Concorsi, il curriculum vale da autocertificazione dei titoli
Anche per un titolo non allegato dal candidato che però lo ha chiaramente dichiarato nell'atto
Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 7820/2023) è illegittimo il comportamento della commissione di concorso che si rifiuta di valutare un titolo non allegato dal candidato che però lo ha chiaramente dichiarato nel proprio curriculum vitae. Quest'ultimo se firmato, datato e accompagnato da copia del documento d'identità assume a tutti gli effetti il valore di una autocertificazione.
Nella vicenda il concorrente non si era visto attribuito il punteggio completo nella graduatoria concorsuale: mancava la valutazione di una abilitazione professionale, dallo stesso indicata nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione, redatto puntualmente secondo le indicazioni contenute nel bando. L'Amministrazione aveva riscontrato una sua richiesta di chiarimenti evidenziando che il titolo in questione non era stato valutato perché non allegato in originale o in copia conforme, ma unicamente attestato nel CV.
Secondo il giudice amministrativo un tale comportamento dell'ente implica la violazione della disciplina sul valore delle autocertificazioni. Peraltro, in caso di dubbi o perplessità, l'amministrazione può chiedere una integrazione documentale all'interessato, dal momento che in presenza di una dichiarazione di possesso di un titolo non allegato, non siamo in presenza di una condotta negligente e quindi irreparabile del concorrente ma di una sua mera dimenticanza: non una illegittima integrazione della domanda ma una semplice regolarizzazione. Ragionando diversamente, in tali circostanze sfuggirebbe la giustificazione della stessa allegazione del CV da parte dei candidati, da datarsi e sottoscriversi, con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.
A tale riguardo, nella vicenda, neppure ha convinto il giudice romano la tesi sostenuta dall'Amministrazione secondo cui quanto dichiarato nel CV serviva esclusivamente per valutare il profilo globale del candidato, posto che tale finalità non necessariamente – e, comunque, non ragionevolmente e non legittimamente – impediva di valutare i titoli rilevanti ivi dichiarati nelle forme previste. Il Tar ha quindi ritenuto che la lettura fornita dall'Amministrazione, secondo cui – in sostanza – soltanto i titoli inseriti in apposito elenco e presentati in originale o in copia con dichiarazione di conformità all'originale potevano essere oggetto di valutazione, è innanzitutto distonica rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; e inoltre, una tale interpretazione – nella specifica vicenda il titolo era costituito da un'abilitazione professionale persino già nota e valorizzata dall'Amministrazione in una precedente procedura – è altresì illogica e ingiustamente lesiva dell'interesse del concorrente alla migliore collocazione in graduatoria. Per altro verso, ferma la completezza delle dichiarazioni del candidato, l'Amministrazione può anche chiedere una copia del titolo, sostanzialmente anticipando le ordinarie verifiche previste in tema di concorsi pubblici.