Appalti

Dl Semplificazioni: subappalto al 50%, via il massimo ribasso, deroghe al codice fino al 30 giugno 2023

Ok del Consiglio dei ministri: corsia veloce per una mini-lista di maxi-opere, il testo di 68 articoli

di Massimo Frontera e Mauro Salerno

Sale al 50% la soglia per i subappalti ma solo fino al 31 ottobre 2021. Corsia veloce per autorizzare la realizzazione di una ristretta lista di maxi opere. Divieto ai comuni non capoluogo di bandire appalti Pnrr. Niente reintroduzione del massimo ribasso. Confermata la scelta di estendere solo fino al 30 giugno 2023, invece che a tutto il 2026, le deroghe al codice degli appalti previste dal decreto Semplificazioni del luglio scorso (Dl 76/2020). Confermate anche le semplificazioni per il Superbonus 110% (interventi con Cila senza attestazione senza attestazione dello stato legittimo dell'immobile) e la corsia preferenziale per il rilascio di pareri per le grandi opere del Pnrr, con la nascita di una Sovrintendenza speciale e di un comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con iter in parallelo per il rilascio di autorizzazioni come la Via, l'interesse archeologico, l'esame in Conferenza di servizi. Queste le novità contenute nel Dl Semplificazioni approvato nella serata di venerdì 28 maggio dal consiglio dei ministri, dopo discussioni nella cabina di regia e il confronto tra il premier Draghi e i sindacati.

Massimo ribasso e subappalto
Salta dalla nuova bozza del decreto Semplificazioni il passaggio che introduceva la possibilità di aggiudicare al massimo ribasso le grandi opere del Pnrr, in caso di assegnazione dell'appalto su progetto di fattibilità. Nell'ultima versione del decreto rimane la possibiltà di assegnare i contratti particolarmente complessi sulla base di semplici progetti di fattibilità tecnico-economica, me non viene più riportata la clausola che consentiva in questi casi la possibilità di procedere all'aggiudicazione del contratto «sulla base del criterio del prezzo più basso». La norma che eleva al 50% le lavorazioni subappaltabili hanno carattere temporaneo. Dal 1° novembre 2021 si torna alla situazione attuale, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nellewhite list o nell'anagrafe antimafia.

Deroghe al codice fino al 30 giugno 2023
Proroga di due anni e mezzo (invece dei cinque anni previsti dalle prime bozze) per le deroghe al Codice degli appalti previste dal decreto Semplificazioni dello scorso luglio (Dl 76/2020) come valevoli fino al 31 dicembre 2021. L'ultima bozza del nuovo decreto Semplificazioni che il Governo è intenzionato a varare già domani estende al 30 giugno 2023 la validità di quelle deroghe che nei testi iniziali era invece prevista fino a tutto il 2026. Resta invece l'innalzamento da 75mila a 139 mila euro della soglia per l'affidamento diretto dei contratti senza gara di servizi e forniture. Quanto alla procedura negoziata senza bando per i lavori si riduce il numero delle imprese da invitare. Per i contratti di importo compreso tra i 150.000 euro e un milione di euro basteranno cinque inviti, mentre serviranno almeno dieci operatori solo per le opere dal valore pari o superiore a un milione. Le soglie attualmente in vigore prevedono l'obbligo di invitare cinque operatori tra 150mila e 350mila euro, dieci imprese tra 350mila euro e un milione di euro e almeno 15 imprese per i contratti compresi tra un milione di euro e la soglia Ue di 5,35 milioni. Quest'ultimo scalino è stato del tutto eliminato.

