I temi di NT+L'ufficio del personale

Capacità assunzionale, progressioni orizzontali, concorsi e funzionari

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Capacità assunzionale degli enti virtuosi e cessione spazi a una Unione
Alla Corte dei conti della Toscana è stato posta una questione per sapere se – in base alle regole assunzionali basate sulla sostenibilità finanziaria (articolo 33 del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019) e in particolare alla previsione dell'articolo 7 del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 20202 – l'esclusione dal limite alla spesa complessiva di personale (articolo 1, commi 557-quater e 562, legge 296/2006) della maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate dagli enti virtuosi in base agli articoli 4 e 5 (del decreto) trovi applicazione anche nel caso in cui il Comune, anziché utilizzare direttamente la capacità assunzionale, provveda a cedere la stessa a unioni e/o consorzi per la programmazione delle loro assunzioni. La sezione, con la delibera n. 158/2023/PAR del 17 luglio 2023, è giunta alla conclusione che, mentre il quesito non ha ragion d'essere in relazione ai consorzi, poiché nessuna cessione di capacità assunzionale può essere operata a favore di tali organismi, laddove la cessione abbia luogo a beneficio di Unioni di comuni (come previsto dall' articolo 32 del Tuel), il Comune, in virtù dell'articolo 7, comma 1, del Dm 17 marzo 2020, non deve includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006, dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, all'avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente.

Progressioni orizzontali nulle se basate sulla sola anzianità di servizio
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 5 luglio 2023 n. 19073 ha affermato che la contrattazione decentrata integrativa che preveda la valutazione della sola anzianità di servizio – quindi, in assenza dei parametri di valutazione previsti dal contratto – ai fini della progressione economica dei dipendenti, è nulla. Infatti, l'articolo 40, comma 3-quinquies, del Dlgs 165/2001 sanziona testualmente con la nullità parziale le clausole dei contratti collettivi aziendali difformi dalla contrattazione nazionale, atteso che detto livello di contrattazione può e deve svolgersi sulle materie e con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Questa norma prevede espressamente che, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle.

Chi partecipa a un concorso può adottare gli atti preliminari
È legittimo l'operato di un dirigente/funzionario preposto alla gestione delle risorse umane che, in esecuzione degli atti di macro-organizzazione, abbia redatto un bando/avviso – secondo schema tipo, in uso nell'ente ed in applicazione del vigente regolamento sull'accesso agli impieghi, senza alcun inserimento ovvero pretermissione di clausole che avrebbero potuto consentire, nel prosieguo, un effetto a sé favorevole – nonché pubblicato lo stesso ed abbia, poi, partecipato alla procedura (anche vincendola). L'adozione dei suddetti provvedimenti è "neutra" e non impone alcun obbligo di astensione che, invece, ricorre per le diverse fasi delle procedure di reclutamento, a contenuto "discrezionale", quali la nomina della commissione, la predisposizione dei criteri di valutazione, eccetera. È questo il contenuto dell'ordinanza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, 29 maggio 2023 n. 14897.

Laurea sempre necessaria per l'accesso all'area dei funzionari ed elevate qualificazioni
Il Tar Piemonte, sezione III, con la sentenza 21 luglio 2023 n. 715, ha confermato che per l'accesso all'area dei funzionari/elevate qualificazioni è sempre necessario il titolo di laurea, come previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001, il quale espressamente la esclude dalla possibilità di derogarvi ad opera della contrattazione collettiva nazionale. Nello specifico ambito del settore educativo non vi è piena equiparazione tra i titoli di studio conseguiti sulla base della normativa regionale ed i diplomi di laurea disciplinati a livello statale; pertanto, legittimamente, l'amministrazione può non ammettere ai pubblici concorsi i soggetti in possesso di titoli della prima tipologia. Per contro, l'amministrazione può consentire (con previsione del bando) la partecipazione a soggetti in possesso di un diploma di laurea conseguito in una qualsiasi disciplina, anche non attinente al ruolo da rivestire, purché in possesso di un titolo abilitante alla professione, avendo così ampliato la platea di potenziali candidati.