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Controllo incrociato del revisore su affidamenti di certi servizi a enti del terzo settore e Codice degli appalti

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di Maria Carla Manca (*) - Rubrica a cura di Ancrel

L'attenzione dell'organo di revisione, poggia sull'analisi del quadro giuridico normativo su alcuni articoli della normativa degli enti del terzo settori, oggi rubricato nel "Codice del terzo settore" Dlgs 117/2017, correlandolo alla conversione nella legge 120/2020 del Dl Semplificazioni 76/2020. Di fatto si evidenzia l'introduzione di un coordinamento tra i due codici.

Gli articoli di riferimento al codice del terzo settore
Il titolo VII del Cts agli articoli 55, 56 e 57 rubricati rispettivamente nel «Coinvolgimento degli enti del terzo settore» attraverso forme di co-progettazione e accreditamento, «Convenzioni» con le quali le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore e «Servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza».

Il collegamento al Ccp - Dl Semplificazioni
Gli articoli di riferimento sulla modifica al Codice sugli appalti - Dl Semplificazioni convertito nella legge 120/2020, fanno riferimento all'articolo 30 comma 8 «Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni», l'articolo 59 comma 1 sulla «scelta delle procedure e oggetto del contratto» e l'articolo 140 comma 1 «Norme applicabili ai servizi sociali».

Il controllo incrociato da parte dell'organo di revisione sugli affidamenti di determinati servizi
L'organo di revisione, nella correlazione del quadro giuridico summenzionato, rilevata la specificità delle normativa degli enti del terzo settore con il Ccp, pone l'attenzione sugli «Affidamenti agli enti del terzo settore su determinati servizi».
In prima analisi è importante sottolineare la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 che introduce il concetto di «Amministrazione condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato. I tre elementi cardine quali la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato», si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico e il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall'articolo 55 del Codice del terzo settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
L'Amministrazione deve valutare quando sia maggiormente opportuno ed efficace coinvolgere gli enti del terzo settore nella «progettazione» ed «erogazione di determinati servizi» in un'ottica di amministrazione condivisa.

I punti fondamentali su cui si rende necessaria l'analisi da parte della amministrazione:
• verificare se risulta necessario il coinvolgimento del privato sociale nella preliminare analisi del fabbisogno per individuare il contenuto prestazionale dell'attività da svolgere;
• l'amministrazione deve optare per l'una o l'altra modalità di affidamento sulla base dei presupposti e considerazioni di ordine giuridico ma anche politico;
• il Codice del terzo settore si inserisce nell'ambito dell'ordinamento eurocomunitario in quanto espressione di principio di «sussidarietà orizzontale», riferimento anche al nostro ordinamento articolo 118 della Costituzione;
• le stesse Direttive europee prevedono inoltre la possibilità per gli Stati membri di individuare strumenti diversi rispetto a quelli propri degli appalti per affidare determinati servizi di interesse economico generale , vedi articolo 1 comma 4 della Direttiva Ue n. 24/2014, recepita nel Ccp Dlgs 50/2016;
• attraverso la partecipazione del privato sociale, le amministrazioni riescono a perseguire in maniera più efficace gli interessi di ordine generale dei quali sono portatori anche gli enti del terzo settore «comunanza/obiettivi» che permette di sviluppare un'amministrazione condivisa tra pubblica amministrazione e terzo settore
• il fattore comune da parte del pubblico e del privato, di conoscenze e risorse anche economiche, come nell'istituto della co-progettazione, l'amministrazione cerca uno o più partner per progettare, sviluppare e perseguire in maniera «condivisa» un obiettivo di «interesse generale che accomuna le parti»;
• la legittimità degli istituti della co-progettazione e della co-programmazione, come misure di integrazione tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore, continuano a interfacciarsi nelle attività di interesse generale, divenendo condivisione delle politiche sociali sui territori in cui l'ente locale è attore nella programmazione.

Il distinguo delle forme di coinvolgimento del terzo settore con i contratti d'appalto
Le forme di coinvolgimento del terzo settore in forma di collaborazione e compartecipazione «parte pubblica» e «parte privata», si distinguono dal contratto d'appalto, in quanto non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata. Gli enti del terzo settore diventano agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali.
Nel caso in cui s'intende procedere all'affidamento dei servizi mediante esternalizzazione e non riconoscimento di un corrispettivo, si applica la disciplina in materia di contratti pubblici Dlgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

La chech-list del revisore
• verifica delle convenzioni agli enti del terzo settore su determinati servizi, così come disciplinativi dalla normativa;
• verifica della parte concernente esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
• verifica sull'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione, che sia redatta nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice del terzo settore articolo 56 rubricato «Convenzioni»;
• verifica del coordinamento del Ccp al Cts in relazione alla modifica dell'articolo 30 comma 8 «Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni», articolo 59 comma 1 «Scelta delle procedure oggetto del contratto» e articolo 140 comma 1 «Norme applicabili ai servizi sociali».
Alla luce di quanto rappresentato, Ancrel consiglia di rappresentare all'ente la necessità di un regolamento che sia in linea con le norme del Codice del terzo settore e del Codice degli appalti.

(*) Presidente Ancrel Oristano

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

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CORSO: LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI
23 novembre 2020 - ore 08.30/13.30 e 24 novembre 2020 - ore 14.30/19.30 Grand hotel Mattei – Via Mattei, 25 Ravenna
Lunedì 23 novembre 2020 – Ore 8.30/13.30 con test finale di valutazione
Relatore: Dott. Marco Castellani - Presidente Ancrel Nazionale - Dottore Commercialista
Martedì 24 novembre 2020 – Ore 14.30/19.30 con test finale di valutazione
Relatore: Dott. Andrea Pellegrino - Esperto in tematiche relative al personale degli Enti locali. Modalità di ISCRIZIONE – Fino ad esaurimento dei posti disponibili – o DISDETTA entro il 20 novembre 2020: L'iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione "FPC – Iscrizione Eventi Formativi". Si ricorda che, la partecipazione al Convegno comporta il riconoscimento di n.1 Credito Formativo ogni ora solamente per coloro che avranno effettuato l'iscrizione tramite il portale internet. Il corso è GRATUITO per gli iscritti ANCREL ROMAGNA e ODCEC RAVENNA
per le modalità ed i costi di iscrizione scarica la locandina.