Comitato speciale e iter in parallelo per i lavori complessi
Confermata la nascita di un «comitato speciale» in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici e una corsia preferenziale con iter da svolgere in parallelo, invece che in sequenza, per accorciare i tempi di rilascio delle autorizzazioni di sette grandi opere legate al Pnrr (vedi qui l'approfondimento suq uesto aspetto) . Dopo tanti tentativi andati a vuoto, il Dl Semplificazioni cerca di incidere sui cosiddetti «tempi di attraversamento». A capo di tutto sarà un «comitato speciale», una super-commissione da insediare presso il Consiglio superiore di lavori pubblici presieduta dal presidente dello stesso Consiglio (o da uno dei presidenti di sezione) e composta da 28 esperti tra cui un consigliere di Stato, un consigliere della Corte dei Conti e dell'avvocatura di Stato affiancati da sei dirigenti ministeriali, tre rappresentanti della Conferenza unificata, tre rappresentanti degli ordini professionali (ingegneri, architettti, geologi) e tredici docenti universitari «dichiara e acclarata competenza». La bozza quantifica già gli emolumenti da corrispondere ai partecipanti: l'indennità sarà uguale al 25% del «trattamento economico onnicomprensivo percepito dall'amministrazione di appartenenza» con un tetto massimo di 50mila euro all'anno.

Via in massimo 130 giorni
Per tutti i progetti inclusi nel Pnrr, quelli finanziati con il fondo complementare e quelli del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) si riduce a massimo 130 giorni l'iter per la valutazione di impatto ambientale. Una commissione speciale viene costituita appositamente, composta da un massimo di 40 persone nominate con Dm. Previsto inoltre il potere sostitutivo in caso di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del ministero della transizione ecologica e del ministero della cultura.

Stazioni appaltanti, vietato ai comuni non capoluogo di fare gare Pnrr
Si torna a parlare di qualficazione delle stazioni appaltanti dopo che il tema era stato espunto dal versione precedente del provvedimento. Il testo si limita da annunciare una prossima «disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti». La volontà del governo, spiegano a Palazzo Chigi, è di ridurre le stazioni appaltanti a un numero molto più basso, migliorando la qualità del processo di investimento. Intanto, però, il Dl vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del Pnrr, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.

Multe fino a centomila euro per chi ostacola la transizione digitale
Il responsabile che viola gli obblighi in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della Pa, potrà essere multato con sanzioni da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro ovvero «in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni» al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, ovvero in «violazione degli obblighi di transizione digitale». Sarà l'Agid a irrogare la sanzione amministrativa. Inoltre, decorsi i termini, in base alla gravità della violazione, può essere nominato un commissario ad acta.

Corsia veloce per alcune maxi-opere
Il governo ha selezionato una ristretta lista di infrastrutture alle quali viene riservato un iter approvativo ultraveloce. Il comunicato del governo ne elenca sette. Si tratta di: alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria; l'alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina; potenziamento della linea Verona-Brennero; diga foranea di Genova; diga di Campolattaro a Benevento; messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio; potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste. Per assicurare una procedura veloce è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sullo stesso livello progettuale, ossia sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali. Un Comitato speciale all'interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indicherà le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni.

Governance a Palazzo Chigi, salta la norma sulle 350 assunzioni per il Pnrr
Sulla governance del Recovery plan, il testo affida la cabina di regia al presidente del Consiglio con la presenza di ministri «a rotazione» (in questo approfondimento tutti i dettagli). Partecipano alla cabina di regia, infatti, i «Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del Pnrr», si legge nella bozza. Il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono invece affidati al Mef. Nell'ultima versione del testo è saltato l'articolo che prevedeva un concorso da indire da parte del ministro della Funzione pubblica, entro 30 giorni, per l'assunzione di 350 persone con il compito di assicurare l'avanzamento del programma.

Premi e penali sull'esecuzione di opere del Pnrr
Per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal Pnrr e dal Fondo complementare, saranno previsti "premi di accelerazione" per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale. Saranno anche previste penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille al giorno e da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, con un massimo del 20 per cento dell'ammontare stesso.

Saltano le norme sulla rigenerazione urbana e sul silenzio assenso tra Pa
Oltre al massimo ribasso, e alla questione subappalti dall'ultima bozza è stato cancellato anche il capitolo sulla rigenerazione urbana contestato dalle imprese. Resta invece la scelta di rafforzare il silenzio assenso tra pa e privati. «Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, - si legge nell'ultimo testo - l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato». Sparisce invece la norma per l'ampliamento del «silenzio assenso tra amministrazioni» allo sportello unico per l'edilizia e allo sportello unico per le attività produttive, prevista dalla bozza precedente, in base alla quale le pa devono comunicare entro 30 giorni il proprio assenso o nulla osta quando è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche.

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