Personale

Carriere nella Pa, il nuovo contratto salverà le progressioni già avviate

Le Peo saranno "consolidate" in un differenziale stipendiale di professionalità ad hoc

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Le novità destinate a rivoluzionare i percorsi di carriera dei dipendenti pubblici non si fermano alle modifiche apportate al regime delle progressioni verticali. Come anticipato nei giorni scorsi (NT+ Enti locali & edilizia dell'8 settembre) la bozza di contratto per il Comparto delle Funzioni centrali interviene anche in materia di progressione di carriera all'interno della categoria, coerentemente con quella porzione di articolo 52, comma 1-bis, del Tupi, anch'essa oggetto di restyling a opera del Dl 80/2021, che ha demandato al contratto la definizione delle modalità per la loro realizzazione. La bozza, a valle delle modifiche apportate dalle parti in questi giorni di febbrile trattativa, offre spunti di sicuro interesse anche per le amministrazioni locali, dato il valore di traccia che il comparto dei ministeri usualmente assume per gli altri.

Il contesto è quello della revisione del sistema di classificazione professionale, che vede articolarsi le aree (ovvero le categorie) in almeno quattro livelli. Scopo della norma: remunerare la crescita nella competenza professionale acquisito nel tempo, nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria e del profilo professionale. Il contratto disciplina la suddivisione di ciascuna categoria in scaglioni retributivi, d'importo crescente tra le diverse categorie ma identici nell'ambito della stessa, definiti come «differenziali stipendiali di professionalità», che si aggiungeranno progressivamente al trattamento fisso. Inoltre, impone criteri e modalità per la loro acquisizione.

Il nuovo istituto si sostituisce a quello delle attuali progressioni economiche orizzontali. Le Peo già attribuite al personale saranno fatte salve e "consolidate" in un differenziale stipendiale di professionalità ad hoc, cui potranno sommarsi i successivi differenziali attribuiti secondo il nuovo contratto. Questi cesseranno di avere efficacia in caso di passaggio alla categoria superiore, salva la necessità di garantire il non peggioramento della retribuzione.

La bozza chiarisce come regolare la fase transitoria: innanzitutto le procedure per le Peo già definite nei contratti integrativi (anche se nella fase della sola pre-intesa) alla data di sottoscrizione del contratto saranno concluse secondo le regole previgenti; inoltre è prevista una dilazione nell'entrata in vigore delle nuove regole, che avranno efficacia dal primo giorno del mese successivo ad una finestra di tre mesi decorrente dalla stipula del contratto nazionale. Sarà quest'ultimo a stabilire quanti differenziali possa ciascun dipendente cumulare nell'intera carriera entro una stessa categoria, anche in caso di cambiamento di ente o amministrazione per processi di mobilità. Il costo degli "scatti", elemento assai importante, resterà a carico delle risorse stabili del fondo, così come continuerà a incidervi il costo collegato alle pregresse Peo attribuite. In ambedue i casi, confermato il rientro delle somme nella disponibilità del fondo in caso di cessazione del dipendente.

Rispetto alla corrente disciplina delle progressioni orizzontali la bozza del nuovo contratto agisce con maggiore nettezza. L'attribuzione dello "scatto" avverrà mediante una procedura selettiva, con la formazione di una graduatoria basata sulla media aritmetica degli ultimi tre punteggi della valutazione annuale della performance individuale. A "stemperare" la pura meritocrazia teoricamente derivante dalle valutazioni, la possibilità per la contrattazione integrativa di aggiungere un bonus percentuale al risultato per valorizzare coloro che non abbiano conseguito progressioni da un certo numero di anni. Si supera l'incerta previsione dell'attuale contratto, che demanda alla contrattazione di secondo livello l'individuazione di criteri ulteriori correlati a «esperienze maturate» e «competenze acquisite a seguito di processi formativi». Il raggiungimento dello scopo di rendere più appetibile la carriera nel pubblico sembra invece favorito dall'assenza, nella bozza, degli attuali riferimenti a che le progressioni economiche siano destinate a una quota limitata degli aventi diritto: sarà il contratto integrativo a stabilire, nei limiti delle risorse stabili disponibili, il numero di «differenziali stipendiali di professionalità» attribuibili nell'anno per ciascuna area. L'accordo decentrato definirà anche i criteri di priorità da utilizzare in caso di parità dei punteggi in graduatoria.

Saranno esclusi coloro che hanno beneficiato di progressione economica negli ultimi anni, con numero di annualità a questo scopo ancora da fissare. Saranno esclusi, altresì, i dipendenti oggetto di provvedimento disciplinare nel biennio precedente, o che abbiano procedimenti in corso al momento di attivazione della procedura che si concludano poi con una sanzione. In questo caso la bozza si cura di evidenziare che sarà dovuta la ripetizione delle somme nel contempo eventualmente attribuite.

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