Dup e stato di attuazione dei programmi in scadenza a luglio
Entro la fine di luglio i Comuni dovranno provvedere alla predisposizione del nuovo Dup riferito, per la sezione operativa, al triennio 2024/2026.
L'articolo 170 del Dlgs 267/2000 e il principio contabile applicato allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, sulla programmazione, stabiliscono che la giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Dup entro il 31 luglio di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni.
Come precisato dal Principio contabile, è il regolamento comunale a dover stabilire se il Consiglio comunale procede all'approvazione del documento, ovvero se si limita a prenderne atto e a disciplinare la possibilità di presentare degli emendamenti allo stesso.
La scadenza del 31 luglio non deve essere rispettata se risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del Dup. In questo caso il Dup e le linee programmatiche di mandato sono presentati al consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il Dup si riferisce.
Nella seconda parte della sezione operativa del Dup devono essere allegati gli strumenti di programmazione dell'ente, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici e il programma di acquisto di beni, servizi e forniture, programma che, in base alle nuove regole dettate dall'articolo 37 del Dlgs 36/2023 diviene anche esso triennale e non più biennale, come accadeva fino al 2023. I documenti, inoltre, devono riportare rispettivamente i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a, del decreto (€ 150.000) e gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 140.000. I documenti vanno predisposti sulla base degli schemi di cui all'allegato I5 al Dlgs 36/2023 (che ripropone il contenuto del Dm 14/2018, vigente fino all'abrogazione che avverrà con l'approvazione di un nuovo Dm).
I documenti riportati nella parte seconda della Sezione operativa dovranno essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; per gli enti locali secondo le norme della programmazione economico-finanziaria ed i principi contabili.
Il Dup dovrà riportare altresì il programma di alienazione e valorizzazione immobiliari del triennio, ai sensi dell'articolo 58 del Dl 112/2008. Non sarà più presente il piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del Dlgs 165/2001, che, come noto, è stato assorbito dal nuovo programma integrato di attività e organizzazione (Piao), da approvarsi entro il 31 gennaio del primo anno di riferimento ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In ogni caso, come precisato dalla Commissione Arconet nella FAQ 51 del febbraio scorso, «al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi».
Contestualmente al nuovo Dup, entro il 31 luglio, deve essere altresì presentato lo stato di attuazione dei programmi (obiettivi strategici ed operativi) contenuti nel Dup 2023/2025, come precisa il Principio contabile applicato 4/1 del Dlgs 118/2011. Ciò in quanto l'elaborazione del nuovo Dup non può che partire dalla verifica dell'attuazione degli obiettivi del precedente. Stato di attuazione che rappresenta altresì una delle fasi di verifica del controllo strategico, ex articolo 147-ter del Dlgs 267/2000. Infatti, l'unità addetta al controllo strategico, si ricorda obbligatorio per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dovrà elaborare dei rapporti periodici da sottoporre alla giunta e al consiglio, per la verifica dei programmi.
(*) Vice presidente Anutel
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