I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Componenti perequative Tari: questione sempre più complessa

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di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel

L’ampio dibattito, dai toni piuttosto accesi, sulle componenti perequative Ur1 e Ur2 legate alla Tassa sui rifiuti e alla Tariffa corrispettiva, continua.

L’incipit lo si trova nell’articolo 2 della legge n. 60 del 17 maggio 2022 che, nel modificare la lettera b-ter del comma 1 dell’articolo 183 del Dlgs n. 152/2006 ha introdotto, nella definizione di rifiuti urbani, i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

A differenza del costo sostenuto per la gestione degli altri rifiuti urbani sempre identificati dall’articolo 183, i costi di gestione di questa nuova tipologia di rifiuto devono essere coperti con una specifica componente che si aggiunge alla Tari o alla Tariffa corrispettiva, al fine di distribuire sull’intera collettività nazionale i relativi oneri. Lo stesso articolo 2 ha demandato ad Arera la definizione della predetta componente tariffaria.

Arera ha dato attuazione alla previsione normativa con la deliberazione del 03 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif introducendo la componente perequativa 𝑈𝑅1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza ma ha introdotto anche la componente perequativa 𝑈𝑅2, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, sempre espressa in euro/utenza, senza copertura normativa. Entrambe a partire dal 01 gennaio 2024.

La prima scadenza prevista è stata il 31 gennaio 2025, termine entro il quale il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (leggasi i Comuni) ha dovuto comunicare a Csea gli importi derivanti dall’applicazione della componente perequativa UR1, al netto dell’eventuale costo sostenuto dal gestore per la raccolta dei rifiuti, validato dall’ente territorialmente competente, e dall’applicazione della componente perequativa UR2.

Sulla modalità attraverso la quale bisognava fare questa comunicazione è intervenuta la circolare n. 59/2024/RIF di Csea con cui la Cassa ha reso noto che i dati e le informazioni richiesti dovevano essere trasmessi tramite il “DataEntry Rifiuti”, disponibile al seguente link .

A seguito dell’invio delle dichiarazioni, il portale ha generato l’importo da versare (a debito) oppure da ricevere (a credito) alla/dalla Csea. In caso di importo a debito, entro il 15 marzo 2025 i gestori hanno avuto l’obbligo di effettuare il versamento tramite la piattaforma PagoPa generando i relativi Iuv all’interno del DataEntry Rifiuti.

Fin qui sembra tutto chiaro ma in realtà non è così. La questione principale è: si versano a Csea le componenti perequative fatturate/bollettate o quelle effettivamente riscosse? Già ad inizio 2024, con la nota dell’Ifel del 13 febbraio, emessa a seguito di un incontro con Arera, emergevano posizioni contrastanti: Arera che sosteneva che le componenti andavano dichiarate e versate sul fatturato/bollettato e Ifel che sosteneva che la dichiarazione e il versamento doveva riguardare il riscosso.

Csea, in risposta ad alcune Faq ha confermato la posizione di Arera.

A gennaio 2025 arrivano anche alcune deliberazioni della Corte dei Conti: quelle della Liguria che hanno avanzato la tesi del versamento delle componenti effettivamente riscosse, quella della Lombardia che, sebbene indirettamente, ha affermato il contrario.

Arera, dal suo canto, con il comunicato del 27 gennaio 2025, ribadendo che i versamenti a (e da) Csea dovevano essere parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente ricossi da parte dei gestori, ha tenuto a precisare che eventuali interpretazioni, anche recenti, che tendevano a discostarsi da quanto previsto nella menzionata circolare non modificavano quanto già previsto nelle deliberazioni dell’autorità e nei provvedimenti attuativi di Csea.

In questa terribile incertezza il 31 gennaio è trascorso e gran parte dei Comuni, per prudenza, hanno dichiarato le componenti perequative fatturate/bollettate.

All’avvicinarsi del 15 marzo, diversi Comuni, nonostante abbiano inviato la dichiarazione delle componenti perequative sul fatturato, hanno comunicato ad Arera, a Csea, e per conoscenza ad alcuni ministeri, all’Anci, all’Ifel e all’Anutel che avrebbero provveduto a versare gli importi effettivamente riscossi entro la data del provvedimento di liquidazione come risultanti dalle effettive riscossioni risultanti dai dati di bilancio.

Prontissima è stata la risposta di Csea con la quale, oltre a confermare la propria posizione, ha precisato che un carente versamento rispetto alle componenti dichiarate comporterà l’applicazione di interessi come previsti dall’articolo 6 della delibera Arera n. 386/2023/R/Rif e che il pagamento tramite bonifico non è consentito, stante l’adesione al sistema di pagamento centralizzato PagoPA da parte del Comune.

Una situazione che ha superato il paradossale. È agli occhi di tutti la pericolosità della questione, soprattutto per i funzionari, passibili anche di danno erariale, se i Comuni saranno costretti a pagare interessi, anche molto salati, per parziale o mancato versamento. D’altra parte non si rinviene il fondamento giuridico che preveda il Comune quale soggetto passivo in luogo del debitore originario.

E il legislatore? Risulta davvero difficile comprendere il suo silenzio.

(*) Docente Anutel

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