Appalti

Gare, sempre legittimo escludere chi non allega all'offerta il computo metrico

Consiglio di Stato: non conta che l'appalto sia «a corpo» se il documento è richiesto dal bando di gara

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di Roberto Mangani

La clausola del disciplinare di gara che obbliga i concorrenti alla presentazione del computo metrico estimativo quale documento integrante dell'offerta deve considerarsi legittima anche nel caso in cui si tratti di un appalto a corpo. Di conseguenza, è altrettanto legittimo il provvedimento di esclusione del concorrente che non abbia allegato tale computo all'offerta, nella misura in cui l'obbligo sancito dalla richiamata clausola era esplicitamente previsto a pena di esclusione.

Sono questi principi affermati dal Consiglio di stato, Sez. V, 20 agosto 2021, n. 5959, che prende una posizione netta rispetto a una questione dibattuta, fornendo anche la lettura ritenuta corretta di alcune precedenti pronunce del giudice amministrativo che avevano fornito indicazione che potevano essere interpretate in senso diverso.

Il fatto
Un Comune aveva bandito una procedura di gara per l‘affidamento di un appalto di lavori di riqualificazione di un'area. Nell'ambito di tale procedura la commissione di gara deliberava l'esclusione di un concorrente per la ritenuta irregolarità e incompletezza della documentazione di offerta, non avendo lo stesso allegato il computo metrico estimativo riportante gli importi unitari per ciascuna lavorazione.Contro tale provvedimento di esclusione il concorrente proponeva ricorso al Tar, che tuttavia lo respingeva ritenendo corretto il comportamento della stazione appaltante. La sentenza del giudice di primo grado è stata quindi impugnata dal concorrente escluso davanti al Consiglio di Stato.

I motivi di ricorso
Le censure mosse alla pronuncia di primo grado sono due, strettamente collegate tra loro. Con la prima il ricorrente ha sostenuto che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto nella debita considerazione la circostanza che nel caso di specie si trattava di un appalto a corpo in cui, ai sensi di quanto esplicitamente previsto dall'articolo 59, comma 5 – bis del D.lgs. 50/2016, il corrispettivo doveva intendersi fisso e invariabile.

Alla luce di tale caratteristica dell'appalto a corpo, il computo metrico estimativo costituirebbe un documento irrilevante ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta e degli obblighi assunti dall'offerente, assolvendo a una funzione meramente illustrativa a conferma del ribasso offerto, da considerare comunque fisso e invariabile a prescindere dalla formulazione dei singoli prezzi unitari. Va infatti considerato che, ai sensi del richiamato comma 5 – bis dell'articolo 59, i contratti di appalto possono essere stipulati a corpo o a misura (o in parte a corpo e in parte a misura).

Nel caso di contratti a corpo il prezzo offerto rimane fisso e invariabile, nel senso che non può subire alcuna variazione né in aumento né in diminuzione in relazione alla quantità e alla qualità delle lavorazioni effettivamente eseguite (come invece è previsto per i contratti a misura). Proprio in relazione a tale esplicita previsione normativa, il ricorrente evidenziava che nel caso dell'appalto a corpo il computo metrico estimativo non poteva assumere alcun rilevo ai fini della valutazione degli impegni economici assunti dal concorrente, né della serietà dell'offerta, rispetto alla quale è eventualmente destinato ad operare il distinto e autonomo strumento del procedimento di verifica dell'anomalia. In ogni caso, anche a fronte della mancata presentazione del computo, proprio il fatto che quest'ultimo non potesse considerarsi elemento integrante dell'offerta avrebbe dovuto indurre l'ente appaltante ad attivare il soccorso istruttorio al fine di consentire al concorrente di sanare una irregolarità meramente formale.In base a questa ricostruzione il ricorrente ha sviluppato la seconda censura strettamente correlata alla prima.

Tale censura si fonda sulla ritenuta nullità della clausola del disciplinare di gara che prevede l'esclusione del concorrente in caso di mancata allegazione all'offerta del computo metrico estimativo. Questa previsione si fonda sull'assunto – che è da ritenere erroneo – che il documento del computo metrico estimativo sarebbe essenziale ai fini del corretto svolgimento della gara, mentre in realtà tale essenzialità non sussiste per le ragioni sopra esposte in relazione alla configurazione "a corpo" dell'appalto in questione.

