Edilizia: le ultime pronunce sul contributo di costruzione
Permesso di costruire e pagamento del contributo di costruzione
Contributo di costruzione – Art. 16 Dpr n. 380/2001 – Permesso di costruire – Presupposti – Rilascio da parte della P.A. – Pagamento dei costi di costruzione – Non costituisce condizione
L’amministrazione non può condizionare il rilascio di un (nuovo) permesso d costruire a presunte posizioni debitorie con riguardo al costo di costruzione dovuto per un diverso intervento edilizio (seppure in astratto riguardante il medesimo fabbricato). Ed infatti, il rilascio o meno del permesso di costruire è subordinato alla sussistenza dei presupposti di legge tra i quali non figura il mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione in riferimento a un pregresso titolo (presidiato da altre e specifiche sanzioni). Lo stesso art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 non condiziona il rilascio del permesso di costruire al preventivo pagamento del costo di costruzione (così, la disposizione: “3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”). Né soccorre l’art. 12, comma 2 del medesimo decreto che stabilisce che “il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso”. Pertanto, eventuali insolvenze devono essere regolate mediante l’utilizzo dei mezzi a ciò predisposti dall’ordinamento giuridico (quali l’applicazione di sanzioni per ritardato o mancato pagamento e/o l’emissione del ruolo) nell’ambito di un procedimento diverso da quello riguardante il rilascio del nuovo titolo edilizio.
Tar Napoli, sez. VIII, sentenza n. 964 del 15.02.2021
Sul mancato (o tardivo) pagamento dei costi di costruzione
Costi di costruzione – Obbligazione di pagamento – Rilascio del titolo edilizio – Tardivo o mancato versamento – Sanzioni pecuniarie ex lege – Validità del titolo edilizio – Non inficia
Il tardivo o il mancato versamento degli oneri di costruzione comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie, nella misura stabilita dai regolamenti regionali, compresa negli intervalli previsti dalla norma statale di riferimento. In caso di mancato pagamento oltre la durata massima ivi prevista, si dà luogo alle procedure di riscossione coattiva del credito. Pertanto, il pagamento dei costi di costruzione non rappresenta elemento condizionante la validità del titolo edificatorio. Tale approccio è spiegabile con la natura del contributo di costruzione quale obbligazione di pagamento correlata al rilascio del titolo, la cui determinazione peraltro ha tipicamente valore paritetico e non autoritativo, talché, specie in presenza di una norma che regola expressis verbis le conseguenze dell’inadempimento del privato, diviene contra legem la determinazione con la quale l’ente pubblico condizioni il rilascio o la perdurante validità del titolo (già emesso) all’adempimento dell’obbligazione, rispetto alla quale il titolo costituisce mero presupposto giuridico-fattuale.
Tar Salerno, sez. II, sentenza n. 321 del 03.02.2021
Natura del contributo di costruzione
Contributo di costruzione – Natura del corrispettivo – Non tributaria – Partecipazione ai costi delle opere – Commisurazione – Proporzionata ai benefici delle opere – Indipendentemente dalla concreta utilità
Il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio. Tale contributo è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all'insieme dei benefici che le nuove costruzioni inducono nel contesto urbano, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata dalla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall'ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse.
Tar Milano, sez. II, sentenza n. 171 del 18.01.2021
Quantificazione del contributo di costruzione
Contributo di costruzione – Natura para-tributaria – Quantificazione – Determinazione dell’obbligazione – Norme “a fattispecie esclusiva” – Criteri di applicazione – Individuazione
La controversia sulla quantificazione del contributo di costruzione involgel’apprezzamento del diritto soggettivo alla determinazione dell'obbligazione contributiva. Attività questa, non autoritativa, vincolata, da eseguirsi secondo criteri predeterminati o tabelle parametriche in ragione della natura para-tributaria del contributo, con la conseguenza che trova campo elettivo d'applicazione, specie con riguardo alle norme che prevedono l'esonero e la riduzione del pagamento del contributo, il criterio interpretativo delle norme c.d. “a fattispecie esclusiva”, proprio delle disposizioni tributarie. Ossia l'interprete, oltre a doversi attenere alla littera legis deve individuare il criterio in base al quale è stato disposto il beneficio che deroga all'ordinario regime para-tributario, al fine di non estenderne l'applicazione oltre i casi espressamente preveduti.
