Fisco e contabilità

Certificazione Covid, tra le entrate «non ricorrenti» anche i picchi non abituali

Il decreto correttivo ha inserito nella Sezione 1 del modello due nuove colonne

di Corrado Mancini

Il decreto correttivo del ministero dell'Economia e delle finanze di approvazione del nuovo modello di certificazione del fondo per le funzioni fondamentali, sostitutivo del Dm 212342/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal tavolo tecnico secondo quanto stabilito dall'articolo 106, comma 2, del Dl 34/2020, ha inserito nella Sezione 1 del modello Covid-19 due nuove colonne, una per l'anno 2019 e una per l'anno 2020. Attraverso la compilazione di queste due nuove colonne l'ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del modello, la quota parte di tali accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che hanno interessato il bilancio dell'ente nel 2020 e/o nel 2019, oppure derivante dal normale meccanismo di funzionamento di una determinata posta di bilancio.

Lo scopo è di neutralizzare queste variazioni di entrata, non imputabili alle colonne (d) o (e) del modello e non dovute al Covid-19, così da garantire che a incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo saranno soltanto le variazioni di entrata effettivamente connesse all'emergenza da Covid-19, confrontando gli accertamenti 2020 e quelli 2019 con riferimento alle sole entrate ordinarie. Però, in questo senso il decreto non dà nessuna indicazione su come debbano essere individuate le entrate straordinarie.

Potrebbe essere utile fare riferimento all'allegato 7 al Dlgs 118/2011, il quale indica al punto 1, lettera g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono in «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi «non ricorrenti», ma anche il principio contabile 4/1 al punto 9.11.3, ribadendone l'elencazione e la distinzione, indica che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione analizza l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

La distinzione delle entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti si concretizza a seconda che queste si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. È definita «a regime» un'entrata che è presente con continuità per almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo. Occorre includere tra le entrate «non ricorrenti» anche quelle presenti «a regime» nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nell'ultimo quinquennio. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano questo importo e non ricorrenti quando lo superano.

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