I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, stabilizzazione dei lavoratori somministrati e divieto di monetizzare le ferie

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Quiz a risposta multipla nei concorsi
L'amministrazione può legittimamente prevedere l'attribuzione di un punteggio superiore alla risposta non data rispetto a quella errata e stabilire ciò anche in un momento successivo rispetto all'approvazione del bando. È quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 2741/2023, ricordando altresì che i candidati non possono lamentare di non aver avuto il tempo per tarare, di conseguenza, la loro preparazione, dal momento che essi devono prepararsi per dare risposte esatte. Poi, capire se, rispetto a una domanda, conviene di più non rispondere che dare una risposta sbagliata rientra tra le tattiche che vengono poste in essere quando non si è sicuri della risposta e, quindi, quando la preparazione non è approfondita. Dal momento che le prove d'esame mirano a testare il grado di preparazione dei concorrenti, così da consentire all'amministrazione di scegliere i migliori, non è irragionevole la scelta di attribuire una minore penalizzazione alla risposta omessa rispetto a quella sbagliata. Si tratta di un modo per dissuadere i candidati dal tentare la sorte nel rispondere alle domande e per cercare di selezionare, quanto più possibile, solo coloro che abbiano effettiva conoscenza della risposta da dare al test.

È legittimo non procedere alla stabilizzazione dei lavoratori somministrati
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 depositata il 12 maggio 2023, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, nella parte in cui esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate, bandite dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro.

Divieto di monetizzazione delle ferie
Con la delibera n. 87/2023/PAR della Corte dei conti, sezione regionale Lazio, è stato ribadito che non ci sono dubbi interpretativi sulle disposizioni che l'ente è chiamato ad applicare sotto la propria responsabilità, esercitando valutazioni e poteri discrezionali nelle proprie strategie di gestione del personale, nell'orizzonte delineato dal comma 8 dell'articolo 5 del Dl 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012), secondo il quale le «ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Criteri di valutazione delle prove di concorso
Il Consiglio di Stato, sezione VII, nella sentenza 2 maggio 2023 n. 4378, ha affermato che la commissione giudicatrice non può integrare/modificare i criteri di valutazione delle prove (precedentemente stabiliti) in un momento in cui sia già a conoscenza dei nominativi dei candidati. Quindi, nessuna specificazione o maggior definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi (o sub-punteggi) può ritenersi legittima quando non effettuata nella prima seduta o, comunque, prima dell'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati. Siffatto operato è illegittimo violando i principio della par condicio e della trasparenza.