e provinciali, fatta eccezione per quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il presupposto del nuovo canone è come noto duplice: da un lato l'occupazione delle aree del demanio o del patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, dall'altro la diffusione di messaggi pubblicitari, sia con impianti installati su aree demaniali o patrimoniali indisponibili degli enti, sia con impianti installati su beni privati, visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli a uso pubblico o privato. Il verificarsi del secondo presupposto esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.
Il nuovo canone è commisurato a diversi parametri. Per le occupazioni, la legge richiama non solo la durata e la superficie delle stesse, ma anche la tipologia, la finalità e la zona occupata del territorio comunale o provinciale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari si fa riferimento alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario.
I commi 826 e 827 dell'articolo 1 della citata legge 160/2019 hanno stabilito una tariffa standard annuale (o giornaliera per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari temporanee), differenziata in base alla dimensione del Comune.

L'incremento e la differenziazione della tariffa standard
Nel caso affrontato dal Tar Sardegna, per ora in via cautelare, è stato messo in dubbio che il Comune potesse applicare misure del canone superiori a quelle standard stabilite dalla legge. Il Tar sul punto ha espressamente ritenuto che la tariffa standard non è la tariffa massima di legge. Ciò in quanto il comma 817 della legge 160/2019 ha espressamente fatta salva la possibilità di modificare le tariffe di legge, con l'obiettivo peraltro non solo di assicurare un gettito pari a quello conseguito con i canoni e i tributi soppressi, ma anche eventualmente di variare lo stesso.
Il Comune ha il potere di variare le tariffe, che può altresì legittimamente graduare. Ciò, a detta del Tar, anche con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari, individuando criteri dotati di ragionevolezza in considerazione dell'effetto e del "peso" che scaturiscono dal messaggio di trasmissione della pubblicità. Fugando in questo modo gli apparenti dubbi che può generare la formulazione del comma 825 dell'articolo 1 della legge 160/2019, allorquando determina il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari facendo riferimento solo alla superficie del mezzo pubblicitario (indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi).
Il Tar ha ribadito che è del tutto legittimo evitare con la norma regolamentare un appiattimento rispetto a situazioni oggettivamente diverse, tenendo conto della classificazione delle strade, della tipologia di pubblicità (opaca o luminosa) e della sua durata. In buona sostanza, si afferma la legittimità di tariffe differenziate in base alla potenzialità di recepimento del messaggio pubblicitario (maggiore se ubicato in strade più frequentate ovvero se diffuso con strumenti luminosi), che tengono conto del maggior vantaggio e quindi del maggior valore economico in favore di colui che diffonde lo stesso (o del soggetto reclamizzato).
Il Tar ha ricordato che la potestà regolamentare assegnata ai Comuni è generale e trova un limite solo nelle materie coperte da riserva di legge (sanzioni, contenzioso, eccetera).
Questo comporta, per i giudici amministrativi, oltre la legittimità delle previsioni del regolamento e della delibera tariffaria del Comune, seppure esaminata in via del tutto preliminare e per finalità cautelari, l'insussistenza dei dubbi di legittimità costituzionale delle norme della legge 160/2019, invocati dal ricorrente.
Per completezza e a ulteriore supporto delle valutazioni del Tar sull'incrementabilità della tariffa standard nel canone "unico" patrimoniale, si deve osservare come, allorquando il legislatore ha voluto fissare un tetto massimo alle tariffe deliberabili dal Comune, lo ha fatto espressamente. Come è accaduto per il "canone mercatale", introdotto dal comma 837 dell'articolo 1 della legge 160/2019, allorquando il comma 843 della medesima norma ha stabilito che le tariffe base sono incrementabili solo in misura massima del 25 per cento.

(*) Vice presidente Anutel

------------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO
-13-14/9/2021: corso di formazione per messi notificatori (9,00-11,00/15,00-17,00)
Legge Finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 - con esame di idoneità
-20-21/9/2021: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00/14,30-18,30)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 20/09/2021 al 18/10/2021 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (20/09-24/09-27/09-01/10-04/10-08/10-11/10-15/10-18/10)

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito Anutel