Concorsi, le modifiche della graduatoria non ne fanno ripartire i termini di efficacia
In caso contrario si impedirebbe di fatto a tutti gli altri di partecipare a nuove procedure e alla Pa di reclutare personale aggiornato
La scelta legislativa della durata biennale delle graduatorie concorsuali ha due effetti: risparmio di tempo e risorse per gestire nuove procedure; l’opportunità per gli idonei non vincitori di essere comunque assunti a stretto giro. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4835/2025) ha chiarito che tuttavia ciò non significa che in caso di modifica della graduatoria i tempi devono poi partire daccapo: si impedirebbe di fatto a tutti gli altri di partecipare a nuove procedure e alla Pa di reclutare personale...