Fisco e contabilità

Compenso dell'avvocatura, anticipazione di tesoreria e fondo crediti di dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

COMPENSO DELL'AVVOCATURA
L'articolo 9, comma 6, del Dl 90/2014 ha previsto che «in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese… ai dipendenti, a esclusione del personale dell'avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013». È, quindi, evidente come nei casi di giudizi conclusi con la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte dell'avvocatura di un ente locale vadano corrisposti i relativi compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, nei limiti dello stanziamento previsto, essendo pertanto non consentito un surrettizio e artificioso superamento di questi limiti, per il tramite di una liquidazione posticipata a un periodo temporale successivo. Ritenere possibile l'aggiramento della norma mediante un'uscita spostata nel tempo non solo violerebbe palesemente la ratio della norma stessa ma andrebbe altresì a violare il fondamentale principio contabile previsto dall'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, in particolare quello del paragrafo 5.2, lettera a), ultimo alinea, in base al quale «per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: [...] Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 120/2021

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Il ricorso costante e consistente all'anticipazione di tesoreria costituisce sintomo di una crescente difficoltà economico-finanziaria dell'ente suscettibile di impatto negativo sull'equilibrio di bilancio nel momento in cui cessa di adempiere alla propria fisiologica funzione di strumento di gestione di sporadici disallineamenti fra entrate e spese e inizia, invece, a essere utilizzata in modo continuativo nel corso dell'esercizio, per importi sempre crescenti e con difficoltà di integrale restituzione al termine dello stesso.
Quest'ultima evenienza costituisce, infatti, il più importante sintomo della trasformazione dell'anticipazione di tesoreria da strumento di gestione della liquidità, a strumento improprio di finanziamento dell'ente. Se, infatti, l'anticipazione utilizzata non viene integralmente restituita, l'ente riceve, nella sostanza, un finanziamento dal tesoriere, in contrasto con le norme che regolano l'indebitamento degli enti pubblici e le finalità dello stesso.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA – DELIBERAZIONE N. 121/2021

COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) a consuntivo abbattendo l'accantonamento a consuntivo 2015 al 36 per cento (facoltà, al contrario, riconosciuta dal legislatore per il bilancio di previsione 2015). Di conseguenza nel periodo temporale 2015/2018, l'accantonamento del Fcde a rendiconto (calcolato con il metodo ordinario) non poteva fruire - nemmeno per i residui di competenza - di un abbattimento fino alla misura percentuale indicata dal legislatore con espresso riferimento al bilancio di previsione. A titolo meramente esemplificativo, e al fine di evidenziare l'importanza di un accantonamento congruo del Fcde va chiarito che lo stesso ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Conseguentemente, anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento al Fcde inferiore alle previsioni di legge può essere foriero di squilibri finanziari.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA – DELIBERAZIONE N. 122/2021

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