Copertura del maggior disavanzo da Fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione
La legge 8/2020, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 162/2019, ha inserito l'articolo 39-quater (Disavanzo degli enti locali). Questa norma, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, ha previsto che l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 118/2011, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di questa deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
Il comma 1 dell'articolo 39-quater, Dl 162/2019, ha specificato che «l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019 … può essere ripianato in non più di quindici annualità». È del tutto evidente che la norma agevolativa si applica agli enti che chiudono il rendiconto 2019 con un risultato di amministrazione negativo o con un importo della parte disponibile del risultato di amministrazione (lettera E) negativo. Non tutto l'importo del disavanzo di amministrazione può usufruire del beneficio ma solamente la parte di disavanzo che deriva dalla diversa modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità) Fcde nel rendiconto 2019 (metodo ordinario) rispetto al rendiconto 2018 (metodo semplificato).
Apparentemente la norma dà una boccata di ossigeno per salvare i bilanci comunali anche se nella relazione tecnica sulla legge di conversione al decreto Milleproroghe, il ministero dell'Economia ha giudicato la disposizione in contrasto con l'orientamento della Consulta, che ha già avuto modo di evidenziare l'incostituzionalità di soluzioni normative che prevedono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi, ben oltre il ciclo del bilancio con conseguenze negative in termini di equità intergenerazionale.
Ad ogni modo ad oggi la norma è pienamente legittima e applicabile come segue.
Il dato di partenza è rappresentato dal Fcde accantonato nel rendiconto della gestione 2018.
Il secondo dato necessario per la determinazione della quota di disavanzo «agevolabile» è costituito dall'accantonamento a Fcde iscritto nel bilancio di previsione 2019-2021 - Esercizio finanziario 2019 depurato dell'importo del Fcde utilizzato per eventuali residui attivi stralciati o cancellati dal rendiconto della gestione con il riaccertamento ordinario dei residui 2019.
Il comma 3 dell'articolo 39-quater, del Dl 162/2019, ha fornito, infine, una indicazione delle risorse che possono essere utilizzate per il ripiano della quota di disavanzo. In particolare, possono essere utilizzate: le economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 118/2011, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
È, dunque, possibile utilizzare economie di spesa riducendo gli stanziamenti di spesa per destinare le riduzioni al finanziamento del disavanzo a decorrere dall'annualità 2021 così come prescritto dalla norma sopra richiamata. Il problema della copertura sembrerebbe traslato dal legislatore al 2021. Purtroppo i bilanci comunali hanno valenza triennale autorizzatoria pertanto il problema deve essere affrontato nel corrente bilancio di previsione sulle annualità 2021 e 2022 e nel Dup anche per le annualità successive.
Gli Enti che hanno aderito alla rinegoziazione di mutui di Cassa Depositi e Prestiti possono trovare nelle riduzioni di spesa conseguenti copertura per ripiano parziale e/o totale del maggior disavanzo. Queste risorse, tuttavia, potranno essere utilizzate fino all'esercizio 2023, in quanto l'articolo 7, comma 2, del Dl 78/2015, come modificato dall'articolo 57, comma 1-quater, del Dl 124/2019, ha previsto che è possibile utilizzare solo fino al 2023, le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui senza vincolo di destinazione.
Dal 2024, infatti, le economie derivanti dai minori pagamenti annui delle quote di capitale dei mutui dovranno essere destinate alla copertura delle spese d investimento o alla riduzione del debito in essere.
Dunque, dall'esercizio 2024, l'ente dovrà procede a trovare un ulteriore modalità di finanziamento certamente non facilmente prevedibile e praticabile vista la rigidità dei bilanci. Sarà inoltre, indispensabile spingere le attività di riscossione delle entrate per consentire di abbassare l'entità del fondo crediti di dubbia esigibilità e potenziare in tempi brevi il personale degli Uffici tributi onde consentire di accelerare le attività di controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie comunali. Il tutto ovviamente dovrà fare i conti con i danni al tessuto socio economico determinati dalla pandemia Covid-19 i cui riflessi non saranno di certo a breve e medio termine.
(*) Dirigente settore gestione economia del Comune di Benevento
(**) Servizio finanziario Comune di San Giuseppe Vesuviano