Fisco e contabilità

Controllate, debiti fuori bilancio ed entrate: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Compenso amministratori società controllate

Il calcolo del tetto di spesa, determinato basandosi sul combinato disposto degli articoli 11, comma 7, del Tusp e 4, comma 4, secondo periodo, del Dl 95/2012 corrispondente all’80% del costo 2013 deve essere effettuato al lordo degli oneri previdenziali a carico della società. Fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di «euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico», ai fini della definizione dei compensi dell’organo amministrativo rilevano le seguenti componenti: a) i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; b) gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; c) gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell’erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Sia il limite di spesa di riferimento, sia il costo da sostenere annualmente per l’organo amministrativo devono essere considerati in modo complessivo, come un unico saldo composto da diverse sotto voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali, eccetera).

Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 62/2024

Tempestività riconoscimento debiti fuori bilancio

Il mancato tempestivo riconoscimento di debiti fuori bilancio entro l’esercizio in cui l’ente ne è venuto formalmente a conoscenza (coincidente con la data in cui la sentenza viene notificata o comunque comunicata all’ente), comporta che la relativa spesa venga impegnata non già nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile (anno di deposito della sentenza immediatamente esecutiva o, più verosimilmente, della sua notifica/comunicazione), bensì nell’esercizio in cui viene, tardivamente, riconosciuto il debito stesso. Ciò comporta, in presenza di oneri non registrati contabilmente nell’esercizio di emersione del debito, neppure in termini di accantonamento del rischio, una non corretta e inveritiera rappresentazione della massa passiva del bilancio e, quindi, a cascata, della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

Sezione regionale di controllo della Basilicata - Deliberazione n. 52/2024

Attendibilità entrate

Le poste di entrata iscritte nel bilancio di previsione devono essere, prima di tutto, formulate seguendo il principio della prudenza, nel senso che, in fase di programmazione, devono trovare espressione soltanto le componenti che, ragionevolmente, saranno disponibili nell’anno di riferimento. In fase consuntiva, il rispetto del principio richiede che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate (ad esempio con idonei stanziamenti nei fondi passività potenziali). In altre parole, il principio della prudenza rappresenta un elemento fondamentale del processo di formazione delle valutazioni inserite nei documenti contabili del sistema di bilancio, poiché gli eventuali eccessi possono pregiudicare una corretta e veritiera rappresentazione delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e, quindi, rendere il sistema di bilancio inattendibile. In osservanza del principio di attendibilità delle previsioni, tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, come anche da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse, al fine di rendere attendibili i documenti predisposti.

Sezione regionale di controllo del Trentino Alto-Adige - Deliberazione n. 50/2024

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