La funzione del computo metrico estimativo nell'appalto a corpo
Questa ricostruzione del ricorrente a supporto della censura mossa è stata respinta dal Consiglio di Stato, che ha così confermato la sentenza di primo grado. Il giudice amministrativo ricorda che il disciplinare di gara era chiaro nel richiedere il computo metrico estimativo tra i documenti di offerta, in particolare quale parte integrante dell'offerta economica e temporale. E ciò nonostante dal medesimo disciplinare emergesse in maniera altrettanto inequivoca la natura "a corpo" dell'appalto in questione.

In particolare, la funzione del computo quale parte integrante dell'offerta non può essere inficiata per il fatto che, trattandosi appunto di appalto a corpo, il corrispettivo è fisso e invariabile, e non può quindi subire alcuna modifica in relazione al contenuto specifico del medesimo computo. Occorre infatti considerare che anche in questa tipologia di appalto il computo metrico estimativo costituisce un oggettivo strumento di apprezzamento delle migliorie proposte dal concorrente, essendo un documento che consente di valutare le stesse attraverso un collegamento tra i profili tecnici ed economici delle stesse.

La giurisprudenza ha infatti evidenziato come tale documento esprima il necessario collegamento sul piano economico tra le migliorie offerte – considerate sotto il profilo tecnico – e il costo imputabile alle stesse. In questo senso il computo metrico estimativo rappresenta un indispensabile supporto tecnico del progetto e strumento di valutazione della convenienza economica dell'offerta. In definitiva la funzione del computo è quella di consentire la conoscenza immediata del valore degli interventi migliorativi proposti dall'offerente, consentendo alla stazione appaltante di assumere ogni informazione utile circa le caratteristiche degli stessi e permettendo nel contempo di verificare la congruità e l'adeguatezza dell'offerta nella sua globalità.

Non rileva in senso contrario che nel disciplinare di gara non vi sia alcun criterio valutativo del suddetto computo metrico, posto che tale mancanza non inficia la funzione che esso può svolgere e le finalità che consente di perseguire.Peraltro il Consiglio di Stato ricorda, proprio a supporto della centralità del computo metrico estimativo, che si tratta di un documento espressamente previsto dalle relative norme per l'attività di progettazione. E' quindi coerente che esso sia richiesto in relazione alle migliorie proposte dall'offerente, per le quali manca un documento progettuale predisposto dall'ente appaltante, lacuna che può appunto essere colmata con il computo predisposto dal concorrente.Alla luce dell'insieme di queste considerazioni il giudice amministrativo di appello ha ritenuto che la scelta dell'ente appaltante di richiedere tra la documentazione d'offerta il computo metrico estimativo rappresenti una clausola non irragionevole né sproporzionata, pienamente coerente con la funzione che la normativa attribuisce a questo documento. E ciò, si ribadisce, anche nell'ipotesi di appalto a corpo, le cui caratteristiche non sono affatto incompatibili con la funzione che il computo metrico estimativo è chiamato ad assolvere.

Non assumono rilievo in senso contrario quelle pronunce del giudice amministrativo che hanno qualificato il computo come documento non essenziale ai fini della definizione dell'offerta negli appalti a corpo. Tali pronunce hanno infatti esaminato la questione sotto un diverso profilo, e cioè ritenendo che la non corrispondenza tra i contenuti del computo e quelli dell'offerta potesse determinare l'esclusione del concorrente dalla gara.

In definitiva, il Consiglio di Stato conclude nel senso che la mancanza tra i documenti di offerta del computo metrico estimativo a fronte di un'esplicita clausola del disciplinare che imponeva il relativo obbligo comporta la legittima esclusione del concorrente.Né una clausola di questo tipo può considerarsi in violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione sancito dall'articolo 83, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Si tratta infatti di una clausola legittima proprio nella misura in cui il computo metrico estimativo possa essere considerato un documento integrativo dell'offerta, e che impone un obbligo che non può essere considerato né sproporzionato né irragionevole.Infine, proprio in considerazione della qualificazione del computo quale parte integrante dell'offerta, non è ammissibile, a fronte di un'offerta che non abbia allegato tale documento, ricorrere al soccorso istruttorio. È preclusiva in tal senso l'espressa previsione contenuta all'articolo 83, comma 9 del D.lgs. 50, che non consente l'integrazione documentale in relazione agli elementi e ai documenti che compongono l'offerta tecnica ed economica.

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