Tar Napoli, sez. VII, sentenza n. 207 del 12.01.2021
Prescrizione per la restituzione dei costi di costruzione
Costo di costruzione – Restituzione delle somme versate alla P.A. – Prescrizione decennale – Decorrenza del termine Art. 2935 c.c. – Calcolo – Dalla comunicazione di rinuncia/decadenza del titolo edilizio
La decorrenza del termine di prescrizione decennale relativo alla restituzione di somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione va poi calcolata partendo dal momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato dal privato in applicazione di un principio generale di cui all'art. 2935 c.c. Di conseguenza, il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non dalla data del rilascio dell'atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all'Amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte dell'amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 349 del 11.01.2021
Sulla debenza dei costi di costruzione
Costi di costruzione – Utilizzo del titolo edilizio – Concreto esercizio della facoltà di costruire Obbligazione di dare – Decadenza dal titolo – Obbligo di restituzione delle somme
Il privato ha il diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione, in caso di mancato utilizzo del titolo edilizio, atteso che gli oneri concessori sono strettamente connessi al concreto esercizio della facoltà di costruire, per cui non sono dovuti in caso di rinuncia, di mancato utilizzo o di sopravvenuta decadenza dal titolo edilizio. In tali circostanze, il Comune è obbligato, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c., alla restituzione delle somme incassate, perché il relativo pagamento risulta privo della causa originaria dell'obbligazione di dare, e, corrispondentemente, il privato ha diritto a pretenderne la restituzione.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 348 del 11.01.2021
Sul potere del Comune di rideterminare i contributi di costruzione
Contributo di costruzione – Poteri comunali – Rideterminazione dei costi – Tipologie fattuali specifiche – Inesatta applicazione delle tabelle o errori di calcolo
In tema di oneri di costruzione, il Comune è sì titolare del potere-dovere di richiedere il contributo di costruzione in misura difforme, sia in bonam sia in malam partem, da quanto inizialmente computato, ma solo allorché si accorga che l'iniziale determinazione degli oneri di urbanizzazione sia dipesa da un'inesatta applicazione delle tabelle o anche da un semplice errore di calcolo.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 170 del 07.01.2021
Ancora sulla natura del costo di costruzione
Costo di costruzione – Assenza di natura autoritativa – Pretesa creditoria ex lege – Correlata al permesso di costruire – Rapporto obbligatorio – Carattere paritetico
Gli atti con i quali l'amministrazione pubblica determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico.
Tar Ancona, sez. I, sentenza n. 4 del 07.01.2021
Obbligo di restituzione del contributo di costruzione
Costo di costruzione – Artt. 2033 e 2041 c.c. – Obbligazione di dare – Attività di trasformazione del territorio – Rinuncia o mancata utilizzazione del permesso di costruire – Mancanza di causa – Obbligo della P.A. di restituzione dei costi
Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2033 o, comunque, dell'art. 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare, cosicché l'importo versato va restituito. Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all'oggetto della costruzione, di talché l'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.
Tar Catania, sez. I, sentenza n. 3454 del 18.12.2020
Determinazione del costo di costruzione relativo a ristrutturazioni edilizie
Contributo di costruzione – Permesso di costruire – Obbligazione di pagamento – Determinazione nel quantum – Ristrutturazioni edilizie – Interventi c.d. “pesanti” e c.d. “leggeri” – Differenze
L’obbligazione al pagamento del contributo di costruzione costituisce una prestazione imposta che sorge al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, la quale determina altresì integralmente i suoi contenuti, secondo lo schema legge-fatto-effetto. Ebbene, ai fini della determinazione del costo di costruzione, occorre distinguere tra tipologie di ristrutturazione c.d. “leggera” o c.d. “pesante”. Nel primo caso, si prevede un regime di maggiore favore; nel secondo, al contrario, si assimila l'intervento ad una nuova costruzione. Si tratta di una distinzione legittima e, inoltre, ragionevole in quanto calibra il quantum debeatur a seconda del tipo di intervento e del conseguente peso insediativo che lo stesso è destinato a determinare.