I temi di NT+L'ufficio del personale

Conto annuale 2020, commissione di concorso, mobilità e impugnazione della selezione

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna

Relazione al conto annuale 2020: la Ragioneria generale dello Stato fa chiarezza
Sono particolarmente interessanti alcune Faq relative alla relazione al conto annuale la cui scadenza è stata posticipata al 18 giugno. Sul sito web della Ragioneria generale dello Stato, si trovano le seguenti questioni:
1. Nel Comune non sono presenti scuole dell'infanzia ma soltanto asili nido, pertanto, le attività e le ore di lavoro dei dipendenti, lì assegnati, vengono comunicate nell'Area d'intervento «Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido». A partire dalla presente rilevazione, in T20 nell'Area d'intervento «Scuola dell'infanzia» è stato aggiunto il nuovo prodotto «numero dipendenti comunali presso asili nido», ma provando a inserire il numero dei dipendenti senza aver prima valorizzato in T18 l'Area d'intervento «Scuola dell'infanzia» il sistema evidenzia la squadratura n. 2 (SQ2), che non permette la certificazione della rilevazione. Come può essere risolto il problema?
Per i Comuni nei quali sono presenti soltanto gli asili nido e non sono presenti, invece, le scuole dell'infanzia, gli stessi rileveranno comunque le attività e le ore relative alla gestione degli asili nido nell'Area d'Intervento «Scuola dell'infanzia» in T18 e in T19, così facendo sarà poi possibile valorizzare in T20 il Prodotto «numero dipendenti comunali presso asili nido» senza incorrere nella SQ2. Infine, sarà necessario utilizzare il Campo Note di T18 per indicare un sintetico chiarimento al riguardo.
2. Nel numero degli interventi eseguiti a seguito di calamità naturali è possibile inserire quelli effettuati per Covid-19?
No. Il prodotto fa riferimento a limitati e specifici eventi calamitosi, quali ad esempio eventi sismici, maremoti, esondazioni, incendi, alluvioni. Mentre, è possibile valorizzare in T19 all'interno dell'Area di intervento «Servizi di protezione civile» tutte le ore di lavoro ordinario e straordinario svolte dai dipendenti comunali e dagli agenti di polizia locale in funzione di protezione civile per fronteggiare ogni possibile situazione causata dal Covid-19.

Composizione della commissione di concorso
«È onere del ricorrente dimostrare quale efficienza causale l'asserita illegittima composizione della commissione avrebbe determinato, in concreto, sul voto a lui attribuito e che la doglianza di errata composizione della commissione giudicatrice non può sempre comportare l'automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma questo azzeramento "ex tunc" del concorso può verificarsi soltanto se ricorrono vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata; mentre, quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico "vulnus" sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla commissione, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato, i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell'errata e illegittima composizione della commissione avrebbe inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso (Tar Lazio, n. 3966/2021)». È quanto ha chiarito il Tar Lazio nella sentenza n. 323/2021.

Revoca della procedura di mobilità seguita da concorso pubblico
Il Tar Liguria, con la sentenza n. 432/2021, ha annullato, per vizio di legittimità (sviamento dell'azione amministrativa), la revoca di una procedura di mobilità volontaria e un successivo concorso indetto per il medesimo profilo professionale e ha dichiarato il diritto all'assegnazione del posto in favore del ricorrente, vincitore della procedura di mobilità.
L'amministrazione, dopo aver espletato con esito favorevole una procedura di mobilità, ne ha disposto la revoca per dichiarate esigenze organizzative, ma a distanza di breve tempo (sei mesi) ha bandito un concorso pubblico per la copertura di un posto perfettamente sovrapponibile a quello oggetto di mobilità.
Il tutto è avvenuto nel contesto del medesimo piano dei fabbisogni, peraltro non modificato dall'amministrazione e senza che questa abbia addotto, negli atti, delle stringenti ragioni a giustificazione della repentina inversione di tendenza.

Impugnazione di atti di concorso
È particolarmente interessante e chiara la sentenza del Tar Puglia, n. 738/2021, dalla quale si evincono i seguenti elementi chiave in caso di impugnazione degli atti di concorso:
• è legittimo l'operato di un'amministrazione che prima bandisce un concorso per assunzioni a tempo determinato e, successivamente a distanza di un mese, ne bandisce un altro per assunzioni a tempo indeterminato, entrambe per lo stesso profilo professionale (agente di polizia municipale), in quanto gli oggetti sono diversi per tipologia contrattuale e le logiche sono differenti, la prima ispirata a far fronte ad esigenze temporanee e la seconda ad una visione di organico di lungo termine;
• se non provato il vantaggio per alcuni candidati, è legittima la parziale identità di quesiti previsti nella preselezione di entrambe le procedure;
• nella prova orale può essere predisposto un numero di domande anche inferiore rispetto agli ammessi ai colloqui;
• l'indicazione di cognomi immaginari, di vie o di dizioni del tipo «tal dei tali» inserita negli elaborati della prova scritta non è di per sé sufficiente a provare la violazione del principio dell'anonimato, non essendo rivelatrice dell'intenzionalità del candidato di farsi riconoscere, rientrando piuttosto nel novero di quelle che possono essere normalmente usate nei compiti scritti;
• il fatto che il segretario comunale sia anche il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza non gli impedisce la legittima presidenza della commissione di concorso.