Personale

Corte conti, ruolo del responsabile del servizio finanziario non «esternalizzabile»

In quanto l'attività di controllo interno sugli equilibri è ascrivibile a una pubblica funzione

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di Corrado Mancini

La pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, delibera n. 123/2022, fa riemergere il tema della carenza di organico adeguatamente competente nei comuni e in particolare nell'area economico finanziaria dove la complessità del sistema contabile richiede elevate professionalità che sempre più spesso gli enti, principalmente quelli di ridotte dimensioni, ricercano all'esterno.

Ma per i Magistrati emiliani l'ente locale non può far ricorso all'affidamento di incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento di funzioni pubbliche tipiche dell'organizzazione comunale, come quella di responsabile del servizio finanziario, che deve, invece, necessariamente essere attribuita a personale previsto in organico, in quanto costitutiva dell'organizzazione dell'ente comunale. Ne consegue che il ruolo del responsabile del servizio finanziario non è esternalizzabile in quanto l'attività di controllo interno sugli equilibri, di competenza dello stesso è ascrivibile ad una pubblica funzione.

Tutto corretto, però nella gestione quotidiana all'interno dei Comuni si rileva un sistema contabile molto complesso con tante fonti normative che risulta di difficile gestione principalmente negli enti di minori dimensioni, laddove, spesso, non si rinviene la specializzazione richiesta dalla complessità degli adempimenti con la conseguenza di un aumento del rischio di errori. Infatti nei piccoli Comuni, che sono numerosi in Italia, il ragioniere si occupa anche di tributi, di personale e spesso anche di altri servizi amministrativi, trovandosi nell'impossibilità di dotarsi della professionalità necessaria alla corretta esecuzione di adempimenti contabili complessi. Per non parlare poi dell'accelerazione impressa dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al processo che prevede l'implementazione di un sistema di contabilità, basato sul principio Accrual, unico per il settore pubblico.

La soluzione, per molti piccoli Comuni, oltre all'eliminazione di adempimenti inutili e la semplificazione di alcuni procedimenti, ed alla quale in parecchi stanno già pensando, potrebbe passare proprio attraverso forme di esternalizzazione del servizio a professionisti altamente specializzati.

Però per i magistrati emiliani le norme contenute nel Dl 174/2012 delineano una architettura dei controlli basati sul necessario apporto degli organi comunali, in particolare, l'articolo 147-quinquies del Tuel, al comma 1, sottolinea che: «Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione…».

In generale gli affidamenti esterni devono costituire, secondo la sezione di controllo emiliana, un modus operandi del tutto eccezionale e specificamente circoscritto, possono giustificarsi soltanto in presenza dei presupposti, condizioni, procedure e limiti puntualmente individuati dal Legislatore, dei quali l'Amministrazione è tenuta a dare specifico conto nella motivazione del provvedimento che stabilisce il ricorso a tale modalità di affidamento di funzioni pubbliche. Si pensi ai requisiti della «assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente» (articolo 110, comma 2, del Tuel) e della «impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno» (articolo 7, comma 6, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165).

Nello specifico, la questione che afferisce al tema della "esternalizzabilità" delle funzioni del responsabile del servizio finanziario postula implicitamente la riconducibilità delle attività in esame alla antica, ma sempre valida, distinzione tra le nozioni di "funzione" e quella di "servizio", "essendo la prima essenzialmente diretta all'esplicazione in pubbliche potestà" (Tar Lazio, sentenza n. 1512/1997).

Ne consegue la necessità di un provvedimento legislativo di coordinamento fra la funzione del responsabile del servizio finanziario interno al comune e le competenze assegnate al soggetto al quale viene esternalizzato il servizio così da garantire la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e il corretto ed efficace controllo sull'utilizzo delle risorse dell'ente.

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