Commissioni e prove di concorso, progressioni economiche e segretari
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Modifica in itinere dei criteri di valutazione delle prove di concorso
La modifica dei criteri di valutazione delle prove di concorso, operata dalla commissione giudicatrice, nel corso della procedura inficia l'intero concorso, per tutti i candidati ed impone all'amministrazione l'onere di riedizione delle prove. Il principio è stato rammentato dal Tar Campania-Napoli, sezione VI, nella sentenza 12 giugno 2023 n. 3585 dove, a fronte della modifica dei criteri in itinere ed esito negativo di superamento di una prova per tutti i candidati ammessi, un comune, illegittimamente, bandiva una nuova procedura per la copertura del medesimo posto.
Progressioni economiche nel rispetto dei vincoli finanziari
Non è possibile dare corso a procedure di progressione economica (orizzontale) in assenza della necessaria copertura finanziaria; infatti, qualsiasi attività che sia fonte di spesa per la pubblica amministrazione può essere avviata e, comunque, può conseguire gli effetti suoi propri solo in quanto vi sia copertura dei relativi costi. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 31 maggio 2023 n. 15364, indicando altrsì che non ha rilievo il fatto che la selezione sia stata effettuata e che sia stata formata la relativa "graduatoria"; l'assenza delle risorse economiche correttamente contabilizzate (impegno di spesa con visto di regolarità contabile, nell'anno di competenza) impedisce il riconoscimento della maggiorazione retributiva ed i dipendenti non possono far valere alcun diritto al riguardo. Le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e l'eventuale accordo (decentrato) incoerente con esse è invalido e rende, pertanto, ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base. La Corte ha, infine, enunciato il seguente principio di diritto: «Anche in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all'art. 2126 c.c. e quindi caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva».
Commissione di concorso e casi di astensione dei componenti
Il Tar Piemonte, sezione III, con la sentenza 12 giugno 2023 n. 608 ha precisato che il fatto che il Presidente della commissione di concorso sia il diretto dirigente (anche da decenni) di un candidato e che entrambi frequentino la stessa mensa aziendale non integra cause di incompatibilità e doveri di astensione. Infatti, come consolidato in giurisprudenza, la conoscenza personale e l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono, per ciò solo, motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali Anche l'Anac si è pronunciata sulla questione, sostenendo che «la collaborazione professionale tra candidato e commissario o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità … deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» (delibera Anac n. 209 del 1° marzo 2017). In definitiva, affinché i rapporti personali assumano rilievo, devono configurarsi rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, dovendo assumere i caratteri di un sodalizio professionale connotato da stabilità e reciprocità d'interessi di carattere economico. Altrettanto irrilevante è la presenza di una mensa aziendale frequentata da entrambi i soggetti; da ciò non si può desumere o presumere l'esistenza della commensalità abituale, concetto che evoca, invece, una affectio familiaritatis.
Nuova piattaforma informatica di gestione dei segretari
In data 9 giugno 2023, sul sito dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, a questo link , è stato pubblicato il seguente comunicato: «In vista della messa in esercizio della nuova piattaforma informatica di gestione della carriera dei segretari comunali e provinciali, si comunica che dalle ore 00.01 del 13 giugno p.v. sino alle ore 7.00 del 3 luglio 2023, i dati pubblicati nella sezione del sito ‘Consulta l'Albo dei Segretari' rimarranno cristallizzati all'aggiornamento delle ore 23.59 del 12 giugno 2023».