I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Enti al bivio della salvaguardia degli equilibri di bilancio

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La legge di conversione del decreto «rilancio» si appresta a rinviare il termine per l'approvazione della verifica del permanere degli equilibri di bilancio (cosiddetta salvaguardia) al prossimo 30 settembre, in concomitanza con il termine per approvare il bilancio di previsione 2020-2022, anche esso spostato dall'originaria scadenza di luglio (articolo 106). Le motivazioni del rinvio sono da ricercarsi nella profonda incertezza che caratterizza l'andamento delle entrate locali, per effetto dell'emergenza economica conseguente all'emergenza sanitaria, tale da rendere assai ardua l'operazione di verifica degli equilibri di bilancio.

Salvaguardia e assestamento
È importante evidenziare come il rinvio riguarderà il termine per l'approvazione da parte del consiglio comunale della deliberazione con la quale si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio o si mettono in atto le misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso contrario (articolo 193 Dlgs 267/2000). Ma non anche il termine per approvare la variazione di assestamento di bilancio, rimasto fissato, ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del Dlgs 267/2000, al 31 luglio (variazione peraltro facoltativa, rammentando che le variazioni possono deliberarsi comunque entro il 30 novembre, salvo alcune eccezioni).
L'articolo 193 del Dlgs 267/2000 stabilisce che la verifica relativa al permanere degli equilibri di bilancio deve essere condotta con periodicità stabilità dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio (termine rinviato come si è detto a settembre).
In realtà questa verifica rientra nel più ampio monitoraggio degli equilibri di bilancio, che la legge prevede sia costantemente operato nel corso della gestione e non solo in sede di approvazione del bilancio, delle sue variazioni o del rendiconto della gestione e che vede coinvolti diversi soggetti, dal responsabile del servizio finanziario, ai revisori dei conti, ai responsabili dei sevizi, fino al consiglio comunale. L'importanza di questa verifica concomitante ha spinto il legislatore a prevedere uno specifico controllo interno dedicato agli equilibri di bilancio, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 147-quinquies del Dlgs 267/2000 e soprattutto del regolamento di contabilità. Nel caso in cui l'accertamento del permanere degli equilibri dia esito negativo, il Consiglio comunale deve contestualmente provvedere al ripristino del pareggio, sia nel caso in cui i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di gestione, derivante cioè dalla competenza, ovvero un disavanzo di amministrazione, il quale potrebbe derivare anche dalla gestione dei residui. La verifica degli equilibri dovrà riguardare anche la gestione di cassa.

Misure per il ripristino del pareggio
Per ripristinare il pareggio è possibile utilizzare tutte le economie di spesa e tutte le entrate (per l'anno in corso e i due successivi), escluse le entrate da prestiti e quelle aventi uno specifico vincolo di destinazione. Per il ripristino dell'equilibrio in conto/capitale possono utilizzarsi anche i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e altre entrate in conto/capitale. Solo nel caso in cui gli strumenti di cui sopra non siano sufficienti, è possibile ricorrere all'impiego della quota libera del risultato di amministrazione (compresi gli enti che si trovano in utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa e quelli in anticipazione di tesoreria ai sensi dell'articolo 187, comma 3-bis, Dlgs 267/2000), ovvero ricorrere alla leva tributaria/tariffaria potendo incrementare le aliquote e le tariffe dei tributi o delle altre entrate patrimoniali (le prime con effetto retroattivo, le seconde con decorrenza non retroattiva, verificandosi le condizioni previste dall'articolo 54 del Dlgs 446/1997).

