Dichiarazione e sanzioni Tari, la deliberazione Arera sulla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti
É noto che l'applicazione in materia di Tari della delibera dell'Arera 18 gennaio 2022 n. 15, regolante la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sta suscitando non poche difficoltà nei Comuni che si trovano a decidere se e come tale disciplina deve essere recepita nell'ambito dei propri regolamenti comunali. Per molti costituisce un vero e proprio rebus come l'intervento regolatorio di un'Autorità preposta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/1995, alla tutela dei clienti finali e a garantire mercati effettivamente concorrenziali, possa conciliarsi con la disciplina legale della Tassa sui rifiuti rientrante nell'ambito del diritto pubblico tributario. Ci si chiede come possa conformarsi l'esercizio di pubbliche funzioni tributarie con lo schema regolatorio della qualità finalizzato alla limitazione della libertà negoziale nell'ambito della materia contrattuale, a tutela della parte debole del rapporto. Le perplessità applicative aumentano di fronte all'intervento di un'Autorità indipendente che incide sulle prerogative di autonomia regolamentare riconosciute ai Comuni in materia amministrativa e tributaria ai sensi degli articoli 117, comma VI, 118 e 119 della Costituzione; autonomia rafforzata con l'abrogazione dell'articolo 130 della medesima Costituzione in materia di controllo di legittimità da parte della Regione sugli atti comunali. Si tratta di questioni che hanno risvolti applicativi e pratici di non poco momento. Per esempio, nell'ambito della predetta regolazione della qualità, formalmente il rapporto tra utente e ente è regolato dalla richiesta dell'utente (di attivazione, variazione e cessazione del servizio) e dalla conseguente risposta dell'ente; schema che ben si concilia con quello contrattuale della proposta e dell'accettazione ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile Schema invece difficilmente conformabile con quello della dichiarazione fiscale – accertamento tipico del procedimento amministrativo-tributario assoggettato a una disciplina legale stringente in merito alla forma, al contenuto e ai termini; disciplina tipica alla quale la Tari non fa eccezione. Così per esempio, ci si interroga se sia possibile introdurre nel regolamento comunale l'obbligo di richiesta dell'utente (attivazione, variazione o cessazione) entro 90 giorni dall'evento in deroga alla disciplina di legge che regola l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta previsto dai commi 684, 685 e 686 dell'articolo 1 della legge 147/2013. E in caso di risposta positiva, ci si chiede se tale introduzione possa essere imposta con un provvedimento amministrativo ai Comuni a fronte dell'autonoma potestà impositiva e regolamentare riconosciuta agli stessi dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997 e dell'articolo 149 della legge 267/2000. Ancor più evidente è il problema dell'applicazione della disciplina sanzionatoria tipica espressione dell'esercizio di potere pubblico e per ciò stesso assoggettata al principio di legalità di cui all'articolo 23 della Costituzione. Infatti, a fronte dell'introduzione regolamentare dell'atto di richiesta da parte dell'utente in luogo di quello della dichiarazione fiscale da parte del contribuente, si pone il problema se sia o meno possibile applicare le sanzioni previste per omessa e infedele dichiarazione ai sensi dei commi 696 e 697 del citato articolo 1 della legge 147/2013. Per esempio, suscita non pochi dubbi di legittimità l'irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione se l'utente non presenta la richiesta entro 90 giorni, come previsto da regolamento comunale, ma presenta la dichiarazione fiscale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta come previsto per legge. Al riguardo, la risposta negativa alla irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie previste per legge al di fuori dei casi tipici previsti per legge pare trovare un ostacolo di non poco momento nel principio di tassatività costituente corollario del citato principio di legalità. In conclusione, è senz'altro auspicabile un intervento legislativo finalizzato a chiarire i confini dei poteri e delle competenze spettanti, rispettivamente, all'Arera e ai Comuni in materia di gestione dei rifiuti e della tassa sui rifiuti, al fine di evitare possibili contenziosi futuri.
(*) Docente Anutel
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