I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Contabilità Accrual, riclassificazione dei conti subito necessaria

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

L’avvio della nuova contabilità Accrual impegna sin da subito una buona parte degli enti locali.

La contabilità Accrual, prevista dalla riforma 1.15 del Pnrr, troverà applicazione già dal 2025, come ha chiarito l’articolo 10 del Dl 113/2024. Il comma 3 del citato articolo stabilisce che province, città metropolitane e Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti al 1/1/2024 sono tenuti alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio previsti dalla riforma Accrual per l’esercizio 2025. Tuttavia, questo obbligo riguarda anche gli altri enti e le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 (gli enti e i soggetti indicati in apposito elenco Istat), previsione che potrebbe far riassorbire nell’obbligo anche i piccoli Comuni. Altri enti e amministrazioni pubbliche sono però esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio Accrual, per il solo esercizio 2025, se hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti e in conto capitale inferiore a 8,8 milioni di euro. L’individuazione puntuale degli enti già tenuti all’obbligo dal 2025 sarà effettuata da apposita determinazione del Ragioniere Generale dello Stato da adottarsi entro il 9 ottobre prossimo, che dovrebbe eliminare ogni dubbio.

Va però precisato che l’avvio del 2025 sarà solo sperimentale. Infatti, gli enti dovranno comunque predisporre il rendiconto secondo le regole attuali, quindi riportando oltre al conto del bilancio anche lo stato patrimoniale e il conto economico così come previsti dall’apposito allegato al Dlgs 118/2011 e dovranno affiancare, con mera finalità conoscitiva, almeno gli schemi di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla nuova contabilità Accrual. Solo da 2026 gli schemi Accrual sostituiranno i precedenti schemi di stato patrimoniale e conto economico.

Il comma 7 dell’articolo 10 del Dl 113/2024 ha chiarito che gli schemi di bilancio per l’esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.

Non sarà pertanto necessario predisporre tutti i documenti che compongono il nuovo “bilancio di esercizio” Accrual (per gli enti locali si intende il rendiconto), il quale è costituito, come prevede il punto 1.3 del quadro concettuale, dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, del raffronto tra importi preventivi e consuntivi (solo per le amministrazioni che redigono il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale e quindi non per gli enti locali) e della nota integrativa. Pertanto, il rendiconto dell’esercizio 2025 sarà costituito dai documenti obbligatori previsti dal Dlgs 118/2011 e dal Dlgs 267/2000 (oltre che dal principio contabile applicato 4/1) e anche di almeno lo stato patrimoniale ed il conto economico, con valenza sperimentale, redatti secondo lo schema “Accrual” (secondo gli schemi riportati dall’Itas1 – gli Itas sono gli standard contabili nazionali della nuova contabilità).

È evidente che tali schemi, pur sperimentali, devono essere redatti seguendo i principi e le regole del nuovo sistema contabile economico-patrimoniale, come dettati dal quadro concettuale, dagli Itas (18 in totale) e dalle relative linee guida (per ora 7). La redazione di tali schemi presuppone l’utilizzo del nuovo piano dei conti (approvato dalla Rgs il 27/06/2024).

L’adozione delle nuove regole contabili comporta il necessario adeguamento dei sistemi informativi da parte degli enti, secondo requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025 (comma 8 dell’articolo 10).

Tuttavia, l’obbligo di predisporre sin dal 2025 i nuovi modelli, seppure in modo sperimentale, comporta la necessità di porre in essere, prima dell’adeguamento dei sistemi informativi, già due fondamentali operazioni:

1) La riclassificazione delle voci degli attuali piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale;

2) le rettifiche e le integrazioni necessarie all’applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili.

La prima operazione, da porre in essere quanto prima, comporta la necessità di riclassificare l’attuale piano dei conti, predisposto secondo le regole del Dlgs 118/2011 e dei principi contabili (specie del principio all. 4/3 al Dlgs 118/2011), in base al nuovo piano dei conti multidimensionale. Tale piano è articolato in voci ordinate in una gerarchia e divise in due distinti “segmenti”:

«Il Piano dei conti unico potrà essere completato con voci di ulteriore dettaglio, ovvero con i cd “conti foglia” (che verranno utilizzati per le scritture contabili in partita doppia), definite in base alle esigenze delle amministrazioni appartenenti ai diversi comparti (enti territoriali, sanità, previdenza, amministrazioni centrali dello Stato, enti di ricerca, università, ecc…) e comunque in coerenza con le voci di livello superiore, comune a tutte le amministrazioni pubbliche (rientranti nel perimetro della Riforma 1.15)» (sito Accrual Mef).

Per questa operazione potrà essere d’aiuto l’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 9/10/2024, che fornirà le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all’utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti multidimensionale e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti.

La seconda operazione, senza dubbio ancora più complessa, richiede la revisione della valutazione delle singole poste contabili, attualmente adottata, alla luce di quella prevista dal quadro concettuale e dagli standard contabili (Itas); in sostanza si tratta, tra l’altro, di verificare se i criteri di valutazione adottati siano ancora conformi a quelli previsti dai nuovi Itas. Analogamente per la rilevazione contabile delle operazioni (si pensi, ad esempio, alla rilevazione dei contributi agli investimenti, oggi contabilizzati tra i ricavi, per poi essere oggetto di risconto in base alla competenza economica della relativa spesa, in base all’Itas invece da contabilizzare, al momento del loro ricevimento, direttamente nelle voci patrimoniali del passivo, senza transitare per il conto economico).

Si tratta di operazioni comunque complesse, che richiedono un adeguato processo formativo del personale; non a caso il comma 10 dell’articolo 10 del Dl 113/2024 ha chiarito che i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito web della Ragioneria Generale dello Stato. Anche in questo caso il decreto, da adottarsi entro il 9/10/2024, stabilirà le modalità di erogazione del nuovo ciclo di formazione.

Si tratta comunque di un passaggio particolarmente impattante, in quanto il nuovo sistema contabile economico-patrimoniale supera la logica della contabilità economico patrimoniale derivata da quella finanziaria (tramite la matrice di correlazione), adottando un modello contabile integrato; il che non dovrebbe voler dire “separato e duplicato”, comportando la necessità di adeguamenti dei sistemi informativi che permettano di registrare contemporaneamente le operazioni gestionali sotto il profilo contabile ed economico-patrimoniale e di un radicale cambiamento culturale all’interno degli enti locali, abituati alla sola contabilità finanziaria. E questo sarà senza dubbio uno dei passaggi più critici della riforma.

(*) Vice presidente Anutel

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