Fisco e contabilità

Contrattazione decentrata, incentivi tributari e limiti indebitamento: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Contrattazione tardiva
La Sezione regionale della Lombardia in più sedi si è pronunciata in senso negativo rispetto alla sottoscrizione tardiva della contrattazione decentrata, stigmatizzando la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, e affermando che, in assenza di sottoscrizione dell’accordo decentrato entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza, l’Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti. Più precisamente, la Sezione ha ritenuto «che non risulti ammissibile una contrattazione “in sanatoria” nell’anno successivo» e che «quindi, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno, impedisce l’erogazione del salario accessorio, a eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive». Questa statuizione - che parte dal presupposto per cui la contrattazione deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio – è coerente con il basilare principio di programmazione tanto degli obiettivi dell’ente quanto dell’utilizzo delle risorse finanziarie.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 189/2024

Incentivo tributario e termini approvazione del rendiconto
Dalla lettura della disposizione di riferimento (articolo 1, comma 1091, legge 145/2018), appare evidente l’intento del legislatore di consentire che l’effetto premiante si produca solo con riferimento a quegli enti che, virtuosamente, procedano all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal Tuel. La Sezione non può che attenersi all’inequivocabile formulazione letterale della norma, con una conclusione coerente con quanto affermato dalla sezione delle Autonomie della Corte dei conti che, con deliberazione n. 19/2021/QMIG, ha ampliato la portata applicativa della norma in esame. In dettaglio, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che la locuzione «entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267» contenuta nell’articolo 1, comma 1091, legge 145/2018, si riferisce anche – ove esistente – al diverso termine eventualmente prorogato dal legislatore per l’approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto. Tenuto conto che il legislatore non ha introdotto alcuna deroga per le tempistiche di approvazione del rendiconto 2023, l’interpretazione estensiva enucleata dalla sezione delle Autonomie non risulta applicabile alla fattispecie oggetto di parere.
Sezione regionale di controllo della Liguria - Parere n. 173/2024

Superamento limiti indebitamento
Il rapporto tra debiti di finanziamento ed entrate correnti esprime la potenziale capacità dell’ente locale di far fronte, con risorse correnti, alla copertura dell’ammontare complessivo del proprio indebitamento. La particolare attenzione riservata dal legislatore alla sostenibilità del debito degli enti territoriali, volta a impedire agli stessi di impegnarsi alla restituzione di importi cui non siano in grado di far fronte e, al contempo, a porre un freno all’incremento di spesa pubblica derivante dall’indebitamento, è attestata anche dalla previsione per i bilanci locali di specifici parametri di deficitarietà, relativi all’incidenza delle spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (n. 1) e alla sostenibilità dei debiti finanziari (n. 4), nonché dalle previsioni contenute nei principi contabili applicati. Onde migliorare la propria capacità di sostenere il debito l’ente dovrà intervenire sulle due variabili considerate ai fini del calcolo della percentuale del 10 percento: sugli accertamenti delle entrate tributarie, extra tributarie e sull’ammontare degli interessi. A quest’ultimo riguardo, andrà valutata la possibilità di procedere alla rinegoziazione delle passività esistenti in presenza di condizioni di rifinanziamento che ne consentano una riduzione del valore finanziario.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 183/2024

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