Fisco e contabilità

Conti giudiziali, parifica obbligatoria prima dell'invio alla Corte dei conti

Il responsabile del servizio finanziario attesta la corrispondenza dei movimenti riportati con le scritture contabili dell'ente

di Marco Rossi

Prima dell'inoltro alla magistratura contabile, i conti giudiziali presentati dagli agenti contabili devono essere obbligatoriamente parificati dal responsabile del servizio finanziario, il quale – apponendo il proprio visto – attesta la corrispondenza dei movimenti riportati con le scritture contabili dell'ente.

Questa verifica è del tutto significativa sia perché la Corte dei conti ne accerta preliminarmente lo svolgimento in sede di giudizio di conto sia perché costituisce un elemento essenziale per avviare il percorso di rendicontazione, che presuppone la corretta e integrale rilevazione delle movimentazioni realizzate da parte degli agenti contabili.

Come è stato opportunamente osservato, infatti, (Sezione giurisdizionale del Piemonte della Corte dei conti, sentenza n. 465/2019), «in base alla vigente disciplina la presentazione del conto giudiziale all'amministrazione da parte dell'agente contabile esaurisce soltanto la prima fase della verifica da svolgere, essendo demandata alla struttura di controllo interno alla stessa amministrazione la verifica della concordanza con le scritture contabili e, successivamente, alla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti l'esame giudiziale finale di tutta la rendicontazione e delle eventuali note di osservazioni degli organi amministrativi e di controllo, per la conseguente pronuncia di discarico o di condanna dell'agente contabile».

La «parificazione» rappresenta una dichiarazione certificativa in relazione alla concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione, che - per quelle locali - viene fatta coincidere con il visto di regolarità ammministrativo-contabile rilasciato all'esito della verifica (parere delle Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei conti n. 4/2020).

Si tratta, quindi, di un'attestazione indipendente (rispetto all'agente contabile) della corrispondenza delle movimentazioni intervenute con riferimento all'esercizio ricompreso nell'ambito del conto giudiziale. In tal senso si è espressa la Sezione giurisdizionale della Calabria della Corte dei conti (sentenza n. 128/2010) «in base ai principi contabilistici di portata generale risalenti all'art. 618 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - Regolamento per la contabilità generale dello Stato — la parifica si concretizza nella dichiarazione di concordanza tra le partite di conto dell'agente contabile e le scritture dell'amministrazione di appartenenza e, nel caso di discordanza, essa si deve tradurre nell'analitica esposizione delle ragioni della mancata concordanza».

In caso di trasmissione alla Corte dei conti dei conti giudiziali senza la parifica la magistratura contabile provvede normalmente a interrompere l'iter di disamina, richiedendone l'apposizione non essendo di per sé i conti procedibili.

Si presenta, in proposito, rilevante la sentenza n. 22/2016/QM delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in base alla quale «in ogni caso deve essere richiamato l'obbligo di "parifica" da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, dovendosi altresì sottolineare la necessità che i Comuni individuino, all'interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile, potendo l'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare ingresso a responsabilità amministrativa».

Qualora, poi, l'amministrazione destinataria non intenda procedere alla parifica, il giudizio di conto mantiene la sua improcedibilità, come chiarito dalla pronuncia n. 465/2019 della Sezione giurisdizionale del Piemonte della Corte dei conti secondo cui «in presenza di un comportamento pervicacemente inerte dell'Amministrazione e della struttura di controllo interno all'Amministrazione, non residua alcuno spazio per la verifica giudiziale da parte della Sezione che, in presenza di una siffatta situazione, non può rendere alcuna pronuncia sui conti prodotti, né si ritiene possibile, alla luce della nuova disciplina (art. 145 comma terzo CGC) la nomina di un commissario ad acta che provveda alla parificazione d'ufficio». Consequenzialmente, «deve essere dichiarata l'improcedibilità … del giudizio in epigrafe, con conseguente restituzione degli atti all'ente locale interessato e trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali iniziative di competenza».

Peraltro, per garantire la necessaria separatezza ed evitare la possibile formazione di conflitti di interesse, è stabilito (Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Liguria, sentenza n. 38/2016) che la parifica non può essere rilasciata dallo stesso soggetto che, in quanto agente contabile, ha predisposto il conto giudiziale, dovendosi - pertanto - individuare e selezionare un soggetto diverso.

É stato, infine, chiarito che tale deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o su altri elementi di cui quest'ultima è in possesso, con la conseguenza che tale adempimento non può ritenersi correttamente svolto se effettuato su fonti rivenienti esclusivamente dallo stesso agente contabile (sezione giurisdizionale Sicilia n. 432/2020).

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