Appalti

Caro-materiali, fondi per aumento prezzari e compensazioni Pnrr appesi a due (o più) decreti

Le risorse aggiuntive messe in campo a questi scopi dal decreto Aiuti hanno bisogno di misure attuative ad hoc. Scadenze strette, fissate al 16 giugno e al primo luglio 2022

di Mauro Salerno

Il decreto Aiuti prova ad alzare l'argine contro le gare d'appalto con prezzi fuori mercato. Perché da ieri non sono più ammessi bandi con capitolati basati su prezzari obsoleti o che non abbiano incorporato l'aumento del 20% sui prezzi imposto dal Dl 50/2022. Questo, però, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano abbastanza fondi per finanziare l'operazione, come abbiamo spiegato in questo articolo pubblicato anche nello speciale dedicato al decreto. Nel caso contrario (e decisamente più probabile) la stazione appaltante a corto di risorse dovrà attendere le norme attuative del nuovo «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», finanziato con 1,5 miliardi nel 2022 e con un totale di 7,5 miliardi fino al 2026.

Serve un decreto anche per definire le modalità di accesso al fondo che il Dl Aiuti destina alla compensazione degli extracosti sostenuti dalle imprese impegnate negli appalti in corso quest'anno. Si tratta di misure cruciali per amministrazioni e imprese. Non a caso, probabilmente temendo i ritardi patiti nell'attesa dei decreti per le compensazioni delle opere del primo e del secondo semestre 2021, i costruttori hanno preso atto con favore delle novità del decreto Aiuti, ma allo stesso tempo hanno invitato il governo a fare presto. «Ci auguriamo ora estrema rapidità nel dare attuazione a queste misure indispensabili se si vogliono realizzare le opere del Pnrr e non solo», ha commentato il presidente dell'Ance Gabriele Buia salutando la pubblicazione in Gazzetta del Dl 50/2022.

Prima scadenza: 16 giugno
Il primo decreto a dover essere emanato in base al cronoprogramma previsto dal Dl 50 (articolo 26, comma 4, lettera a) è il decreto del Mims per definire le modalità di accesso al fondo previsto per compensare le imprese impegnate nell'esecuzione di lavori pubblici, aggiudicati sulla base di offerte presentate prima del 31 dicembre 2021. Il termine previsto è 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Aiuti. Dunque il provvedimento dovrebbe essere varato da Porta Pia nel giro poche settimane, entro il 16 giugno. Questo a condizione che la scadenza non subisca un allungamento in sede di conversione del provvedimento da parte del Parlamento. Cosa non così insolita, anzi. Da questo punto di vista il rischio di un allungamento dei tempi è dietro l'angolo.

Il fondo, e dunque il decreto, non riguarderà tutti i cantieri ma solo i lavori finanziati con risorse Pnrr oppure finanziate con il Piano nazionale complementare al Recovery o infine opere commissariate.

Il decreto Aiuti stabilisce sin d'ora le scadenze per le richieste dell'accesso alle risorse, che dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2022 per gli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la sua responsabilità, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; oppure entro il 31 gennaio 2023 per i Sal contabilizzati o annotati tra il primo agosto e il 31 dicembre 2022.

Il decreto chiarisce anche che le istanze dovranno essere presentate in via telematica (con modalità da definire con il decreto) e dettaglia i contenuti che dovranno essere precisati con la domanda. Tra questi i dati del contratto d'appalto, una copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal Rup, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo a cui fa riferimento la richiesta di fondi aggiuntivi, l'entità delle risorse finanziarie a disposizione della stazione appaltante e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Altra precisazione riguarda i tempi di pagamento alle imprese. La Pa che ottiene le risorse aggiuntive dovrà infatti girare le compensazioni a i costruttori impegnati su opere Pnrr, Pnc o commissariate entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse.

Alla copertura delle istanze presentate entro il 31 luglio il decreto destina fondi per 1,2 miliardi. Altri 500 milioni sono destinati a coprire le richieste successive, quelle presentate dunque entro il 31 gennaio 2023. Fermo restando che «le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023»

Diverso il canale di finanziamento previsto per gli interventi "ordinari", cioè diversi a quelli indicati in precedenza (finanziamenti comunitari, opere del Pnrr, opere oggetto di commissariamento).Per questi interventi restano in campo le risorse del Fondo istituito dal decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021, rifinanziato dal Dl Aiuti) che ha già stabilito le modalità di trasmissione dell'istanza e della relativa documentazione al Mims. Dunque per i finanziamenti aggiuntivi destinati alle opere ordinarie non servono altri provvedimenti attuativi.

Fondi per aggiornare i prezzari: decreto entro il primo luglio
Ha una scadenza più lungam, e dunque ancora più esposta a ulteriori slittamenti decisi con la legge di conversione, il decreto (un Dpcm su proposta Mef-Mims, ma la norma dice anche più di uno) per definire le modalità di accesso, destinazione e gestione delle risorse assegnate al nuovo «Fondo per l'avvio di opere indifferibili».

Si tratta del fondo che il Dl Aiuti inaugura allo scopo di finanziare le stazioni appaltanti a corto di fondi propri di fronte alla necessità di aggiornare (con un aumento immediato del 20% da verificare a posteriori) «i prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022». Si tratta di un maxi- fondo con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi («1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026»).

Il decreto Aiuti (articolo 26, comma 7) stabilisce che il decreto dovrà essere emanato entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore, dunque entro il primo luglio 2022. Anche qui, però, non è impossibile che il Parlamento decida di rivedere il termine a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione, come spesso accade.

Il decreto Aiuti, infine, stabilisce anche i criteri cui dovranno attenersi il o i Dpcm di attuazione del fondo e cioè: fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione; verifica dei dati trasmessi attraverso i sistemi della Ragioneria Generale dello Stato; assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma degli interventi; effettuazione dei trasferimenti sulla base delle richieste presentate, nei limiti delle disponibilità di cassa; modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utlizzate.

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