Personale

Concorsi, giusto attingere alle graduatorie di altri enti (anche con differenze tra part time e tempo pieno)

Il principio ribadito dal Tar Campania

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di Gianluca Bertagna

È errata la decisione di un ente di non attingere dalla graduatoria di un concorso redatta da un altro ente per il solo fatto della disomogeneità dei posti a part-time rispetto ai posti di lavoro da ricoprire previsti a tempo pieno. Lo ha affermato il Tar Campania-Napoli, sezione V, nella sentenza 27 giugno 2023, n. 3870 nella quale, a conferma dell'orientamento già espresso nella stessa direzione in altre recenti pronunce del giudice amministrativo, si evince che il differente orario di lavoro non può costituire un elemento discriminante nella scelta, tanto più quando vi sono soggetti afferenti alla medesima categoria nonché qualifica e profilo professionale previsti nel proprio fabbisogno di personale.

Il punto cardine della decisione è il fatto che, in ogni caso, la quantità del tempo lavoro previsto nella selezione al cui graduatoria è oggetto di scorrimento non incide il profilo della concorsualità, atteso che anche per l'assunzione a tempo parziale deve essere svolta una selezione analoga a quella per il tempo pieno.Particolarmente interessanti, poi, appaiono le indicazioni dei magistrati con riferimento al contenuto e alla tipologia della prestazione.

Nel caso esaminato, infatti, non vi è alcuna disomogeneità visto che con il contratto di lavoro a part time, sebbene la prestazione si articoli in un numero di ore inferiore al tempo pieno, l'oggetto della prestazione lavorativa resta il medesimo, nulla mutando rispetto a professionalità, competenza e preparazione richieste per coprire lo specifico profilo lavorativo, fermo restando l'incidenza su un piano meramente quantitativo, afferente alla concreta articolazione temporale della prestazione.L'analisi dei giudici spazia infine su un ragionamento inerente la possibilità di trasformazione in tempo pieno del rapporto di lavoro a tempo parziale (e viceversa), che costituisce un possibile e naturale sviluppo del contratto di lavoro, legato a contingenze di tipo organizzativo e/o finanziario, che riguardano per lo più l'ente e che certamente esulano da aspetti connessi all'oggetto della prestazione lavorativa ed ai requisiti richiesti per poter ricoprire quel determinato profilo professionale, nell'ambito della categoria contrattuale di appartenenza.

E questo, oggi, è ancora più semplice stante, per i comuni e le province il superamento delle regole del turn-over a favore di quelle della sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33 del Dl 34/2019.

Di fatto, in conclusione, il passaggio da part time a full time concerne una mera modificazione quantitativa delle ore lavorate dedotte in contratto, senza che si verifichi novazione del rapporto lavorativo, restando identico l'inquadramento professionale e la categoria di appartenenza, con la conseguenza di aversi esclusivamente una maggior spesa per l'ente.

La sintesi è presto fatta. Affinché si possa utilizzare una graduatoria – propria o di altri enti – è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale di comparto nonché del profilo professionale ricercato, potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio e specialmente dall'organizzazione temporale del rapporto lavorativo.

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