Fisco e contabilità

Estinzione anticipata prestiti, progressioni verticali e fondo crediti dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Avanzo ed estinzione anticipata dei prestiti

Il comma 2 dell’articolo 187, del Tuel, prevede che l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, può destinare all’estinzione anticipata di prestiti e mutui la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione così accertato, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge. Le fonti precisano, inoltre, che la quota libera può essere utilizzata “solo a seguito dell’approvazione del rendiconto” assumendo pertanto rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. In altri, termini, il Comune non potrà applicare l’avanzo disponibile prima dell’accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Ciò anche in considerazione del fatto che «il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 149/2024

Quota dello 0,55 per cento per progressioni verticali (in deroga)

La quota dello 0,55 per cento del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali (articolo 13 comma 8 del Contratto Collettivo Enti Locali 16/11/2022), non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e, pertanto, non può essere esclusa per il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale. La definizione e la limitazione delle risorse integrative destinate alla progressione tra aree è da porre nella diversa e più importante finalità del legislatore di una ampia revisione dei sistemi di classificazione del personale e non è in alcun modo legata alla logica dei rinnovi contrattuali con predisposizione delle relative risorse. E ciò chiaramente emerge dai lavori preparatori sull’articolo 1, comma 612, della legge n. 234/2021 che «in base alla riformulazione operata dal Senato, concerne le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018)». Consequenzialmente, le risorse per la progressione tra aree sono finanziate e integrate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge n. 234 del 30.12.2021 (legge di Bilancio 2022), secondo la misura percentuale suindicata, ma dal richiamo parametrico al monte salari non può in alcun modo dedursi una assimilazione tra tali risorse e gli oneri per i rinnovi contrattuali.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 148/2024

Esclusioni dal fondo crediti di dubbia esigibilità

A tutela dell’equilibrio di bilancio e della sana e prudente gestione è dunque necessario limitare il più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo e dare adeguata evidenza nella nota integrativa al bilancio delle ragioni per le quali non si provvede all’accantonamento con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione. Il Comune avrebbe dovuto illustrare debitamente in nota integrativa le ragioni per le quali riteneva di non dover provvedere alla relativa svalutazione posto che - secondo il Dlgs 118/2011 - «la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: a ) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo», laddove “non previsto” deve intendersi come non determinato dall’ente; nonché dell’Esempio n. 5 contenuto nell’Appendice tecnica all’All. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, il quale evidenzia che «con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio». Si ricorda, peraltro, che un ulteriore strumento di cui l’ente può in generale avvalersi per illustrare le ragioni del mancato accantonamento è rappresentato dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che costituisce un «documento illustrativo della gestione dell’ente (…) e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili», soggiungendo che «in particolare la relazione illustra: (…) o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 143/2024

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