Certificato medico falso, danno erariale anche per il solo invio per errore al datore di lavoro
La precisazione della Corte dei Conti, in una delibera della sezione giurisdizonale per la toscana
Si configura come danno erariale l'ipotesi in cui il pubblico dipendente trasmetta (anche) per errore al datore di lavoro un falso certificato di malattia per giustificare l'assenza dal lavoro, adducendo la scusa di averlo fatto «per gioco» (insegnare al figlio adolescente le possibilità di rielaborazione grafica dei documenti). Si tratta di un comportamento fraudolento che integra l'ipotesi di cui all'articolo 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. 165/2001.
È quanto viene affermato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con deliberazione n. 209/2023, depositata lo scorso 27 giugno.
Un dipendente comunale, al fine di giustificare l'assenza dal lavoro (due giornate), aveva inviato alla propria amministrazione un certificato medico in forma cartacea .Il documento, che non era stato trasmesso all'Ente mediante il portale Inps in quanto recante la dicitura «impossibilitato l'invio tematico», a seguito di alcune indagini condotte dal datore di lavoro era risultato falso.Nei confronti del dipendente veniva, pertanto, avviato il procedimento disciplinare per violazione dell'articolo 55-quinques, comma 1 del d.lgs. 165/2001, che sanziona la condotta di colui che «giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia».
Il dipendente si è difeso sostenendo che l'elaborazione del certificato incriminato sarebbe stata eseguita «per gioco», al fine di insegnare al figlio adolescente le possibilità di rielaborazione grafica dei documenti e che poi l'invio del predetto certificato falso sarebbe avvenuto per mero errore in fase di allegazione all'e-mail inviata al datore di lavoro del documento falso invece di quello vero.Il comportamento illecito del dipendente è stato accertato in sede penale.La vicenda è poi giunta sui tavoli della magistratura contabile.Per i magistrati contabili toscani, l'articolo 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. 165/2001 sanziona autonomamente sia la falsità ideologica in merito allo stato di malattia sia l'utilizzo di una certificazione medica materialmente falsa, proprio per l'elevato disvalore sociale di entrambi i predetti comportamenti.
Pertanto, il solo utilizzo della certificazione medica materialmente falsa è sufficiente a determinare le conseguenze tipiche delle condotte di assenteismo fraudolento, anche quando lo stato di malattia sia effettivo ed a prescindere dalle motivazioni soggettive, razionali o meramente futili, per cui il lavoratore si sia determinato ad elaborare il certificato falso, poi effettivamente trasmesso all'amministrazione.L'utilizzo di un certificato medico falso, si legge nella sentenza, costituisce il presupposto anche per il risarcimento del conseguente danno all'immagine dell'amministrazione, oltre che del danno patrimoniale diretto da retribuzioni indebitamente percepite durante l'assenza falsamente giustificata.