I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Esercizio provvisorio o gestione provvisoria? Zone d’ombra e qualche spiraglio

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di Michelangelo Nigro (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il 2024 si apre con qualche zona d’ombra, in particolare per gli enti locali il cui iter di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 si è avviato, ma non si è ancora concluso: è gestione provvisoria o esercizio provvisorio ? Si pensi, ad esempio, agli enti che hanno comunque approvato lo schema di bilancio in giunta, ma il consiglio non ha ancora deliberato.

Il dubbio nasce dalla lettura combinata del Dm 25 luglio 2023, di riforma dell’iter di approvazione dei bilanci di previsione, e del decreto del ministero dell’Interno 22 dicembre 2023 di proroga dei termini di approvazione al 15 marzo 2024.

In prima battuta, le motivazioni della proroga appena concessa si possono ritenere applicabili tout court a tutti i Comuni, come richiesto dall’Anci. D’altronde il comma 2 dell’articolo unico del decreto di proroga autorizza indistintamente tutti gli enti locali all’esercizio provvisorio. Ciò dovrebbe bastare.

Quindi gli enti che non hanno ancora approvato in via definitiva il bilancio, si ritroverebbero automaticamente in esercizio provvisorio e ne dovrebbero dare atto nella relativa delibera di approvazione, che, a questo punto, avrebbe effetto retroattivo su tutti gli atti di impegno di spesa assunti dall’inizio dell’esercizio secondo le regole dell’esercizio provvisorio e non della gestione provvisoria.

La Faq n. 54 del 28 dicembre scorso della Commissione ArconeT, offre un’ulteriore chiave di lettura: «gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione».

Resta ancora qualche zona d’ombra – gli enti che intendono avvalersi del rinvio: spetterebbe al singolo ente attestare se le motivazioni inserite nel decreto di proroga sono allo stesso applicabili. Fatta questa valutazione, nella stessa delibera di approvazione sarà “possibile” rilevarlo, con assunzione di responsabilità anche per il Consiglio, come è giusto che sia nello spirito del “valore pubblico” del Bilancio di previsione. Si parla quindi di “possibilità”.

E ancora, stando alla lettura del riformato principio contabile di cui al paragrafo 9.3.6 dell’allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, non solo «gli enti locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio», ma la deliberazione deve attestare che «Il rinvio dei termini … è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini». Ma le “motivate esigenze” richiamate – e ritenute tali – nel Decreto di proroga, che rendono “impossibile” deliberare nei termini ordinari, non sono già sufficienti?

Solo per un esercizio teorico, ad esempio, si può ritenere che tra le cause di “impossibilità” ci sia anche il mancato decorso dei termini concessi all’organo di revisione e/o alle Commissioni consiliari competenti per rendere il proprio parere ? (ndr: in tutto ciò, non ci si dimentichi dei termini regolamentari e/o statutari di convocazione dei Consigli dell’ente e del doppio passaggio in Consiglio previsto dal nuovo iter di approvazione del bBilancio). Ciò denoterebbe un ritardo nella predisposizione degli atti imputabile ai tempi tecnici e/o ai tempi della politica.

E se la risposta al primo interrogativo, circa la applicabilità della proroga tout court a tutti gli enti, fosse invece negativa, come si porrebbe la questione? Si dovrebbe “non applicare” il sopra richiamato comma 2 del decreto di proroga!!! Quindi, gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio in consiglio potrebbero rischiare la gestione provvisoria, con le relative limitazioni di cui al paragrafo 8, in particolare il punto 8.4, del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011: «La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge […], ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente».

Da quanto sopra riportato si desume la delicatezza di questi primi giorni dell’esercizio 2024, circa la correttezza amministrativa e contabile delle determinazioni senza ancora un bilancio approvato dal consiglio dell’ente. In altri termini, si rischia di operare in una “zona grigia”, un limbo, che avvolge l’arco temporale che va dal 1° gennaio fino alla data di approvazione del bBilancio stesso.

A questo punto proviamo a illuminare qualche zona d’ombra e, quindi, a cercare spiragli tra le pieghe del quadro normativo, che rendano più fluidi i tortuosi percorsi per arrivare indenni all’approvazione del bilancio di previsione.

Proviamo ad invocare, oltre al buon senso, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

In prima battuta, provocatoriamente in modo tranchant, gli enti che hanno deliberato in giunta lo schema del bilancio e hanno provveduto a depositare la relativa proposta per il consiglio entro dicembre, ma ancora privi della definitiva approvazione, si dovrebbero ritenere in gestione provvisoria.

Ma, poiché le motivazioni presenti nel decreto di proroga si possono ritenere sufficienti ad attestare l’applicabilità generalizzata della proroga dei termini, anche a schema di bilancio approvato dalla giunta, con l’approvazione da parte del consiglio, come rappresentato dalla Commissione Arconet con la propria Faq n. 54/2023, si andrebbe a sanare il tutto.

Sicuramente, con tutti questi elementi di incertezza sarebbe stato più “opportuno” aggiungere nel Decreto di proroga: «per il solo 2024, in deroga al punto 9.3.6 dell’all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 …».

E sarebbe comunque utile un definitivo chiarimento da parte del legislatore affinché colmi questi legittimi dubbi, modificando alcune locuzioni come: “gli enti possono”, “gli enti valutano”, “gli enti effettivamente impossibilitati”.

La massima linearità e certezza amministrativa (non solo contabile), almeno per i processi di formazione di un documento importante quale il bilancio di previsione, deve essere assicurata da norme chiare che non possono essere (o diventare) oggetto di interpretazioni e/o di strumentalizzazioni e/o di letture “combinate” di principi contabili, Decreti e Faq, al netto di ogni esimente politica.

(*) Docente ANUTEL

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