Le minori entrate 2020
È del tutto probabile che quest'anno molti enti registreranno una riduzione delle entrate tributarie ed extratributarie per gli effetti della pandemia. Tra queste si possono annoverare quelle relative all'Imu, derivanti dal mancato pagamento da parte dei contribuenti oltre che dalle norme di esonero della prima rata previste per alcune attività turistiche (articolo 177 Dl 34/2020), all'addizionale comunale Irpef (per effetto del più che plausibile calo dei redditi 2020 che interesserà alcune categorie di contribuenti, i cui effetti saranno però percepiti dagli enti solo nel corso del prossimo anno), alla Tosap/Cosap (per effetto della norma di esonero per i pubblici esercizi prevista dall'articolo 181 Dl 34/2020 a cui è stata aggiunta nel corso della conversione del Dl 34/2020 la new entry dell'esenzione per il commercio ambulante per le occupazioni del periodo dal 1 marzo al 30 aprile 2020), fino all'imposta di soggiorno, alla Tari Taric e all'imposta sulla pubblicità diritto sulle pubbliche affissioni. Per non considerare i minori introiti tariffari (parcheggi pubblici, servizi a domanda individuale, eccetera), solo in parte mitigati dalle norme dell'articolo 48 del Dl 18/2020, per alcuni servizi.
Per fronteggiare queste riduzioni, in prima battuta, può utilizzarsi il fondo statale per le funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020, già assegnato per il 30 per cento e da ripartire per il residuo sulla base dei criteri stabiliti dall'apposito Dm. Questo fondo è stato espressamente previsto per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali (la cui individuazione è contenuta per gli enti locali nell'articolo 19 del Dl 95/2012), anche in relazione alla possibile perdita di entrate dovuta all'emergenza Covid-19. Quindi è lo strumento deputato a fronteggiare la perdite delle entrate che finanziano le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni fondamentali, spese che dovrebbero trovare specifica evidenziazione nella sezione strategica del Dup (paragrafo 8.1, principio contabile applicato n. 1). Tra le minori entrate che possono trovare copertura con il predetto fondo, si ritiene possano rientrare anche le riduzioni della Tari (o della tariffa) in favore delle utenze colpite dall'emergenza Covid-19. Quest'ultime, infatti, si dividono in riduzioni obbligatorie, previste dalla deliberazione Arera n. 158/2020 (in favore delle utenze non domestiche costrette alla sospensione dall'attività per i provvedimenti governativi o locali o che hanno volontariamente sospeso l'attività, se previsto dall'Egato, ovvero di quelle domestiche, se previsto sempre dall'Egato in accordo con il Comune) e riduzioni facoltative, che molti enti stanno introducendo per ampliare i limitati effetti delle riduzioni Arera in favore delle utenze non domestiche e per sostenere le famiglie in difficoltà. Le prime riduzioni devono finanziarsi secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 238/2020 dell'Arera, vale a dire tramite il piano finanziario 2020, per quelle per le utenze domestiche (componente aggiuntiva Cos) e tramite i piani finanziari, a decorrere però dal 2021 in 3 anni, quelle per le utenze non domestiche, tramite la componente Rcnd (riduttiva per l'anno 2020, positiva per il triennio successivo). Questa componente riduce il totale delle entrate tariffarie del 2020 e, quindi, almeno in parte, quanto spettante al gestore; importo che sarà però recuperato nelle tre annualità successive (potendo il gestore coprire l'ammanco finanziario ricorrendo, tramite l'ente territorialmente competente, all'anticipazione della cassa per i servizi energetici e ambientali). La seconda tipologia di riduzioni invece deve trovare copertura con risorse del bilancio dell'ente (e analogamente potrebbe accadere per le riduzioni introdotte ai sensi della delibera Arera, come evincibile dall'articolo 7-ter della delibera 238/2020 e per la verità anche per le riduzioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, legge 147/2013).

Altre risorse a copertura
Poiché il fondo per le funzioni fondamentali con tutta probabilità per molti enti non sarà sufficiente, un altro importante strumento a disposizione per far fronte alla perdita di entrate è dato dalle economie di spesa conseguenti alla rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, operata da numerosi enti lo scorso mese di maggio. Economia derivante dal quasi totale azzeramento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nel 2020 per i prestiti rinegoziati (resta dovuta invece la quota interessi da pagarsi a luglio e a dicembre). La stessa, a mente dell'articolo 7, comma 2, del Dl 78/2015 (come modificato dall'articolo 57 del Dl 124/2019), può utilizzarsi senza vincolo di destinazione fino al 2023 (rammentando che di norma andrebbe altrimenti destinata al finanziamento della spesa di investimento). Analogamente possono utilizzarsi le economie derivanti dalla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui accordata dagli altri istituti di credito (articolo 113 Dl 18/2020 e accordo Abi-Anci-Upi del 06 aprile 2020). Non invece le economie conseguenti alla sospensione della quota capitale delle rate scadenti nel 2020 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al ministero dell'Economia, prevista dall'articolo 112 del Dl 18/2020, le quali devono destinarsi, per legge, al finanziamento di interventi utili per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e, quindi, alle spese a essi relative.
Tra le fonti di entrata vanno ricordati il trasferimento compensativo del minor gettito Imu conseguente all'esenzione della prima rata prevista dall'articolo 177 del Dl 34/2020 in favore di alcune soggetti operanti nel settore turistico, quello stanziato dall'articolo 180 del Dl 34/2020, per ristorare i Comuni dalla perdita di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno e, infine, quello previsto dall'articolo 181 del medesimo decreto per fronteggiare la perdita di gettito Tosap e Cosap derivante dall'esenzione sancita dal medesimo articolo per le occupazioni realizzate nel periodo maggio-ottobre 2020 dai pubblici esercizi. Lo scorso 1° luglio il ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito gli importi spettanti a ogni Comune. A questi va aggiunto il ristoro dell'esenzione Tosap e Cosap per il commercio ambulante introdotta in sede di conversione del D.L. 34/2020 (12,5 milioni di euro per il 2020).
In definitiva un quadro molto complesso, solo parzialmente descritto in precedenza, che richiederà ulteriori interventi statali a copertura delle spese dei bilanci comunali, considerato che quelli già effettuati saranno quasi sicuramente non soddisfacenti. Risorse annunciate dal Governo, che tuttavia seguiranno la via di un nuovo provvedimento estivo, spingendo gli enti a fare il punto sugli equilibri (o ad approvare i bilanci) subito dopo l'estate.

(*) Vice presidente Anutel