Urbanistica

Eco e sismabonus, per le imprese agevolazione con Iva sugli edifici in affitto

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le detrazioni spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti

immagine non disponibile

di Luca De Stefani

Anche l’Iva eventualmente non detratta dall’impresa per gli interventi relativi all’ecobonus e al sismabonus di abitazioni patrimonio, locate a terzi, potrà essere sommata al costo dei lavori edili per calcolare la percentuale del bonus detraibile dall’Irpef o dall’Ires. Con la risoluzione 25 giugno 2020, n. 34 (si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato), l’agenzia delle Entrate ha chiarito, superando le risoluzioni del 303/E/2008 e 340/E/2008 e la risposta 313/2019, che la detrazione per l’eco-bonus e per il sisma-bonus, cosiddetto «speciale» dell’articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del Dl 63/2013 ( per le costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive) spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi come:

«strumentali» per natura (cioè con categoria catastale B, C, D, E o A/10) o per destinazione (cioè utilizzati dall’impresa) e registrati in contabilità tra le immobilizzazioni;

«beni merce», cioè registrati tra le rimanenze di magazzino;

«patrimoniali», cioè le «abitazioni patrimonio» dell’articolo 90 del Tuir, le quali sono immobilizzate, non strumentali, né per natura e né per destinazione (ad esempio, perché locate o non utilizzate).

La prima novità riguarda gli immobili delle imprese locati a terzi, per i quali i due bonus spettano, anche al proprietario/locatore, che solitamente è il soggetto che compie l’intervento, sopportando il costo. Come prima il conduttore può beneficiarne, sempreché sostenga le spese e in base alla «previsione negoziale» del contratto di locazione.

L’altra novità è riferita ai beni merce. Anche le imprese che hanno registrato i fabbricati tra il magazzino, potranno rinnovarli, detraendo dall’Irpef o dall’Ires queste spese. Per i soggetti Iva, l’eventuale Iva esposta in fattura (ad esempio, per gli acquisti con posa in opera, esclusi dal reverse charge) o l’imposta registrata nel registro Iva delle fatture passive in reverse charge (ad esempio, per la coibentazione della facciata ), può essere generalmente detratta. Le percentuali delle detrazioni Irpef o Ires sui lavori spettano sugli «importi rimasti a carico del contribuente», quindi, se un’impresa o un professionista detrae l’Iva dell’investimento effettuato, l’imposta non può essere considerata un importo rimasto a carico della stessa. Se i soggetti Iva non possono detrarre l’Iva, questa costituisce un elemento accessorio del costo dell’investimento e va cumulato allo stesso, per il calcolo della detrazione Irpef o Ires. Ciò può accadere, ad esempio, quando l’indetraibilità, alternativamente:

è oggettiva (articolo 19 bis1, Dpr 633/72; circolare 90/E/2001), come, ad esempio, per i lavori edili su un’abitazione immobilizzata;

dovuta dalla dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti dell’articolo 36-bis, Dpr 633/72;

è causata dal pro-rata di detraibilità pari a zero, a seguito dell’assenza di operazioni imponibili (risoluzione 297/E/2002) ovvero anche diverso da zero (circolare Assonime 30/2002, pag. 51).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©