Commissioni di concorso, valutazione dei curriculum, limiti di età e stabilizzazioni
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Collegamento da remoto delle commissioni di concorso
«… l’impiego dell’applicativo Teams sopperisce alla lamentata mancata attestazione dell’identità dei commissari collegati da remoto giacché la convocazione della riunione virtuale avviene mediante un link personale recapitato nella casella di posta elettronica e il successivo collegamento audio-video è preceduto peraltro dalle dichiarazioni di rito circa la sussistenza delle condizioni di riservatezza della seduta. L’identificazione dei Commissari per acquisita conoscenza personale è dunque ampiamente riassorbita dall’osservanza delle specifiche tecniche nell’impiego dell’applicativo Teams, senza che la lacuna formale denunciata dall’appellante possa valere a inficiare la validità della verbalizzazione e della correzione degli elaborati».
Sono queste le conclusioni del Consiglio di Stato, sezione III, contenute nella sentenza 18 ottobre 2024, n. 8406.
Valutazione del curriculum professionale nei concorsi
La valutazione di alcuni titoli e dei curriculum professionali da parte della commissione giudicatrice di concorso rappresenta espressione di discrezionalità tecnica. Pertanto, nel formulare il giudizio tecnico su questi, l’amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità.
È quanto ha affermato il TAR Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza 15 ottobre 2024, n. 1467 nella quale è stato altresì ricordato che nell’attribuire i punteggi relativi a esperienze lavorative, curriculum, pubblicazioni, attività d’insegnamento eccetera, l’amministrazione non applica scienze esatte che conducono a un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
Limite di età per partecipare ai concorsi per agenti di polizia locale
L’attuale comma 4 dell’art. 2 del d.p.r. 487/1994 dispone che: «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione». Va pertanto esaminata con estrema cautela la possibilità di introdurre limiti di età per le assunzioni, ad esempio, di agenti di polizia locale. I canoni di questa possibilità sono stati definiti dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27294, con la quale non sono stati accolti i motivi di gravame proposti dal Comune di Milano avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato l’illegittimità della previsione, in un bando di concorso (dell’anno 2018) per l’accesso alla posizione di agente di polizia locale, di un primo limite generale di età (30 anni) e di un superiore limite riferito a categorie ristrette di soggetti (fino a 35 anni, per i coniugati, in presenza di figli, per prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata), in assenza di ragioni legate all’attività richiesta o ad esplicite necessità oggettive dell’amministrazione. La Suprema Corte ha, inoltre, aggiunto che, a prescindere dalla qualificazione dell’estensione a 35 anni come limite o come deroga, la sentenza impugnata ha ritenuto discriminatoria tale estensione, in quanto prescinde del tutto dalla necessità che il neo assunto abbia una particolare condizione fisica e possa, pertanto, essere impiegato per un congruo numero di anni di lavoro e la censura comunale, sul punto, si limita a dedurre la corrispondenza del bando al Dpr 487/1994 (articolo 2), senza confutare la ritenuta sussistenza di una discriminazione in base alle norme dell’Unione Europea e alla giurisprudenza comunitaria.
Procedure di stabilizzazione
Il requisito richiesto per partecipare alle procedure riservate previste dall’articolo 20, comma 2, del Dlgs 75/2017, è che il lavoratore risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso senza che sia, di contro, prescritto che la ridetta titolarità perduri al momento dell’espletamento della procedura concorsuale. Del resto la finalità perseguita dal legislatore attraverso la previsione della riserva di posti di cui al comma 2 è comunque affine, mutatis mutandis, a quella sottesa alla previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo, essendo quella di superare il precariato e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato. È quanto si apprende dalla sentenza 23 ottobre 2024, n. 18337 del Tar Lazio-Roma, sezione V.