Coronavirus - Inps, il congedo Covid-19 può coprire le assenze dal 5 marzo
Arrivano dall'Inps i chiarimenti sulle modalità di richiesta e di fruizione del congedo Covid-19 disciplinate dagli articoli 23 e 25 del decreto «Cura Italia». Il messaggio n. 1621 del 15 aprile è ricco di istruzioni che sciolgono dubbi e perplessità in tema di compatibilità, cumulabilità, computo e condizioni che legittimano la fruizione del congedo istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi scolastici ed educativi.
Computo congedo (conversione ferie e permessi)
L'istruzione relativa al computo dei giorni di congedo è del tutto peculiare e diametralmente opposta alla logica ordinaria della cronologia degli eventi che ogni permesso o congedo debba rispettare. La conversione di un'assenza già effettuata diviene legittima in relazione a una previsione di legge per quanto riguarda il congedo parentale, e viene ora suggerita dall'Inps in relazione ad altri permessi e ferie. Si tratta di una sorta di giustificazione postuma che viene legittimata dall'istituto previdenziale in relazione alle assenze dall'attività lavorativa riconducibili a permesso o a ferie, intervenute a partire dal 5 marzo e fino alla data di riapertura delle scuole. In aggiunta alla conversione del congedo parentale fruito dal 5 marzo nel congedo Covid-19, che il datore di lavoro deve operare in base all'articolo 23, comma 2, del Dl 18/2020, si aggiunge una ulteriore possibilità esercitabile dai lavoratori, a condizione che ne facciano domanda.
In pratica i lavoratori possono presentare domanda di congedo Covid-19 riferita ai periodi pregressi e chiedere la sostituzione del giustificativo di assenza utilizzato, a partire dal 5 marzo. In questo modo «recuperando» ferie e permessi goduti.
Il messaggio non fa infine alcuna menzione specifica circa il corretto computo dei sabati e delle domeniche qualora accavallassero un periodo di assenza, tuttavia, precisa che la modalità frazionata del congedo segue regole e modalità del congedo parentale.
Cumulabilità
L'Inps chiarisce che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi ma non negli stessi giorni e nel limite complessivo di 15 giorni per nucleo familiare. Questo significa che il numero dei giorni di congedo rimane sempre di 15, a prescindere dal numero dei figli presenti nel nucleo familiare. La tutela si fa ancora più ampia per i figli disabili, per pretendersi cura dei quali, possono aggiungersi nello stesso mese, non soltanto i 12 giorni concessi dall'articolo 24 del Dl 18/2020, ma anche il prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario secondo l'articolo 42 del Dlgs 151/2001.
Genitori separati
Trovano risposta le situazioni legate ai genitori separati o divorziati. Ciò che deve guidare è la composizione del nucleo familiare inteso come componenti la famiglia anagrafica del genitore che richiede il congedo. La famiglia anagrafica è l'insieme delle persone coabitanti e aventi dimora abituale nella stessa abitazione, ragion per cui, deve desumersi che facciano parte dello stesso nucleo familiare i coniugi separati o divorziati che risiedono nella stessa abitazione. In questo caso entrambi i genitori, pur divorziati, hanno diritto a chiedere, alternativamente, il congedo, purché conviventi.
Il congedo non spetta invece a uno dei due genitori, qualora vi siano due residenze distinte oppure sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori aduno solo dei genitori.
Condizioni legittimanti
Il messaggio chiarisce che il congedo può essere goduto da un genitore qualora l'altro sia in malattia, condizione che impedisce di prendersi cura del figlio, così come è legittimato a goderne se l'altro genitore è in lavoro agile in quanto occupato in attività lavorativa e impossibilitato di attendere alle cure del figlio.
Parimenti, le ferie, così come l'aspettativa non retribuita, che determina una sospensione ma non una interruzione del rapporto di lavoro, sono compatibili con la contemporanea fruizione negli stessi giorni del congedo Covid-19. Vale a dire che se un genitore è in ferie, l'altro può chiedere il congedo Covid-19.
In caso di congedo di maternità o di paternità in godimento da parte di un genitore, l'altro può fruire del congedo Covid-19 solo a condizione che ci siano più figli nel nucleo familiare e che quindi il congedo sia legittimamente fruito per attendere alle cure degli altri figli.
Analogamente, nel caso in cui un genitore goda di congedo parentale per un figlio, l'altro genitore non può godere del congedo Covid-19 per lo stesso figlio.
Il congedo non spetta infine se un genitore è disoccupato o non lavoratore, così come deve essere negato nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di uno strumento a sostegno del reddito. Per disoccupato deve intendersi chi ne abbia fatto comunicazione nel portale nazionale delle politiche del lavoro dando la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; ma non solo. Sono da intendersi disoccupati anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti per legge.
I non lavoratori sono invece tutti coloro i quali non hanno in essere alcun rapporto di lavoro, né subordinato o autonomo.
La partita della incompatibilità di chiude con gli strumenti di sostegno al reddito che integrano la sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.
La ratio dell'istituto è rivolta infatti a coprire il tempo di cura di cui necessita un figlio qualora l'altro genitore non possa farlo perché impegnato in attività lavorativa.
Infine, a detta dell'istituto previdenziale, il congedo Covid-19 può essere goduto nel caso in cui un genitore sia un lavoratore autonomo che abbia fatto richiesta dell'indennità di 600 euro. La percezione dell'indennità è quindi compatibile con la fruizione del congedo di nuova introduzione.
Il messaggio Inps n. 1621/2020