Personale

Decreto Pa, il testo del provvedimento in Gazzetta - In vigore da oggi

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pa per il Pnrr e per l'efficienza della giustizia

di Daniela Casciola

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 9 maggio 2021 il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 per il reclutamento nella Pa in relazione al Recovery plan. Il provvedimento, dopo la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione, è in vigore da oggi. Il decreto, di 19 articoli, contiene misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia.

ARTICOLO 1
Le regole per il reclutamento dei tecnici Pnrr

Per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel Dl 44/2021 con la valutazione dei titoli per lfigure a elevata specializzazione tecnica e la sola prova scritta digitale. La durata dei contratti sarà di 36 mesi rinnovabili fino al 31 dicembre 2026. Il rinnovo sarà collegato al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti. Il Dl fissa una riserva pari al 40% di posti nei concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al Pnrr. Per i dottori di ricerca e le persone con esperienze documentate di lavoro subordinato almeno biennali in organizzazioni internazionali e dell'Unione europea è prevista l'iscrizione in un elenco sul Portale del reclutamento, operstivo entro l'estate, a seguito di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica e basata anch'essa sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto. Una volta iscritti nell'elenco, i profili ad alta specializzazione potranno essere direttamente assunti sulla base della graduatoria e senza ulteriori selezioni.
Per gli iscritti agli Albi il decreto legge prevede l'inserimento in un apposito elenco sul Portale del reclutamento, vincolato al possesso di determinati titoli di qualificazione professionale, come cinque anni minimi di permanenza nell'albo, collegio o Ordine di appartenenza. Per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione le amministrazioni devono chiamare almeno tre professionisti in ordine di graduatoria e scegliere sulla base di un colloquio. Le amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito Internet i criteri seguiti per l'attribuzione degli incarichi.
Il decreto legge permette di aumentare, fino a raddoppiare, le percentuali previste dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla Pa e a dirigenti provenienti da amministrazioni diverse, ma soltanto per il periodo Pnrr ed esclusivamente per le Pa assegnatarie dei progetti.

ARTICOLO 2
Le opportunità per i giovani

Vengono potenziati i canali di accesso qualificati dei giovani alla Pubblica amministrazione: finalmente attuata una norma del 2015 che prevedeva la possibilità per le Pa di stipulare contratti di apprendistato. In aggiunta alle borse di studio da 300mila euro già previste dalla scorsa legge di bilancio, i nuovi contratti sono finanziati con una dotazione finanziaria aggiuntiva pari a 700mila euro.

ARTICOLO 3
Valorizzazione delle persone

Sono previsti percorsi di crescita per il personale della Pubblica amministrazione nell'ambito dei quali sono valorizzate non soltanto le conoscenze tecniche ma anche le competenze di carattere trasversale maturate. Viene istituita dalla contrattazione collettiva nazionale un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di alta specializzazione, che si aggiunge alle tre oggi previste. Fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili riservata all'esterno, le progressioni degli interni tra le aree avverranno con procedura comparativa basata sulla valutazione del dipendente, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. Sono riattivati i concorsi per l'accesso alla dirigenza di prima fascia (l'alta dirigenza pubblica), previsione introdotta dalla riforma Brunetta del 2009 ma poi sospesa. Il 50% dei posti sarà riservato agli esterni. Per l'accesso alla dirigenza di seconda fascia, una quota del 70% è riservata agli esterni tramite concorso (fino ad almeno il 50% si attingerà dal corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione). Una quota del 30% è invece riservata agli interni attraverso progressioni interne basate su valutazione di merito e competenze. Potranno esercitare i nulla osta per la mobilità orizzontale tra amministrazioni soltanto gli enti con una scopertura di organico superiore al 20%, con l'esclusione del personale della scuola, della sanità e di quello in regime di diritto pubblico (sicurezza, magistratura, diplomazia). I tetti di spesa relativi al trattamento economico accessorio potranno essere superati secondo criteri e modalità da definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro e compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

ARTICOLI 4-5
Formez e Sna vanno al restyling

Vengono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell'attuazione del Pnrr. In particolare, sono potenziate le funzioni di Formez Pa per l'assistenza tecnica alle amministrazioni. Per questa ragione, il Cda cambierà composizione con l'ingresso di rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, per garantire un migliore coordinamento degli interventi a tutti i livelli di governo, e saranno rafforzati i requisiti di professionalità del Direttore generale. Si rafforza la Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna), introducendo la figura del segretario generale, con compiti amministrativi molto incisivi, e si potenzia il ruolo del Presidente del Consiglio di gestione.

ARTICOLO 6
Piano unico della Pa

Vengono introdotti strumenti per la pianificazione e il monitoraggio dei processi di innovazione organizzativa delle Pa. In particolare: ogni amministrazione sarà tenuta a presentare il "Piano", Piano Integrato per la Nuova Amministrazione, un documento di programmazione unico che accorperà, tra gli altri, i piani della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell'anticorruzione. Restano esclusi dall'unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario. In Conferenza Unificata sarà approvata un'intesa sul modello standard di "Piano" e su un format semplificato per i Comuni sotto i 50 dipendenti. Coerentemente con l'approccio adottato per la governance del Pnrr, molte delle innovazioni del decreto legge poggiano su una forte collaborazione sia con le Regioni, le Province e i Comuni, che diventano protagoniste di alcuni passaggi cruciali (definizione dei requisiti per il reclutamento di tecnici ed esperti, dei criteri di allocazione dei 1000 esperti per la gestione delle procedure complesse, impostazione dei Piani delle Pa) sia con i sindacati. Alla contrattazione si rinvia infatti per gli interventi sulla valorizzazione delle persone: la nuova area di inquadramento e il superamento dei tetti per i trattamenti accessori, misura chiave per potenziare la produttività nelle amministrazioni.

ARTICOLI 7-9
Le assunzioni a supporto del sistema di governance del Pnrr

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indirà un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del Pnrr assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Un Dpcm ripartirà le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti.

ARTICOLO 10
Transizione digitale

Per attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Pnrr, opererà, fino al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 338 unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza ma anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'Agid è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1.

ARTICOLI 11-19
Giustizia ordinaria e amministrativa

Per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il ministero è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'Ufficio per il processo, nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 2 anni e 9 mesi per il primo scaglione e di 2 anni per il secondo. Analogamente, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti al 31 dicembre 2019, la Giustizia amministrativa è autorizzata, in deroga alle norme vigenti, ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'Ufficio per il processo.

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