Fisco e contabilità

Cassazione, i magazzini dell’azienda pagano la Tari

di Cosimo Brigida

I magazzini adibiti a deposito di materiale destinato alla vendita concorrono all'esercizio dell'impresa e vanno perciò considerati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita e pertanto la superficie di questi locali va ricompresa per intero nell'ambito della superficie tassabile. È questa la sintesi della sentenza n. 26637 /2017 con cui la Corte di cassazione ha affermato di non vedere le ragioni per cui la destinazione delle superfici possa farle considerare escluse dalla possibilità di produrre rifiuti, trattandosi di aree adibite a deposito per le quali la normativa non contempla alcuna ipotesi di esenzione.

La controversia
La controversia riguarda la tassabilità di superfici dedicate al deposito di materiali destinati alla vendita identificati come rifiuti speciali assimilati agli urbani dal regolamento comunale.
I giudici di appello hanno sostenuto che l'azienda ricorrente producesse rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, hanno ritenuto assoggettabile a tariffa la superficie ove questi rifiuti si producevano. Trattandosi di rifiuti avviati al recupero dallo stesso produttore, agli stessi doveva essere applicato il 30% della parte variabile della rispettiva tariffa, in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero e documentati dal contribuente.
Il contribuente sostiene, invece, di non essere tenuto al pagamento dell'imposta in quanto i prodotti venduti non possono essere considerati né residui di lavorazioni industriali, né derivanti da lavorazioni artigianali e pertanto non si tratta di rifiuti speciali, bensì di merci da commercializzare ivi depositate senza interventi di lavorazione e quindi senza produzione di rifiuti.

La normativa
Per individuare il trattamento fiscale delle superfici destinate al deposito di materiali identificati dal regolamento comunale come rifiuti speciali assimilati agli urbani, bisogna ripercorrere la normativa che regolamenta la materia.
Il Dlgs 152/2006 definisce «rifiuti urbani», i rifiuti domestici provenienti da civili abitazioni, quelli provenienti dallo spazzamento delle strade, quelli giacenti sulle strade e aree pubbliche, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e da attività cimiteriali. Considera anche rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi dalle civili abitazioni assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità con delibera comunale, secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento interministeriale. Definisce, invece, rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole e agro-industriali, dalle attività di demolizione e costruzione, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività commerciali e di servizio. La circolare ministeriale n. 119/E/1998 specifica che speciali sono i rifiuti delle attività economiche, compresi i quelli prodotti negli uffici e nei locali relativi ai servizi ed alla mensa. Questi rifiuti non vanno conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese, con la conseguente intassabilità delle superfici ove di regola si producono.
Per i rifiuti urbani e assimilati vige la cosiddetta privativa comunale, ovverosia l'obbligo di conferirli al servizio pubblico, nell'ordinario circuito di raccolta e smaltimento, mentre per quelli speciali non assimilati o assimilabili agli urbani l'onere dello smaltimento è a carico del produttore.
Per quanto concerne la Tari, l'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 ribadisce che nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Con regolamento comunale viene stabilita la riduzione della quota variabile della Tari proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Contestualmente il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di queste attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

La decisione
Confermando in premessa la natura tributaria della Tari, nell'argomentare la decisione i giudici si sono conformati alla giurisprudenza della stessa Corte secondo cui «i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani». Seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, viene ribadito che l'esenzione o la riduzione delle superfici tassabili deve essere limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre per gli altri locali destinati ad attività diverse (uffici, depositi, servizi eccetera), i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la relativa superficie tassabile. Secondo la Suprema Corte la situazione che legittima l'esonero si verifica quando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dal fatto che l'area e il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa.
Dopo lunga attesa, con l'emanazione del decreto ministeriale con i criteri quantitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani - attualmente in attesa di sottoscrizione e pubblicazione - probabilmente molti aspetti in ordine all'applicazione della tassa rifiuti verranno chiariti.

La sentenza della Corte di cassazione n. 26637/2017

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