Controlli sulla contrattazione integrativa, il ruolo dell’organo di revisione
L’articolo 40-bis del Dlgs 165/2001 prevede e descrive il ruolo e le responsabilità dell’organo di revisione nella certificazione della contrattazione collettiva integrativa e della gestione del fondo per le risorse decentrate.
Compito dell’organo di revisione è certificare in primis la corretta costituzione del fondo per le risorse decentrate e poi successivamente l’ipotesi di contratto decentrato integrativo al fine di verificare la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con le norme di legge, specialmente quelle che riguardano i trattamenti accessori. In pratica occorre assicurare che la quantificazione del fondo per il trattamento accessorio sia corretta e che i costi derivanti dalla contrattazione siano completamente coperti in bilancio.
Buona norma sarebbe quella di costituire il fondo e avviare la contrattazione decentrata entro il mese di aprile, compatibilmente con l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il nuovo contratto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 al comma 4 dell’articolo 8 prevede che «al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento…» con la possibilità di dare corso in via provvisoria alla deliberazione unilaterale in luogo del contratto decentrato. Seguendo, infatti, le indicazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti del Veneto (Deliberazione n. 257/2024) «l’Amministrazione dovrebbe, senza alcun esito, provvedere unilateralmente, seppur magari solo in via provvisoria, all’adozione dell’atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 165/2001. … Il protrarsi delle trattative determina un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa».
La seconda fase prevede la certificazione dell’ipotesi di contratto, che corredato dalla relazione illustrativa e tecnica, deve essere trasmesso ai revisori entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In assenza di rilievi, entro quindici giorni, l’organo di governo dell’ente può autorizzare la sottoscrizione del contratto. La certificazione da parte dell’organo di revisione deve avvenire prima della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo, poiché non è possibile effettuare un controllo ex post su contratti già sottoscritti e applicati. Inoltre, l’organo di revisione deve garantire che le clausole contrattuali siano conformi alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e alle leggi che disciplinano tali materie. È fondamentale che le pubbliche amministrazioni non sottoscrivano contratti integrativi che siano in contrasto con i vincoli previsti dai contratti nazionali, o che trattino materie non delegate al livello decentrato, o che generino oneri non previsti negli strumenti di programmazione.
Cosa succede, però, se il contratto integrativo viene stipulato oltre il 31 dicembre, nell’ipotesi in cui il fondo per le risorse decentrate è stato costituito e certificato dai revisori dei conti in corso d’anno. L’argomento riguarda l’applicazione dei principi contabili delineati nel punto 5.2 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 con i possibili effetti di una contrattazione tardiva sulla erogabilità del salario accessorio al personale dipendente, in particolare nel contesto delle risorse destinate alla produttività.
Relazione sul chiarimento della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti
Nell’adunanza dell’11 novembre 2024, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (Deliberazione n. 20/2024) ha offerto un chiarimento fondamentale in merito a tale questione che ha suscitato un lungo e complesso contrasto interpretativo tra le Sezioni regionali della Corte dei conti. Questa pronuncia ha il merito di fornire una guida chiara e definitiva in relazione a due interrogativi principali posti dalle amministrazioni locali circa l’efficacia e la gestione delle risorse destinate alla produttività quando il contratto decentrato integrativo venga stipulato oltre la fine dell’esercizio.
Contesto e problema giuridico
La questione nasce dalla difficoltà nell’interpretazione delle disposizioni relative alla contrattazione integrativa e all’applicazione dei principi contabili. Le amministrazioni locali si trovano frequentemente a dover stipulare contratti decentrati integrativi per definire l’assegnazione delle risorse variabili del fondo per la produttività, ma la tardiva sottoscrizione di tali contratti, spesso oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, solleva il problema di come trattare le risorse accantonate e certificare gli impegni di spesa.
I due quesiti principali che sono stati sottoposti all’esame della Corte dei conti riguardano, rispettivamente:
Il chiarimento della Corte dei conti
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione, ha enunciato il seguente principio di diritto:
Queste precisazioni sono di grande rilevanza, poiché chiariscono che il mancato accordo annuale non pregiudica la possibilità di utilizzare le risorse già accantonate e certificate, purché siano state correttamente registrate e destinate a tal fine, con l’impegno di spesa che può essere assunto anche durante l’esercizio provvisorio.
Implicazioni e conclusioni
La deliberazione n. 20/2024 della Corte dei conti rappresenta un punto di riferimento fondamentale per gli enti locali, poiché risolve una questione complessa che coinvolge sia la gestione delle risorse finanziarie che la corretta applicazione dei principi contabili previsti dal Dlgs 118/2011. Il chiarimento offerto elimina ogni dubbio interpretativo in merito alla possibilità di utilizzare il fondo per la produttività anche in assenza di una sottoscrizione tempestiva del contratto integrativo, a condizione che le risorse siano regolarmente costituite e certificate dai revisori dei conti.
Inoltre, la decisione ribadisce l’importanza di una corretta pianificazione finanziaria che permetta alle amministrazioni di far fronte agli impegni assunti, anche in presenza di ritardi nella contrattazione. Il principio sancito favorisce una maggiore certezza giuridica per le amministrazioni e per i dipendenti, contribuendo a evitare conflitti e ritardi nell’erogazione dei salari accessori.
Questo chiarimento contribuisce in maniera significativa a migliorare la gestione delle risorse pubbliche, consolidando la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 118/2011 e garantendo una più efficiente applicazione dei principi contabili in materia di risorse destinate alla produttività e allo sviluppo delle risorse umane.
(*) Dottore commercialista e revisore legale ODCEC di Cassino – Ancrel Lazio
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