Fisco e contabilità

Danno erariale da mancate entrate tributarie risarcibile solo se la perdita è irreversibile

Responsabili perseguibili solo se gli importi sono inesigibili per decadenza della potestà accertatrice o per prescrizione

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di Domenico Irollo

I dipendenti dell'amministrazione finanziaria che, avendo colpevolmente omesso di svolgere controlli sulla correttezza degli adempimenti dei contribuenti, causano la mancata riscossione di entrate tributarie sono perseguibili sul piano amministrativo-contabile solo se gli importi in questione sono divenuti inesigibili per decadenza della potestà accertatrice o per prescrizione. A stabilirlo la Corte dei conti della Calabria con la sentenza n. 374/2020.

La vicenda

Il caso al vaglio dei giudici vede per protagonisti funzionari dell'Agenzia delle Entrate, deputati al controllo dei presupposti per l'esonero dall'obbligo di assolvimento "anticipato" dell'Iva contestuale all'immatricolazione in Italia di autovetture di provenienza comunitaria effettuata nel «mercato parallelo» (acquistate cioè da soggetti diversi dalla casa madre). La palese negligenza di questi addetti – che "sbloccavano", in maniera reiterata e protratta nel tempo, numerose operazioni senza eseguire neppure i riscontri più elementari in ordine alla reale sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione – consentiva a operatori economici fittizi (missing trader), dopo avere indebitamente fruito dell'esonero Iva, di cedere le auto sottocosto ad aziende conniventi (reali acquirenti dei beni), applicando all'atto della cessione interna il regime Iva ordinario in modo da far conseguire a questi ultimi la detrazione di un'imposta che essi non avrebbero mai versato allo Stato, secondo lo schema tipico delle «frodi carosello». Anche i dirigenti locali delle Entrate, investiti a vari livelli di compiti di direzione, vigilanza e controllo sulle articolazioni operative interessate, rimanevano sostanzialmente inerti, contribuendo così al perpetuarsi della truffa ai danni dell'Erario.

Il verdetto
La Corte dei conti catanzarese ha tuttavia "stralciato" la parte degli introiti maturata nei periodi di imposta per i quali non risultano ancora scaduti i termini per l'accertamento. In questa ultima evenienza, l'azione volta al ristoro del pregiudizio erariale corrispondente alle minori entrate tributarie deve ritenersi inammissibile per carenza di attualità, certezza e concretezza del danno: ad avviso del Collegio giudicante, difatti, tutte le volte in cui l'attività dichiarativa del contribuente non ha consentito la puntuale ricostruzione dell'obbligazione tributaria sussiste in ogni caso in capo all'amministrazione finanziaria il dovere di agire per preservare il proprio "credito", in primo luogo attraverso l'innesco dei procedimenti di formale accertamento di imposta, non potendo parlarsi di «perdita del diritto di credito» stesso prima dell'eventuale decadenza dal correlato potere-dovere accertativo.

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