Fisco e contabilità

Fondo anticipazione di liquidità e ripiano del disavanzo ancora nel mirino della Corte dei conti

di Francesco Consiglio

Ancora incertezza sul metodo di contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità e sulle modalità di ripiano del relativo disavanzo da quantificarsi con il rendiconto di gestione 2019. La sezione di controllo della Corte dei conti per la Puglia, con l'ordinanza n. 39/2020, ha sollevato la questione di legittimità costituzionalità ritenendo che i commi 2 e 3 dell'articolo 39-ter, comma, 2 del Dl 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8/2020) appaiono in conflitto con i parametri stabiliti dagli articoli 81 e 97, della Costituzione, che – insieme all'articolo 119, comma sesto – operano «in modo strettamente integrato nel contesto di fondamentali principi del diritto del bilancio» e che «pur presidiando interessi di rilievo costituzionale tra loro distinti, risultano coincidenti sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria» (sentenza n. 18 del 2019), oltre che con l'articolo 136 della Carta.

La Sezione di controllo Puglia ritine meritevoli di censura:
• il comma 2 dell'articolo 39-ter in quanto consente «una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo; e ciò in assenza di circostanze eccezionali, espresse o comunque rinvenibili nell'ordinamento finanziario degli enti locali, che possano giustificare tale divaricazione» così «producendo l'effetto perverso di consentire il trasferimento dell'onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell'anticipazione»;
• il comma 3 dell'articolo 39-ter – che consente di finanziare la restituzione delle quote annuali di rimborso dell'anticipazione ricevuta con l'utilizzo della quota accantonata come Fal nel risultato di amministrazione – si sottrae alle censure di costituzionalità della sezione pugliese.

Nello specifico viene, infatti, criticata «la mancata previsione legislativa di un vincolo formale fra la progressiva riduzione del FAL e la connessa riduzione (per effetto della riscossione) dei residui attivi». Il che rappresenta «un potenziale fattore di rischio e di alterazione sugli equilibri di bilancio in violazione degli esposti principi costituzionali».
Infine, si contesta l'elusione del giudicato costituzionale e, in particolare, dei principi posti con la sentenza n. 4/2020 poiché «in luogo di un ripiano rispettoso del principio della responsabilità di mandato, ne introduce uno difforme e di nuovo conio, calibrato sui più agevoli tempi di restituzione delle rate annuali dell'anticipazione ricevuta, allo scopo di mitigare gli effetti della pronuncia sui bilanci degli enti locali».

Intanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115/2020, depositata il 23 giungo, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 38, comma 2-ter, del Dl 34/2019. La questione era stata sollevata dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, del Dl 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019, in combinato disposto con l'articolo 38, comma 1-terdecies, sostitutivo della tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
La disposizione ha consentito agli enti locali che, entro la data del 14 febbraio 2019, di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno proposto la rimodulazione o riformulazione dei rispettivi piani di riequilibrio (articolo 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015) di riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente, secondo la procedura prevista dai commi 888 e 889 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. La norma inoltre ha consentito di esercitare la facoltà anche in caso di piano non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Corte costituzionale adottati dalla sezione regionale competente.

L'articolo 38, comma 2-ter ha consentito il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano di riequilibrio modificato, confermando la disciplina prevista per gli altri disavanzi. In questo contesto, la Corte costituzionale ha richiamato l'attenzione sul fatto che ogni bilancio consuntivo può avere «un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita».

Le censure della Sezione di controllo della Corte dei conti Calabrese riguardano: il contrasto con il principio della certezza del diritto e il contrasto con l'effettività della tutela giurisdizionale e con il principio della durata ragionevole della conclusione delle procedure di risanamento finanziario con pregiudizio dei diritti dei terzi (creditori e cittadini)

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 39/2020

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