Personale

Da posizione organizzativa a elevata qualificazione, il rebus di fine anno

Vanno invece fatte alcune considerazioni in merito alla gestione delle tempistiche per dare concreta attuazione alle novità

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di Gianluca Bertagna

Il contratto 16 novembre 2022 delle Funzioni Locali, nel rivedere l'ordinamento professionale ha trasformato l'istituto delle posizioni organizzative in quello delle elevate qualificazioni. Se da un punto di vista di prima applicazione non sembrano esserci problemi vista la quasi totale sovrapposizione di contenuto rispetto a quanto previsto dal contratto 21 maggio 2018, vanno invece fatte alcune considerazioni in merito alla gestione delle tempistiche per dare concreta attuazione alle novità. L'incognita di fine anno potrebbe, di fatto, creare un po' di confusione.

A chiarire cosa succede a livello generale ci pensa direttamente il contratto nazionale. L'articolo 13, comma 3, precisa che gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data del 1° aprile 2023 sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di elevata qualificazione. La disposizione è chiara: il 1° di aprile non ci sarà nessuna cessazione o interruzione degli incarichi di posizione organizzativa in corso ma verranno automaticamente - senza quindi nessun atto da parte delle amministrazioni - "trasformati" in elevate qualificazioni. Di fatto è come se cambiasse solo il vestito dell'istituto o, si potrebbe dire, l'etichetta.

Lo stesso articolo, però, aggiunge un'altra indicazione che sicuramente è interessante rispetto alla situazione in cui si trovano gli enti in questi giorni di fine esercizio. Viene infatti affermato che gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.

La sintesi è presto fatta: un incarico di p.o. continua fino alla scadenza indicata nel decreto di nomina; quando intercetta il 1 aprile si trasforma automaticamente in elevate qualificazioni.

Le casistiche reali ed operative possibili potrebbero riassumersi nelle seguenti.

Un ente ha incarichi di posizione organizzativa che scadono dopo il 1° aprile prossimo. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di chi ha incarichi di durata triennale affidati al 1 gennaio 2022. In questo caso, tali incarichi, proseguono fino al 31 dicembre 2024 cambiando, semplicemente, il nome in elevata qualificazione.

Situazione diversa per chi, invece, ha incarichi di natura annuale, in scadenza, probabilmente proprio il 31 dicembre 2022. Cosa accade in questo caso?

Poichè il nuovo istituto delle elevate qualificazioni entrerà in vigore solo il 1° aprile 2023, a gennaio la nomina non potrà che essere per un incarico di posizione organizzativa, il quale, poi, si trasformerà in elevate qualificazioni. La durata di tale incarico è quella prevista nel proprio ordinamento e, come già detto, non "scadrà" automaticamente il 31 marzo. Fino quindi al 1° aprile 2023 non si potranno affidare incarichi di elevata qualificazione, proprio perchè l'istituto entra in vigore da quella data per espressa previsione del contratto.

Rimangono due precisazioni conclusive. Uno dei motivi che permettono la revoca degli incarichi di posizione organizzativa è la riorganizzazione dei settori. In tal senso si potrebbe ad esempio agire se l'ente, nell'occasione della predisposizione delle novità del contratto operasse anche una revisione della macrostruttura.

Infine, va ricordato che, come anche suggellato dall'Aran nell'orientamento applicativo CFL 178 (Nt+ Enti locali & edilizia del 5 dicembre), la possibilità di giungere all'attribuzione della massima retribuzione di posizione di euro 18.000 (invece degli attuali 16.000), potrà essere realizzata solo dopo la formale istituzione delle elevate qualificazioni e quindi non a seguito del passaggio automatico.

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