Fisco e contabilità

Consegnatari dei beni, agenti contabili e contributi: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Consegnatari dei beni

L’elemento tassativo e ineludibile che costituisce lo spartiacque tra i consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto giudiziale, da un lato, e i consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati alla suddetta resa, dall’altro, deve essere individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Da questo presupposto discende che l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, ai cui dipendenti comunque si applica il Dpr n 254 del 2002, non può quindi mai prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in appositi locali previamente identificati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte funzionali operative delle varie articolazioni dell’amministrazione, la cui complessiva movimentazione dell’esercizio deve poi transitare nel conto giudiziale. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai diversi fruitori, nonché per la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’Ufficio e destinati all’uso.
Sezione regionale giurisdizionale del Piemonte - Sentenza n. 264/2024

Valori mobiliari e agente contabile

Con riferimento ai valori mobiliari, la qualità di agente contabile spetta al legale rappresentante dell’ente, essendo quest’ultimo che esercita i relativi diritti. Diversamente dai beni materiali, la titolarità e gestione di quelli immateriali non può che spettare al legale rappresentante; cosa che risulta dal dettato dell’articolo 9, comma 3, Dlgs n. 175/2016, secondo cui «per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato». A rilevare non è chi ha la materiale disponibilità del titolo, bensì chi esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, così vantando, rispetto agli strumenti partecipativi, la disponibilità giuridica. Ciò è in linea con un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il conto «deve essere presentato dal soggetto incaricato (contabile di diritto) dall’Ente, auspicabilmente con atto di carattere generale con l’indicazione del termine di durata e di cessazione (sez. Giur. Umbria, 86/1999), di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ovvero comunque dal soggetto che in concreto abbia esercitato le funzioni in questione (contabile di fatto) (Sez. Veneto, sent. n. 99/2019)».
Sezione regionale giurisdizionale dell’Emilia-Romagna - Sentenza n. 102/2024

Contributi a rendicontazione

Al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni. Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili. Quanto rappresentato, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 130/2024

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