Personale

Contratto, ridotta la pausa minima obbligatoria in caso di orario di lavoro superiore a 6 ore consecutive

Recupero dei ritardi accumulati con il ricorso alla flessibilità entro i 2 mesi successivi

di Arturo Bianco

La riduzione della pausa minima obbligatoria nel caso di orario di lavoro di durata superiore a 6 ore consecutive da 30 a 10 minuti, l'inclusione nell'orario di lavoro del tempo necessario per lo spostamento per ragioni di servizio da una sede a un'altra dello stesso ente, il recupero dei ritardi accumulati con il ricorso alla flessibilità entro i 2 mesi successivi e non più entro lo stesso o, al più, entro il mese successivo. Sono queste le principali novità dettate dal contratto 16 novembre 2022 in tema di orario di lavoro. Si deve aggiungere la conferma in modo esplicito e formale che al personale turnista si può applicare una riduzione fino a 35 ore settimanali.

L'impianto dei precedenti contratti viene confermato, a partire dalla previsione per cui di norma la prestazione va svolta in 5 giorni settimanali, ma l'ente per giustificate esigenze organizzative può articolarla, anche per singole attività, su 6 giorni settimanali. Rimane inoltre confermato che la relazione sindacale sulla articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro è la informazione preventiva e l'eventuale confronto. Rimane confermato il vincolo di almeno 11 ore consecutive di riposo giornaliero, nonché quello di 1 giorno settimanale di riposo.

Viene ridotta a 10 minuti la durata obbligatoria della pausa in caso di orario superiore a 6 ore consecutive, vincolo che ricordiamo essere peraltro quello minimo fissato dal Dlgs 66/2003 in recepimento delle previsioni comunitarie. Il contratto 21 maggio 2018 aveva introdotto il vincolo della durata minima di 30 minuti di tale pausa. Questa pausa è assorbita da quella per la fruizione del buono pasto. Il vincolo della pausa opera, a giudizio dell'Aran, anche nel caso di lavoro straordinario, di recupero di debiti orari etc. Ovviamente il suo rispetto deve risultare da una specifica timbratura.

Viene inoltre stabilito che il tempo necessario per lo spostamento da una sede all'altra per ragioni di servizio deve essere incluso all'interno dell'orario di lavoro. La nuova regola si estende sia al tempo di andata che a quello di ritorno e presuppone l'autorizzazione da parte del dirigente competente.

Si conferma che la flessibilità dell'orario di lavoro può essere prevista per tutti i dipendenti sia in entrata sia in uscita e che essa, per parere consolidato dell'Aran, non è compatibile con la turnazione. Può inoltre essere prevista in misura più ampia per i e le dipendenti che usufruiscono delle tutele per la maternità e la paternità di cui al Dlgs 51/2001, per coloro che assistono congiunti disabili ai sensi delle previsioni dettate dalla legge 104/1992, che sono inseriti in programmi terapeutici, che hanno una situazione di necessità connessa alla frequenza da parte dei figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie e/o che svolgono attività di volontariato.

La materia è oggetto di contrattazione decentrata integrativa, per i criteri.

Si dispone l'ampliamento dell'arco temporale entro cui effettuare i recuperi degli eventuali debiti orari maturati nella utilizzazione di questo istituto. Per il contratto 21 maggio 2018 essi dovevano essere recuperati entro lo stesso mese di maturazione. In via interpretativa l'Aran, con il parere CFL 35, ha chiarito che si può andare al recupero nel mese successivo nel caso di impossibilità oggettiva. Sulla base del nuovo contratto l'arco temporale viene portato ai 2 mesi successivi dalla maturazione, quindi un periodo significativamente più lungo rispetto a quelli previsto dal precedente contratto.

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