Fisco e contabilità

Esenzione Ici delle scuole paritarie, nel 2010 l'attività non doveva avere scopi di lucro

Le strutture degli enti religiosi dovevano soddisfare due condizioni: essere dedicate alla didattica e attività non commerciale

di Federico Gavioli

Il diritto all'esenzione Ici, prima della modifica introdotta dal legislatore nel 2006, si poteva conseguire solo al verificarsi di una duplice condizione, una soggettiva, costituita dallo svolgimento di un'attività didattica, e un'altra oggettiva, costituita dallo svolgimento dell'attività con modalità non commerciali. Seguendo questi principi la Corte di cassazione con la sentenza n. 18831/2020 ha accolto il ricorso presentato da un ente locale contro una parrocchia che effettuava un'attività didattica percependo il pagamento di una retta.

Il contenzioso tributario
Un ente locale emiliano-romagnolo ha proposto ricorso per cassazione con due articolate motivazioni nei confronti di una sentenza della Cts, di rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza della Ctp che aveva accolto il ricorso di una parrocchia contro un avviso di accertamento, con il quale il Comune aveva contestato l'omessa denuncia e l'omesso versamento dell' Ici 2010, riferita a un fabbricato di proprietà della parrocchia, adibito a uso scolastico.

L'analisi della Cassazione
Per la Suprema Corte i due motivi di ricorso proposti dal comune, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati.
Per i giudici di legittimità corrisponde al vero che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'articolo 7 , comma 2-bis, del Dl 203/2005, sostituito dall'articolo 39 del Dl 223/2006, convertito nella legge 248/2006, ha esteso l'esenzione dall'Ici disposta dall'articolo 7 comma 1, lettera i), della legge 504/1992 , alle attività che non avessero esclusivamente natura commerciale; ed è questa la disposizione normativa da applicare al periodo di riferimento in esame, concernente il pagamento Ici dell'anno 2010, prima delle modifiche apportate alla norma in esame dall'articolo 11-bis del Dl 149/2013, convertito con modificazioni nella legge 13/2013.
La Cassazione prima della modifica legislativa da ultimo citata, con indirizzo costante, ha stabilito che l'esenzione dall'Ici non spetta al fabbricato, nel quale l'ente religioso svolga un'attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente; e, nella specie, non è contestato che la parrocchia svolgesse nei locali in questione attività scolastica e quindi diversa da quella di religione e dal culto; occorreva pertanto valutare se l'attività svolta dall'ente religioso potesse ritenersi finalizzata a uno degli scopi istituzionali protetti, previsti dall'articolo 7 comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992.
Era necessario all'occorrenza accertare la sussistenza di due requisiti, di cui uno soggettivo e cioè la natura non commerciale dell'ente e uno oggettivo e cioè che l'attività svolta rientrasse fra quelle previste dall'articolo 7; non era quindi sufficiente provare che l'attività, cui l'immobile era destinato, rientrasse fra quelle esenti, dovendosi altresì provare che detta attività non venisse svolta con modalità proprie di un'attività commerciale.
Per la Cassazione la Ctr non ha svolto gli accertamenti essendosi limitata ad affermare, in modo non condivisibile, che, con riferimento all'anno di applicazione dell'Ici (2010), l'esclusiva destinazione dell'immobile all'esercizio di un'attività didattica non richiedeva l'accertamento che l'attività esente avvenisse con modalità non commerciali. La Corte, pertanto, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.

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