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Per i dirigenti aumenti retroattivi sulla retribuzione di risultato - Le istruzioni dell'Aran

L'Agenzia evidenzia che l'1,53% del monte salari per il 2015 va a incrementare il fondo dal 1° gennaio 2018

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di Gianluca Bertagna

Giunge, finalmente, dall'Aran l'orientamento applicativo AFL33 che spiega agli operatori degli enti locali come calcolare correttamente l'incremento del fondo dei dirigenti dopo l'entrata in vigore del contratto 17 dicembre 2020. L'attenzione è particolarmente accesa perché si tratta di uno stanziamento che incide non solo sul fondo dell'anno corrente, bensì anche su quelli degli anni 2018, 2019 e 2020, in quanto la decorrenza dell'incremento è stabilita dal 1° gennaio 2018. Come fare, quindi, per determinare tale importo e, soprattutto, con che modalità va erogato?

L'articolo 56, comma 1, del contratto 17 dicembre 2020 prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di una percentuale pari all'1,53%da calcolarsi sul monte salari dell'anno 2015 dei dirigenti.

Il primo passaggio è quello di calcolare, appunto, questo incremento. L'Aran fornisce il seguente esempio di calcolo. Se il monte salari dell'anno 2015 ammonta a 500.000 euro, l'incremento corrisponderà a 7.650 euro.

Tale importo non è un aumento progressivo dei fondi (7650 nel 2018, 7650+7650 nel 2019, 7650+7650+7650 nel 2020 eccetera.), ma una volta calcolato si ripresenta ogni anno nel medesimo importo (consolidamento della risorsa). Ogni anno, pertanto, nell'esempio dell'Agenzia l'incremento del fondo sarà pari a soli 7650 euro.

Per disposizione del nuovo contratto tale somma finanzia in parte la retribuzione di posizione, in quanto è innanzitutto destinata a remunerare l'incremento della retribuzione di 409,50 euro per ciascun dirigente in servizio a decorrere dal 2018. La parte restante incrementa invece il risultato, secondo la regola dell'articolo 56, comma 2.

Ma di fatto come è possibile spendere le somme riferite agli anni passati? Dapprima ovviamente andranno decurtate di quanto versato anno per anno per l'incremento della indennità di posizione di cui sopra.

Effettuata tale operazione, in assenza di indicazione da parte del contratto, potrebbero adottarsi due soluzioni:
• Quanto non erogato viene traslato fino all'anno 2021 per far parte eccezionalmente, come entrata straordinaria, del fondo annuale, e per essere utilizzata come maggiore disponibilità una tantum per il risultato di quest'anno;
• Quanto non erogato viene destinato alla retribuzione di risultato di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, rivedendolo perciò in aumento in via proporzionale, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.

L'Aran ha optato per tale seconda opzione, precisando quindi che tale azione si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

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