I temi di NT+L'ufficio del personale

Controlli, progressioni verticali, incarichi extra Pa e graduatorie educatori

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Controllo della prestazione lavorativa

Deve essere considerato illegittimo il controllo del lavoratore, effettuato da un’agenzia investigativa su indicazione del datore di lavoro, nel caso l’accertamento riguardi l’adempimento o l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, in quanto in violazione delle garanzie procedimentali previste dall’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Al contrario, può ritenersi legittimo e giustificato - pur senza sconfinare in una attività di vigilanza dell’attività lavorativa - il controllo finalizzato all’accertamento di atti illeciti del lavoratore, non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale.
È quanto si rinviene nell’ordinanza n. 17004 del 20 giugno 2024 della Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro.

Criteri delle progressioni verticali

Il Consiglio di Stato – sezione quinta – con sentenza n. 6311 del 15 luglio 2024 ha precisato quanto segue in materia di progressioni tra le aree. «I criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove possono essere legittimamente non solo richiamati e integrati dalla commissione di esame nel corso della prima riunione (se già predeterminati con l’atto di indizione del concorso), ma anche (se detta commissione non abbia specificato i predetti criteri e modalità di valutazione nella prima riunione) determinati successivamente ad essa, purché prima dell’inizio dell’effettiva valutazione dei titoli, non rilevando in senso contrario che l’attività di determinazione dei criteri e quella di valutazione dei titoli si svolgano nella medesima seduta, sempreché la prima preceda la seconda».

Incompatibilità tra pubblico impiego e carica di amministratore in società con scopo di lucro 

La Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Sardegna, con sentenza n. 130/2024, ha affermato che in materia di incompatibilità, (articolo 60 del Dpr 3/1957), «l’assenza di funzioni gestorie può essere riferita alle sole posizioni che, nell’ambito societario, non possano sostanziarsi nel compimento di attività di siffatta natura, quali quelle di socio, per le quali soltanto potrebbero ritenersi non ricorrenti gli impedimenti in discussione».
Peraltro, a parere della Sezione, è ininfluente che l’appartenenza all’organo di governance della società si fosse tradotta o meno nell’esercizio in concreto di attività, non potendo per altro essere rimessa all’amministrazione la verifica di questo elemento di fatto. La norma in commento pone, infatti, un divieto tout court in capo al dipendente pubblico di assumere cariche in società aventi scopo di lucro, a maggior ragione nel caso, come quello in esame, in cui siano retribuite, senza che dagli atti emerga una limitazione dei poteri di amministrazione.

Scuola dell’infanzia: requisiti del personale educativo ed ausiliario

In data 8 agosto 2024, sul sito del dipartimento della Funzione Pubblica, è stato pubblicato il seguente comunicato:
«Non cambiano i requisiti per l’esercizio della professione di educatore scolastico dell’infanzia. Lo precisa una nota dei ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione, Carlo Nordio e Paolo Zangrillo, in merito alle richieste di chiarimento che stanno giungendo in vista della ripresa delle attività educative e scolastiche per l’infanzia per il prossimo mese di settembre. I Comuni potranno dunque continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti del personale educativo e ausiliario, anche in deroga al possesso del titolo di studio come previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge n.19 del 2024. Un intervento normativo, fortemente voluto dal governo, per garantire la continuità lavorativa di chi oggi è occupato come supplente nei nidi e nelle scuole dell’infanzia degli enti locali di tutta Italia, nonché per gestire la fase transitoria rispetto alle qualifiche e ai titoli professionali del personale dedicato ai bambini tra 0 e 6 anni, determinato dal contratto nazionale di lavoro per l’accesso ai concorsi. Nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla suddetta norma, dunque, non sussistono condizioni ostative al regolare svolgimento da parte delle amministrazioni competenti delle attività necessarie all’avvio del prossimo anno scolastico».