I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, incarichi di posizione organizzativa e legali a professionisti esterni

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Soglia di sbarramento nei pubblici concorsi

È legittima la previsione di una soglia di sbarramento nei concorsi pubblici per la quale sono ammessi alle prove scritte un determinato numero massimo di candidati che hanno superato la prova pre-selettiva anche se questa viene raggiunta con punteggi superiori al minimo stabilito, rispondendo tale pratica alla specifica finalità alla quale è strumentale la prova preselettiva. In realtà, lo svolgimento di una prova preselettiva è considerato dalla prevalente giurisprudenza come non irragionevole, ma anzi necessario per assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, attesa, tra le altre cose, la necessità di gestire un numero elevato di aspiranti e la necessità di verificare immediatamente nei candidati il possesso delle capacità minime necessarie per svolgere il successivo percorso (Consiglio di Stato, n. 6069/2019). È quanto affermato dal Tar Lazio-Roma, sezione II-stralcio, con la sentenza 31 ottobre 2023 n. 16195.

Revoca e rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa

La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 30 ottobre 2023 n. 30095 ha ricordato che nel lavoro pubblico negli enti locali è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico; ne consegue, in termini generali, che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2103 del codice civile e dell’articolo 52 del Dlgs 165/2001, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico. Il rinnovo delle posizioni organizzative, in sintesi, costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato.

Esclusione da concorso per busta non sigillata

L’esclusione del candidato dalla procedura di concorso per non aver sigillato nella busta piccola il cartoncino recante i propri dati anagrafici è legittima, in quanto disposta a salvaguardia dei principi dell’anonimato e della par condicio dei concorrenti. Il soggetto non può sostenere il contrario od accampare un’accidentale riapertura della busta, dal momento che quanto risultante dal verbale della commissione (busta non sigillata) è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato. Si è così pronunciato il Tar Lazio-Roma, sezione V, nella sentenza 26 ottobre 2023 n. 15930 precisando che non rilevano, in questo caso, le ragioni per le quali la busta è stata rinvenuta aperta: se cioè lo stesso ricorrente abbia intenzionalmente reso riconoscibile la prova o se, invece, abbia negligentemente dimenticato di chiudere la busta ovvero ancora se la busta si sia accidentalmente aperta, trattandosi di cause tutte ugualmente indimostrabili a posteriori.

Incarichi legali a professionisti esterni in presenza di avvocatura interna

In presenza dell’avvocatura interna il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni debbono essere sorretti da una motivazione rafforzata (carichi di lavoro, professionalità presenti eccetera, ovvero sia in ordine al deficit quantitativo che a quello qualitativo); diversamente è configurabile un danno per l’amministrazione e, quindi, la responsabilità patrimoniale di chi ha adottato i provvedimenti. Tuttavia, quando il giudizio trattato dal professionista esterno abbia connotati di straordinarietà ed estrema complessità è possibile non si configuri l’elemento soggettivo nella forma della colpa grave. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti, sezione giurisdizionale Toscana, presenti nella sentenza n. 341/2023.