Fisco e contabilità

Consorzi, bilancio consolidato, compensi controllate e rimborso spese: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Consorzi servizi sociali e assunzioni

I Comuni partecipanti a un consorzio non possono “cedere” quote della propria capacità assunzionale, la norma consentendo la cessione di capacità assunzionale esclusivamente alle Unioni di Comuni sulla base di una norma di stretta interpretazione che non consente applicazioni analogiche. Nondimeno, le assunzioni degli assistenti sociali per i Leps, per la quota finanziata, non incidono né sul parametro di spesa di personale del consorzio né su quello dei Comuni. In altri termini, il consorzio può procedere a Questei assunzioni anche se i Comuni soci non gli “cedono” capacità assunzionale, purché all’interno del tetto ordinario di spesa. Pertanto, queste assunzioni, proprio perché godono di copertura economica dedicata, seppur non integrale, ma comunque a carattere strutturale, risultano legittime e sostenibili finanziariamente, perché impongono un obbligo di servizio pubblico essenziale: la normativa statale configura un Lep vincolante (1/5.000) e incentiva il raggiungimento dell’obiettivo di 1/4.000; pertanto, l’Ats deve dotarsi dei professionisti necessari a garantire il livello minimo di assistenza sociale sul territorio. È inoltre ammessa, in modo cauto, la possibilità che, in fase di prima istituzione di un ente consortile, si possa procedere all’assunzione di personale amministrativo minimo e indispensabile, a condizione che non sia possibile acquisire le stesse professionalità mediante conferimento da parte dei Comuni, che siano rispettati i limiti di spesa del personale e che siano adottate misure organizzative atte a contenere la spesa (fissando un tetto di spesa compatibile con le sue risorse in fase di bilancio e di Dup).
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 136/2025

Asp e bilancio consolidato

Il solo potere di nomina o revoca da parte di un Comune dei componenti del Consiglio di amministrazione di una azienda pubblica di servizi alla persona, originata dalla trasformazione di una ex Ipab, previsto dal relativo statuto, non costituisce elemento sufficiente, singolarmente considerato, a determinare una forma di controllo da parte dell’ente locale nei confronti dell’azienda. L’eventuale inclusione da parte del Comune nel proprio gruppo di amministrazione pubblica e, successivamente, nel bilancio consolidato di una azienda pubblica di servizi alla persona deve quindi essere valutata in relazione al singolo caso concreto, rimesso alla sfera di valutazioni dell’amministrazione, in relazione agli ulteriori requisiti richiesti dall’articolo 11-bis e seguenti del Dlgs 118/2011 e dall’allegato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.
Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia - Parere n. 66/2025

Compensi degli amministratori di società controllate

Seppur in assenza di una piena discrezionalità nel fissare i compensi degli amministratori, il collegio ritiene che si possa procedere, nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza nonché dei vigenti limiti inerenti alle retribuzioni massime erogabili, a riparametrare la base di calcolo 2013 laddove essa risulti non disponibile ovvero talmente esigua da non potersi considerare adeguata. La soluzione da applicare al caso concreto, come ad esempio annualizzare il costo sostenuto per un limitato periodo nell’esercizio 2013 ovvero considerare le spese sostenute nel 2012, spetta esclusivamente, nel rispetto dei limiti anzidetti, all’Ente.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Parere n. 89/2025

Rimborsi spese dei dipendenti in convenzione

Nell’ambito delle convenzioni previste dall’articolo 23 del Ccnl 16.11.2022 deve ritenersi consentito il rimborso delle spese di viaggio, sia laddove lo spostamento avvenga dalla sede di un ente a quella dell’altro, sia laddove il dipendente, per recarsi nella sede dell’ente “utilizzatore”, si muova dalla propria residenza, in entrambi i casi però purché questa non sia coincidente con quella dell’ente “utilizzatore” stesso. Nella convenzione devono essere predeterminate puntualmente le misure volte a circoscrivere gli spostamenti del dipendente pubblico tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti interessati. La regolamentazione della liquidazione delle spese di viaggio tra il Comune convenzionato e il Comune capofila deve tenere conto anche del luogo di residenza/domicilio del lavoratore in convenzione che, di conseguenza, potrebbe incidere sull’eventuale esclusione della rimborsabilità degli spostamenti.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Parere n. 141/2025

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