Fisco e contabilità

Consulta, «no» ai debiti fuori bilancio finanziati a carico di esercizi precedenti già chiusi e rendicontati

L'individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell'onere

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di Luciano Cimbolini

Anche per le Regioni vale il principio che il debito fuori bilancio debba essere finanziato a carico del bilancio dell'esercizio nel quale viene riconosciuto e non a carico di esercizio precedenti già chiusi e rendicontati.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1 della legge della Regione Molise n. 4/2022 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011), in riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

La disposizione regionale prevede, al comma 1, che, secondo l'articolo 73, comma 1, lettera e), del Dlgs 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) sia riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per circa 1,3 milioni di euro relativi al rimborso a vari Comuni molisani del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del consiglio regionale 2011. Al successivo comma 2, si stabilisce che gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, alla Missione 1, Programma 7, Titolo 1.

Secondo la Presidenza del consiglio la norma regionale, individuando la copertura degli oneri sulle risorse dell'esercizio 2021, esercizio ormai chiuso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, contrasterebbe con il principio contabile dell'annualità del bilancio di cui all'articolo 3 del Dlgs 118/2011 e con il principio applicato 9.1 dell'Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 in materia di debiti fuori bilancio, violando pertanto l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, sulla competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa delle Regioni. Nel caso di specie, si tratta della quota di rimborso di spettanza ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del consiglio regionale 2011 eccedente rispetto allo stanziamento originariamente previsto nel bilancio di competenza.

La Consulta (sentenza n. 51/2023) ha deciso che la questione promossa in relazione al principio contabile di cui al paragrafo 9.1 è inammissibile per insufficiente motivazione a sostegno della richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale. La censura, difatti, non lamenta un vizio proprio della legge regionale, quanto piuttosto dell'atto di impegno di spesa che l'ha preceduta, omettendo, peraltro, ogni riferimento all'articolo 73 del Dlgs 118/2011.

La censura relativa al contrasto della norma regionale con il principio contabile dell'annualità del bilancio di cui all'articolo 3 del Dlgs 118/2011 e la conseguente violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, sulla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, invece, è stata ritenuta fondata.

Secondo i giudici costituzionali, la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve (comma 3 dell'articolo 73 del Dlgs n. 118 del 2011,) contestualmente individuare nel bilancio «le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti» a tale riconoscimento.

Le risorse occorrenti, quindi, non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la nuova spesa per il debito fuori bilancio è introdotta.

L'individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell'onere, oltreché congrua e attendibile (sentenze n. 226, n. 156 e n. 106 del 2021 e n. 197 del 2019), per cui la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve individuare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili sul bilancio di previsione in corso di vigenza.

La disposizione regionale impugnata, approvata nel marzo del 2022, contrasta quindi con il principio di annualità del bilancio, espresso dal punto 1, dell'Allegato 1, al Dlgs n. 118 del 2011 e richiamato, nel suo insieme, dal comma 1 dell'articolo 3 sempre del Dlgs 118/2011, poiché, una volta riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio, ne individua però la correlata copertura finanziaria a valere sull'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, anziché su quello 2022 dello stesso bilancio. Questa disposizione vìola, pertanto, l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

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