Appalti

Dl Semplificazioni. Focus appalti: l'affidamento diretto dei servizi sale a 139mila euro

Per l'affidamento diretto dei lavori il limite di importo resta fissato ai 150mila euro

di Stefano Usai

Il Dl 77/2021, con l'articolo 51, ha apportato una serie di modifiche sulle procedure semplificate emergenziali (affidamento diretto e procedura negoziata) disciplinate dal Dl 76/2020 e dalla successiva legge di conversione 120/2020.

Le modifiche
La norma, in primo, luogo ha esteso le varie semplificazioni (anche con modifiche come si vedrà) fino al 30 giugno 2023 a eccezione della cosiddetta deroga generalizzata prevista al comma 4 dell'articolo 2 della legge 120/2020 prevista per gli appalti sopra la soglia comunitaria. La norma ha previsto per alcuni settori «l'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma Anas-Mit 2016-2020 e Rfi-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), e per i contratti relativi o collegati a essi», nonché in relazione agli «interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese e i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente», che il Rup avrebbe dovuto valutare la possibilità di utilizzare alcune deroghe.

In particolare, il comma in commento ha ammesso la «deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto». Questa prerogativa rimane utilizzabile solo per la determina a contrarre (o atto equivalente di avvio del procedimento) adottati entro il 31 dicembre 2021 e non beneficia, come detto, dell'estensione generalizzata al 30 giugno 2023.

L'applicazione delle nuove norme
Il comma 3 dell'articolo 51 ha introdotto la norma che definisce l'aspetto applicativo delle nuove disposizioni ad esempio, circa l'utilizzo dell'affidamento diretto, per beni/servizi, compresi i servizi tecnici, infra 139 mila euro (l'affidamento diretto dei lavori rimane immutato nell'importo inferiore ai 150mila euro) e le procedure negoziate. Sulle procedure negoziate, comprese tra i 139mila euro e il sottosoglia, per beni e servizi, è rimasto l'invito alla competizione, con avviso pubblico o tramite utilizzo dell'albo fornitori di almeno 5 operatori economici; stesso numero di operatori sono necessari per la procedura negoziata relativa all'affidamento di lavori compresi tra i 150mila euro ed un milione. Per importi pari a un milione di euro e inferiori al sotto soglia comunitario (articolo 35 del Codice) i lavori potranno essere aggiudicati con invito di almeno 10 operatori economici. È rimasto fermo, ovviamente, il rispetto della rotazione, dell'adeguata dislocazione territoriale degli inviti e la prerogativa dell'esclusione automatica (a soli 5 partecipanti alla competizione da aggiudicare al ribasso), di cui la recente giurisprudenza (Tar Campania, sentenza n. 3429/2021) ha ribadito il carattere eterointegrativo della norma (articolo 1, comma 3 della legge 120/2020).

Per lettere di invito (nel caso di procedure negoziate) inviate, o bandi pubblicati, entro il 31 maggio continueranno a operare le norme della legge 120/2020. Le modifiche si applicheranno solamente alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del Dl 77/2021. Le nuove norme innestate nel "corpo" degli articoli 1 e 2 della legge 120/2020 continueranno, però, ad avere come riferimento, quanto alla loro applicazione, la data dell'adozione della determina a contrarre (o altro atto equivalente).

Per effetto dell'inciso riportato dal comma 3 del Dl 77/2021 (riferimento alle procedure piuttosto che al procedimento), si deve ritenere che se la determina a contrarre sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del Dl 77/2021 ma il bando viene pubblicato (o la lettera di invito viene inviata) dopo l'entrata in vigore, le procedure dovrebbero subire l'applicazione delle nuove norme.

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