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Corte conti, rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata sulla costituzione del Fpv

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di Annalisa Vuono - Rubrica a cura di Ancrel

L’omessa valorizzazione del fondo pluriennale vincolato (Fpv), nonché l’assenza di cronoprogrammi per le spese di investimento, rendono necessario richiamare l’Amministrazione al rispetto del principio della cosiddetta “competenza finanziaria potenziata”, questo è quanto affermato dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Lazio con la deliberazione n. 10/2024/PRSE nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2024 a seguito dei controlli condotti sulle relazioni-questionario afferenti ai rendiconti 2018-2021 di un ente locale.

Il principio della competenza finanziaria potenziata n. 16 allegato 1 al Dlgs 118/2011 definisce i criteri di imputazione negli esercizi finanziari del bilancio di previsione, delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate. Accertamenti ed impegni, sono registrati nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, ma con imputazione all’esercizio nel quale esse sono “esigibili” ovvero quando vengono a “scadenza”.

Il Fondo Pluriennale Vincolato, previsto dal Principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/11 5.4.1 al paragrafo 5.4.13, è un saldo finanziario che mette in correlazione entrate di natura vincolata già accertate ed esigibili, destinate a finanziare spese già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata accertata l’entrata; è la massima espressione del principio della competenza finanziaria potenziata in quanto nasce quando c’è una discrasia temporale tra l’acquisizione delle risorse e il loro impiego.

Le verifiche dei magistrati contabili hanno evidenziato che il comune oggetto di verifica ha valorizzato il Fpv soltanto a decorrere dall’anno 2022 mentre per il triennio precedente 2018-2021, ha impegnato la spesa di investimento contestualmente all’accertamento della relativa fonte di finanziamenti; gli importi impegnati e non pagati in ciascun anno di competenza sono stati gestiti in conto residui. Se è vero che da una parte detta modalità operativa evita un incremento irregolare del risultato di amministrazione (lettera A del prospetto ministeriale) e, di conseguenza, della quota disponibile (lettera E del prospetto ministeriale), dall’altra costituisce una palese violazione del principio 4/2 in quanto gli accertamenti e gli impegni sono mantenuti a residuo indipendentemente dalla scadenza dell’obbligazione sottostante, dell’esigibilità. Da qui la necessità di acquisire chiarimenti finalizzati alla verifica del rispetto del principio della competenza finanziaria soprattutto con riferimento degli investimenti finanziati con risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questo caso la necessità di rendicontare puntualmente le risorse ricevute, presuppone che anche la loro contabilizzazione evidenzi sempre la correlazione esistente tra risorse acquisite e le somme impegnate per tutta la durata della realizzazione dell’intervento.

Nella deliberazione la Corte ha evidenziato anche la mancata valorizzazione del Fpv di parte corrente.

Il Fpv si attiva prevalentemente a fronte della spesa in conto capitale; la pluriennalità tipica della spesa di investimento e il carattere solitamente vincolato dell’entrata fanno sì che l’Fpv sia una posta contabile più facilmente rinvenibile nella gestione in conto capitale piuttosto che in quella corrente. Ci sono casi, tuttavia, nei quali il Fpv può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti esigibili in esercizi diversi rispetto all’entrata: è il caso, ad esempio, delle spese correnti finanziate da entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati. Il Principio contabile prevede poi due casi specifici nei quali a fronte di spese correnti non vincolate si può attivare l’Fpv. Il primo riguarda gli impegni di spesa relativi agli incarichi affidati ai legali esterni; in occasione del riaccertamento ordinario dei residui se l’obbligazione non è esigibile (la prestazione non è stata effettuata entro l’esercizio) si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che la prestazione verrà effettuata (sarà esigibile). Ogni anno è necessario monitorare il contenzioso in corso chiedendo, ad esempio, ad ogni legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno ed eventualmente integrarlo onde evitare la formazione di debiti fuori bilancio. Il secondo caso previsto dal principio contabile di costituzione del Fpv di parte corrente riguarda il salario accessorio del personale dipendente; la retribuzione riferita alla produttività è esigibile nell’esercizio successivo a quello nel quale viene finanziata; solo, infatti, dopo la sottoscrizione del contatto decentrato integrativo e al termine del processo di valutazione, sarà possibile erogare la parte variabile della retribuzione. È pertanto possibile reimputare all’esercizio successivo il salario accessorio riferito alla produttività dei dipendenti attivando il FPV di spesa anche se trattasi di spese finanziate con entrate generiche di bilancio.

Il Fpv che è iscritto nel bilancio di previsione in entrata dell’esercizio n equivale al Fpv dell’esercizio n-1 in parte spesa e comprende le risorse a copertura:

➢ delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio in corso;

➢ delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi;

In occasione del riaccertamento ordinario dei residui deve essere determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura. Per gli investimenti finanziati con contributi a rendicontazione, come nel caso di fondi Pnrr, il Fpv si costituisce solo nel caso in cui l’entrata accertata sia anche incassata, in caso contrario entrate e spese si reimputano di pari importo. Per i fondi Pnrr, in deroga al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, (in base al quale la regola generale in caso di trasferimenti a rendicontazione è che l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni) l’ente può accertare l’entrata e impegnare la spesa correlata sulla base del solo provvedimento di assegnazione.

I magistrati richiamano nella delibera l’obbligo dell’organo di revisione previsto dall’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 di trasmettere tempestivamente alla Corte dei conti le relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto, redatte sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Sezione Autonomie. Questo consente alle Sezioni Regionali di Controllo di effettuare verifiche sulla regolarità amministrativo-contabile (rafforzate dall’articolo 148 - bis del Tuel) e impartire agli enti territoriali nei confronti dei quali siano state riscontrate irregolarità, misure correttive atte a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

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